Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10971 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10971 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nata a ACERRA il DATA_NASCITA
NOME nato a CERVINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, si riporta alle note difensive, alle conclusioni e nota spese che deposita.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che ha dichiarato i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli, nelle rispettive qualità – COGNOME quale amministratore legale dal 2 maggio 1990 al 27 dicembre 2006, COGNOME quale amministratore di fatto della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, nonché quale amministratore le gale della ditta ‘RAGIONE_SOCIALE‘ -, di avere provocato il fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ , dichiarato con sentenza del 16/11/2015, per effetto di operazioni dolose, distraendo l’intera azienda della fallita in favore della predetta ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ditta costituita il 4/9/2006 e avente la medesima sede sociale della fallita , le cui quote sociali venivano interamente cedute con atto del 21/12/2006 all’inesistente NOME COGNOME, al quale, con successivo atto del 27/12/2006, veniva trasmessa anche la carica di amministratore legale (capo A); altresì, di bancarotta distrattiva fraudolenta per avere sottratto le immobilizzazioni materiali, le rimanenze, le disponibilità liquide (capo B) e, infine, di bancarotta documentale fraudolenta per sottrazione delle scritture contabili della società (capo C).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che, con separati atti, formulano i motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
L’ AVV_NOTAIO COGNOME svolge tre motivi.
3.1. Premette che la fittizia cessione della società fallita al RAGIONE_SOCIALE, risultato irreperibile, asseritamente orchestrata dagli imputati – che avrebbero poi distratto i beni del RAGIONE_SOCIALE in favore della nuova società RAGIONE_SOCIALE – ha dato vita a due procedimenti penali: il primo, avente a oggetto i reati di cui agli artt. 388 e 479 cod. pen., definito dal Tribunale di Santa NOME Capua Vetere con sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste, divenuta irrevocabile; l’altro procedimento è quell o all’odierno esame. Il fatto storico, si sostiene, è il medesimo, giacché il primo procedimento penale aveva a oggetto le condotte fraudolente poste in essere dagli imputati per sottrarsi all’adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza adottata dal Giudice del lavoro in favore di una dipendente della fallita, NOME COGNOME, attività sovrapponibili a quelle contestate nel presente procedimento.
3.2. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta che la Corte territoriale, pur avendo adottato, sull’eccepita sussistenza di un concorso formale tra le condotte già giudicate e quelle sub judice, ordinanze dibattimentali con le quali ha escluso la sussistenza di una connessione ex art. 12 lett. b) e il collegamento probatorio, ha omesso ogni riferimento a tali decisioni nella sentenza impugnata, omissione che si è estesa anche ai motivi di appello sostanzialmente strutturati sul confronto tra le due opposte decisioni. I giudici di merito hanno, cioè, omesso di affrontare la questione, dedotta dalle difese, di un concorso formale dei reati già giudicati con
quelli qui sub judice, e non si sono confrontati con elementi probatori, di natura dichiarativa, acquisiti nel processo di Santa NOME Capua Vetere, che avevano condotto al verdetto assolutorio, come tali, quindi, in grado di sconfessare la tesi della fittizia cessione dell’azienda fallita: ci si riferisce, in particolare, al giudizio di inattendibilità della teste COGNOME ed alle contrastanti dichiarazioni rese da altre lavoratrici, quanto all’asserito trasferimento dei macchinari della fallita alla RAGIONE_SOCIALE, nonché alle dichiarazioni dei consulenti che avevano curato la cessione dell’azienda a NOME COGNOME. Neppure viene preso in considerazione l’argomento difensivo secondo cui tutte le condotte contestate, dalle distrazioni patrimoniali alla scomparsa delle scritture contabili, fossero ascrivibili a momenti successivi all’acquisizione del calzaturificio da parte del sedicente COGNOME; così come è obliterato il decisum della sentenza sammaritana circa la mancanza di prova certa della consapevolezza in capo agli imputati della inesistenza di NOME COGNOME, elemento da cui è tratta la natura simulata della cessione di quote in suo favore, con l’unica finalità di dismettere la titolarità formale della società fallita.
3.3. Con il secondo motivo è denunciata violazione di legge per mancata assunzione di prova decisiva, quanto alla verifica della sussistenza dell’elemento psicologico dei delitti contestati agli imputati, e della tesi alternativa circa l’essere rimasti gli imputati vittime di truffa ordita dal RAGIONE_SOCIALE. Si denuncia un travisamento della richiesta formulata dalla difesa ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. e la motivazione apparente offerta dalla Corte territoriale sul punto.
3.3.Vizi della motivazione sono denunciati anche nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendo state spiegate le ragioni per cui due ultrasettantenni incensurati e collaborativi durante il giudizio non ne siano meritevoli.
4. L’ AVV_NOTAIO COGNOME formula quattro motivi.
4.1. Violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., poiché tra il delitto di cui all’art. 388 cod. pen. , giudicato dal Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, e il reato fallimentare, qui contestato, esiste identità della triade condotta-nesso causale- evento naturalistico e, quindi, violazione del ne bis in idem , così come rappresentato in sede di richiesta di archiviazione dal Pubblico Ministero. Infatti, continua la difesa, la condotta fraudolenta nel procedimento di Santa NOME Capua Vetere è identica a quella in esame e l’evento è lo stesso, in quanto consistente nella lesione degli interessi di uno dei creditori. Viene richiamata la motivazione della sentenza di Santa NOME Capua Vetere, che ha escluso che fosse stata raggiunta la prova della natura fraudolenta e volutamente elusiva del provvedimento giurisdizionale delle condotte contestate, e che non v’è spazio, pertanto, per ritenere diversamente in questa sede.
4.2. Omessa motivazione in merito ai motivi di appello relativi all’esistenza di una sentenza assolutoria riguardante i medesimi fatti, e fondata sul medesimo materiale probatorio, atteso che per la gran parte di esso, acquisito nel primo giudizio, è stato travasato, ai sensi dell’art. 238 cod. proc. pen., in questo procedimento.
4.3. Vizi di motivazione in merito al ruolo di amministratori di fatto degli imputati nel periodo successivo alla cessione del RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME, sorella dell’odierno ricorrente. Infatti, la successiva cessione a RAGIONE_SOCIALE da parte della cessionaria è avvenuta circa un anno e mezzo dopo averla acquistata dagli imputati. Si stigmatizza la illogicità dell’affermazione che NOME COGNOME fosse priva di competenze imprenditoriali e che debba , quindi, essere considerata una testa di legno, dal momento che lavorava per la società fallita, era a conoscenza del settore e aveva le competenze tecniche necessarie.
4.4. Violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e vizi di motivazione sono formulati con riguardo all ‘ ordinanza della Corte di appello, adottata ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., con la quale non è stata rinnovata l’istruttoria dibattimentale per acquisire la prova della perdurante operatività della società fallita durante la gestione COGNOME, prova da intendersi decisiva in quanto dimostrativa dell’esistenza di un’autonoma amministrazione di fatto della società, e della non fittizietà della cessione; comunque, la Corte territoriale ha reso sul punto una motivazione apparente.
5.Il difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE ha depositato tempestiva memoria difensiva in data 12/11/2025, con la quale conclude per la inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità . La parte civile ha depositato anche memoria con le sole conclusioni nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi e nota spese in data 27/11/2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve essere integralmente annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
2.Come premesso, i ricorrenti sostengono che, in relazione al medesimo fatto storico costituito dalle condotte tenute dagli imputati in occasione del fallimento della società a loro riconducibile, due sezioni della Corte di appello di Napoli hanno reso decisioni tra loro inconciliabili, pervenendo, in un primo caso, sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, all’assoluzione degli imputati da l delitto di cui all’art. 388 cod. pen., per non essere stata raggiunta la prova della natura fraudolenta e volutamente elusiva del provvedimento giurisdizionale emesso in favore di una lavoratrice dipendente della fallita; nell’altro, con la sentenza qui in scrutinio, a confermare il verdetto di condanna per i fatti di bancarotta distrattiva commessi in relazione al fallimento della società ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ .
2.1. In ottica difensiva, la condanna per i delitti di bancarotta integrerebbe una violazione dell’art. 649 cod. pen., non sussistendo il concorso formale tra i delitti di bancarotta per
distrazione e quello di cui all’art. 388 cod. pen. , ma, piuttosto, sussistendo un assorbimento dell’uno nell’altro, alla luce dell’arresto della Suprema Corte con la sentenza n. 32604 del 2001 , che troverebbe avallo nell’intervento della Co rte costituzionale con la sentenza n. 200/2016. In ogni caso, anche ove si ravvisasse il concorso formale, i ricorrenti invocano il principio di diritto per cui la preclusione del ne bis in idem , che non opera in caso di concorso formale, opererebbe nel caso, come qui in esame, in cui nel primo giudizio sia stata pronunciata assoluzione per la insussistenza del fatto, dal momento che gli imputati sono stati assolti per la medesima condotta integrante gli estremi della bancarotta distrattiva.
2.2. La tesi è priva di fondamento.
2.2.1. Il principio di diritto affermato dalla sentenza citata dai ricorrenti, della Sez. 5, n. 32604 del 15/05/2001, Rv. 220168 – secondo cui non sussiste concorso formale fra il reato di cui all’art. 388 cod. pen. (sottrazione di cose pignorate) e il reato previsto dall’art. 216, primo comma, della legge fallimentare (bancarotta per distrazione), atteso che vi è identità fra la condotta e l’evento che consiste, in ambedue le ipotesi, nel sottrarre i beni al loro vincolo di indisponibilità, che nel primo caso si riferisce ad una procedura esecutiva individuale e nell’altro ad una procedura esecutiva collettiva – non può essere applicato alla fattispecie in esame. Detto arresto si riferisce, infatti, all’ipotesi disciplinata dal terzo comma dell’art. 388 , mentre la fattispecie per la quale è intervenuta l’assoluzione da parte del tribunale sammaritano afferisce a quella del primo comma della stessa disposizione di legge, che disciplina una fattispecie strutturalmente diversa.
2.2.2. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, la norma di cui all’art. 388 cod. pen. prevede ben otto differenti figure di reato, accomunate dall’avere riguardo a casi di mancata esecuzione dolosa di provvedimenti giurisdizionali in materia di rapporti di diritto civile – situandosi la ratio di tale disposizione nell’esigenza di tutelare l’interesse all’esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti – ma strutturalmente diverse e connotate da differente offensività delle rispettive condotte.
2.2.3. Per quanto qui di rilievo, si osserva che le Sezioni unite di questa Corte ( Sez. U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937) hanno considerato che ‘l’ art. 388 c.p., comma 1 non assegna rilevanza penale a qualsiasi inadempimento “degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi l’Autorità giudiziaria”, ma richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti, intesi a sottrarre l’obbligato all’adempimento e seguiti dall’effettiva inottemperanza all’ingiunzione di eseguire la sentenza. Si puniscono dunque nell’art. 388 c.p., comma 1, i comportamenti destinati a precostituire una situazione di ineseguibilità della decisione giudiziaria definitiva’ affermando , in conseguenza, che ‘le fattispecie previste dai primi due commi dell’ art. 388 c.p. hanno in realtà per oggetto giuridico l’interesse all’effettività della tutela giurisdizionale, che è garantito dalla Costituzione, secondo un’interpretazione ormai consolidata della Corte costituzionale (C. cost., n. 77/2007, C. cost., n. 24 /2003)’. Quanto all’elemento soggettivo, l’ipotesi punita dal comma 1 ) della norma in esame è fattispecie a condotta vincolata, contrassegnata dal dolo specifico,
richiedendo non solo la volontà di compiere atti simulati o fraudolenti su beni propri o altrui con la consapevolezza dell’ingiunzione ad eseguire una condanna e la volontà di non ubbidire, ma anche l’ulteriore finalità di sottrarsi all’esecuzione degli obblighi civili. (cfr. Sez. 6, n. 16817 del 19/09/1989, Rv. 182727).
2.2.4. La fattispecie di cui al terzo comma del citato art. 388 (introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2018) ha natura plurioffensiva, ledendo sia l’interesse pubblico alla effettività della giurisdizione che quello patrimoniale del singolo in favore del quale è adottato il provvedimento eluso , e, quanto all’elemento soggettivo, l’orientamento accreditato nella giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente il dolo generico: cioè, la coscienza e volontà di eludere la decisione da cui derivano gli obblighi da adempiere ( Sez. 6, n. 43500 del 07/10/2003, 227606; S ez. 6, n. 8528 del 27/02/1986, Rv. 173602).
2.2.5. Si tratta, dunque, di fattispecie che, oltre a distinguersi per l’oggetto giuridico tutelato, non sono sovrapponibili neppure dal punto di visa dell’elemento psicologico, essendo connotate, in un caso, dal dolo generico, nell’altro dal dolo specifico.
2.2.6. Giova ricordare a questo punto, che, con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale – che ha dichiarato illegittimo l’art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale – ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, recependo, sul piano ermeneutico, l’opzione della Corte EDU, in ciò affermando il criterio dell’idem factum, e non dell’idem legale, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio. Il Giudice delle Leggi, nell’affermare il criterio dell’idem factum, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio, ha chiarito che l’affrancamento dall’inquadramento giuridico del fatto non implica l’affrancamento dai criteri normativi di individuazione del fatto. Il criterio dell’idem factum, afferma la Consulta, non può essere inteso nell’accezione ristretta alla sola condotta (azione od omissione), in quanto la stessa giurisprudenza della Corte EDU non è consolidata in tal senso, anche per l’approccio casistico che la connota, in quanto la scelta sul perimetro dell’idem factum “è di carattere normativo”, perché “ognuna di esse è compatibile con la concezione dell’idem factum” (Corte Cost., n. 200 del 2016, § 4).
2.2.7. Sulla nozione di idem factum la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell’affermare che, ai fini della preclusione connessa al principio del ” ne bis in idem “, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condottanesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta; dunque, la preclusione connessa al principio del ” ne bis in idem ” opera ove il reato già giudicato si ponga in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio, nel solo caso in cui sussista l’identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona ( Sez. Un. Donati, n. 34655 del 28
giugno 2005), considerate sia nella loro dimensione storico – naturalistica, sia in quella giuridica, non essendo sufficiente la sola identità della condotta o di parte di essa, laddove la medesima condotta violi contemporaneamente più disposizioni incriminatrici (in tal senso Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, COGNOME, Rv. 275518, Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018 COGNOME, Rv. 274448; Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717, Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270387; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269223, nonché Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220).
2.2.8. Dovendo concentrarsi la verifica sul fatto storico concretamente oggetto della res iudicata e quello oggetto della res iudicanda, giacché, “ai fini della preclusione del “ne bis in idem”, l’identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato’ (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268502), non ricorre, nel caso di specie, il requisito dell’idem factum. Il fatto storico oggetto del presente processo concerne, infatti, la bancarotta fraudolenta distrattiva, mentre il delitto già giudicato dal Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, con sentenza irrevocabile, era quello di cui all’art. 388 , comma primo cod. pen.; in ordine a tali fatti, se è vero che ricorre una coincidenza soggettiva, dal momento che entrambi i reati sono stati commessi dai medesimi concorrenti, non può, però, ritenersi che la condotta fraudolenta sia la medesima, in quanto nella fattispecie di bancarotta essa ha una dimensione più ampia, consistente nella lesione degli interessi di un intero ceto creditizio; soprattutto, manca la coincidenza dell’elemento soggettivo dei due delitti , essendo richiesto nel primo caso, all’art. 388, comma primo, cod. pen., il dolo specifico, che non occorre ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 216 L.F ; il che, quindi, non consente di affermare che ricorra l’idem factum secondo la declinazione proveniente dalla giurisprudenza ricordata, come del resto aveva già ritenuto il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere (cfr. sentenza, pag. 28).
2.3. Ciò detto, deve, però, darsi atto della fondatezza dei rilievi difensivi afferenti al mancato scrutinio, da parte della sentenza impugnata, delle doglianze e censure formulate in sede di appello, incentrate sul confronto con la sentenza del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, evidenziandosi come – a prescindere dalla violazione del divieto del ne bis in idem -in quella sede ci si fosse pronunciati su temi rilevanti nel presente giudizio.
2.3.1. Ci si riferisce, in particolare, alla questione della natura simulata e quindi fraudolenta della cessione d ell’ azienda, prima alla sorella dell’imputato e poi al COGNOME, fittizietà negata dalla sentenza del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere; al ruolo di mera testa di legno dello stesso COGNOME, escluso dal giudice sammaritano, e, soprattutto, alla consapevolezza degli imputati dell’essere il COGNOME un soggetto sedicente/inesistente, in ordine ai quali la sentenza del Tribunale sammaritano ha considerato che ‘ Lungi dall’essere una mera testa di legno, che ha esaurito il suolo ruolo nella sottoscrizione dell’atto di cessione di quote…il RAGIONE_SOCIALE è un soggetto che continua nel tempo ad agire e a compiere atti a nome della società ‘, valorizzando le dichiarazioni dei consulenti che avevano curato la cessione dell’azienda a NOME COGNOME ;
sul ruolo di amministratore di fatto, che è stato attribuito agli imputati in epoca successiva alla cessione dell’azienda , non ritenuto credibile dal Tribunale di Santa NOME Capua Vetere; al giudizio di inattendibilità della teste COGNOME, formulato dal primo giudice, e alle contrastanti dichiarazioni rese da altre lavoratrici, quanto all’asserito trasferimento dei macchinari della fallita alla RAGIONE_SOCIALE.
2.3.2. In presenza di una piattaforma probatoria in ampia parte coincidente con quella assunta nel processo celebrato presso il Tribunale sammaritano, e in presenza di specifici motivi di appello, la Corte di appello avrebbe dovuto confrontarsi con il diverso esito decisorio raggiunto nella prima sede, rectius, con la alternativa interpretazione delle fonti di prova, e delineare le linee portanti del proprio, diverso, ragionamento probatorio, fornendo una motivazione rigorosa, completa e ancorata a fatti processualmente accertati e ad ipotesi plausibili, nel caso concreto, vieppiù in considerazione del giudizio di credibilità dell’alternativa ricostruzione dei fatti che ne era stato fornito nell’altro giudizio.
2.3.3. Invece di confrontarsi con elementi probatori, di natura dichiarativa e documentale, acquisiti nel processo di Santa NOME Capua Vetere, in grado di sconfessare la tesi della fittizia cessione dell’azienda fallita , e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione di quella sentenza assolutoria – in ragione dei quali il tribunale sammaritano ha escluso la sussistenza dell’attività dolosa in favore di RAGIONE_SOCIALE e la attendibilità della teste lavoratrice NOME COGNOME, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare il diverso esito decisorio -, la Corte di appello ha del tutto obliterato tali temi difensivi, mancando nella sentenza impugnata il benché minimo riferimento financo all’esistenza della sentenza del Tribunale di Santa NOME Capoua Vetere, essendosi risolto il confronto richiesto dagli appellanti nell’adozione di ordinanze dibattimentali che hanno escluso la connessione ex art. 12 lett. b) e il collegamento probatorio.
2.3.4. Ancora, la sentenza impugnata ha omesso di sconfessare adeguatamente le deduzioni sul ruolo di amministratore di fatto asseritamente svolto dagli imputati dopo la cessione dell’azienda, né, in linea generale, si è compiutamente confrontata con la tesi alternativa della difesa circa la effettività del trasferimento e del l’essere stati gli imputati vittima di una truffa ordita dal RAGIONE_SOCIALE, invece, accolta dal tribunale sammaritano.
2.3.5. La Corte di appello è venuta meno al preciso onere motivazionale che imponeva -a fronte delle specifiche doglianze degli appellanti l’indicazione in maniera approfondita e diffusa degli argomenti idonei a confutare le valutazioni operate nel primo giudizio, come detto, fondato su analogo compendio probatorio dell’altra sentenza , tale da fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, giacché la mancanza di una critica argomentata alle censure difensive, dotata di rigorosa forza persuasiva, si traduce in vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità.
2.3.6. Lo scarno approfondimento delle tematiche poste dai ricorrenti ha lasciato aperte questioni decisive nell’economia della decisione, non essendo stat a approfondita, in particolare,
rispetto alla prospettazione difensiva, la questione cruciale della natura dolosa della cessione delle quote sociali, prima alla parente degli imputati, COGNOME NOME, non imputata, e poi al RAGIONE_SOCIALE.
Di tali tematiche dovrà farsi carico il giudice del rinvio, in quanto sottratte al giudizio di legittimità, specificamente svolgendo un adeguato confronto con la censua decisiva riguardante le ragioni della sentenza sammaritana. Restano assorbite, perché conseguenziali, le altre doglianze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, 28 novembre 2025 Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME