Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 694 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 694 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/11/2022
SENTENZA
su! ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONSAMPIETRO MORICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
RAGIONE_SOCIALE conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME si riporta alla memoria depositata via PEEC e alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
L’avvocato COGNOME NOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stessc chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
L’avvocato NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata del 22.09.2020, la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, e confermato nel resto, la pronuncia emessa il 03.10.2018 dal Tribunale di Fermo che aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile, quale concorrente extraneus, del reato ascrittogli di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui agli artt. 21 comma 1, n. 1) e 223 I. fall. e lo aveva condanNOME, per l’effetto, alla pena di anni quattro di reclusione e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 200.000,00.
Segnatamente, COGNOME, in qualità di consulente fiscale ed elaboratore della contabilità della “RAGIONE_SOCIALE” – dichiarata RAGIONE_SOCIALE 06.07.2011 -, nonché quale socio di maggioranza e accomandante della RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), è stato ritenuto responsabile della distrazione di alcuni immobili venduti con fattura n. 31 del 05.05.2010 (circa un anno e due mesi prima del fallimento) alla società RAGIONE_SOCIALE, in modo tale da determinare uno squilibrio economico in danno della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non essendo documentati gli avvenuti pagamenti per euro 438.000,00 e 90.000,00 (somma messa a disposizione della società acquirente dalla stessa società venditrice).
Avverso la predetta sentenza, a mezzo dei propri difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione l’imputato, prospettando dodici motivi.
2.1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. si deducono violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 192, commi 1 e 2 e 546, cod. proc. pen., nonché totale mancanza e contraddittorietà della motivazione e travisamento probatorio per omissione con riferimento all’assunto del mancato pagamento della somma di euro 438.000,00, illustrando in particolare con esso quanto pretermesso nelle pronunce di merito in ordine alla quota di euro 278.800,00 (proseguendo poi l’esame in ordine agli ulteriori importi che l’accusa e le pronunce di merito assumono parimenti non versati nei motivi immediatamente successivi).
Preliminarmente sono evidenziate dalla difesa le attività poste in essere in primo grado, volte a dimostrare l’avvenuto pagamento delle somme – che si assumono mancanti – al momento della stipula dell’atto pubblico del 06.05.2010, attraverso, innanzitutto, la produzione di ulteriori documenti, all’udienza del 05.10.2016, l’escussione dei testi della difesa (per alcuni dei quali, il AVV_NOTAIO che avev
redatto l’atto del 6.5.2002 e ricevuto i relativi assegni, e il curatore COGNOME, e intervenuta revoca poiché ritenuta “manifestamente superflua”), la richiesta di acquisizione ex. art. 507 cod. proc. pen. presso Banca RAGIONE_SOCIALE S.p.a. – oggi Ubi Banca s.p.a. – di copia delle distinte di emissione dei 45 assegni circolari a firma de ricorrente in favore di COGNOME RAGIONE_SOCIALE; attività poi riprese in appello mediante la specifica richiesta di riapertura del dibattimento per disporre l’acquisizione dell distinte e l’audizione dei testi COGNOME e COGNOME non intervenute in primo grado.
Complessivamente, secondo quanto sostenuto con l’appello (pag. 6 e 7) e ripreso nel presente e nei successivi quattro motivi di ricorso, il pagamento della somma di euro 438.000,00 distratta è stato effettuato con le modalità descritte nell’atto pubblico prodotto dalla difesa: per euro 278.800,00 con pagamento in data anteriore al 04.07.2006 – e non il 4.7.2006 come afferma la sentenza impugnata – ; per euro 159.200,00 con A/B n. 0101210632-03 in data 02.10.2008; e per euro 90.000,00 con A/B n. 0129022284-01 del 30.12.2009.
In particolare, riguardo al pagamento per euro 278.800 di cui al presente motivo, ad avviso della difesa, la Corte, al pari del giudice di primo grado, incorrendo palesemente in un macroscopico vizio di travisamento della prova per omissione tale da comportare la non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti, ha pretermesso la valutazione di una serie di elementi decisivi, comprovanti i pagamenti e tali da disarticolare, sia singolarmente considerati che complessivamente valutati, il costrutto argomentativo del provvedimento impugNOME per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati. Gli elementi e le circostanze che la difesa assume trascurati o non correttamente considerati sono:
L’atto pubblico di vendita datato 06.05.2010, mai menzioNOME dai giudici di merito giacché le pronunce hanno sempre fatto riferimento solo alla fattura n. 31 del 05.05.2010, dal qual emerge che: il pagamento della somma di euro 278.800,00 è avvenuto in data anteriore al 04.07.2006 in quanto, tra gli immobili compravenduti vi è una parte di quelli realizzati dalla RAGIONE_SOCIALE su un lotto acquistato, con riserv proprietà, in data 22.05.2002, con atto rogato dal AVV_NOTAIO, da COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il corrispettivo di euro 309.865,00 (ossia euro 159.165,00 di competenza del primo ed euro 150.700,00 della seconda);
La vendita con i COGNOME era affare perfezioNOME per l’importo complessivo, nei 120 gg. dalla stipula, da parte del legale rappresentante de la RAGIONE_SOCIALE (la quale momento del rogito non disponeva di sufficiente liquidità) COGNOME NOME mediante n. 45 assegni circolari trasferibili dell’importo di euro 10.000,00 cadauno ed euro 5.000,00, emessi da Banca delle RAGIONE_SOCIALE S.p.a. (oggi Ubi Banca) Filiale di
Sant’Elpidio a Mare su disposizione del ricorrente COGNOMECOGNOME COGNOME inl:estati a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così come documentalmente provato dall’atto di deposito avvenuto presso il AVV_NOTAIO, l’accordo sottostante a tale disposizione concordato tra il COGNOME e il ricorrente consisteva nel versamento da parte del COGNOME della somma necessaria attingendo da propri conti correnti e libretti di risparmio a corrispettivo de promessa di vendita per sé o per persona da nominare di n. 3 appartamenti, garage e posti auto che sarebbero stati costruiti sul lotto acquistato.
La somma portata dai n. 45 assegni circolari, dunque, costituiva il corrispettivo versato a titolo di caparra confirmatoria per il trasferimento degli immobili da realizzare sul lotto acquistato.
Le dichiarazioni rese delle testi COGNOME NOME e COGNOME NOME pienamente confermanti in maniera precisa e circostanziata l’esistenza degli accordi intercorsi tra COGNOME e COGNOME e dei relativi contratti; dichiarazioni dalle qu emerge in particolare che:
gli accordi in questione venivano inizialmente riprodotti in una “minuta a mano” e solo successivamente, a distanza di qualche mese, ottenute le concessioni edilizie, ne era redatto un formale contratto preliminare di promessa di vendita di cosa futura, datato 23.12.2002 con cui la RAGIONE_SOCIALE si impegnava a vendere al ricorrente COGNOME per sé o per persona fisica o giuridica da nominare i n. 3 appartamenti, garage, mansardine e posti auto, per un corrispettivo complessivo di euro 370.000,00 ripartito per euro 309.865,00 quale caparra confirmatoria già ricevuta a mezzo dei n. 45 assegni circolari e per euro 60.135,00 più IVA sull’intero corrispettivo rappresentante il residuo prezzo alla data del rogito notarile da stipulars a richiesta delle parti differita, data la necessità di realizzare gli immobili, ent 31.03.2006;
Il debito veniva poi nel 2010 contabilmente ridotto a eurc 278.800,00 poiché, nel frattempo, la società aveva venduto uno degli appartamenti, garage e posto auto e quindi il prezzo veniva proporzionalmente ridotto.
L’atto di trasferimento degli immobili, in adempimento dell’obbligo assunto con la promessi dì vendita del 23.12.2002, avvenuto con la fattura di vendita del 06.05.2010 a favore della società RAGIONE_SOCIALE indicata dal ricorrente e della quale lo stesso era socio di maggioranza, dava quindi atto che il pagamento della somma di euro 278.800,00 era avvento in data anteriore al 04.07.2006.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 192, commi 1 e 2 e 546, cod. proc. pen., nonché totale mancanza e contraddittorietà della motivazione e travisamento probatorio per omissione con riferimento all’assunto del mancato pagamento della somma di euro 159.200,00.
Si ribadisce la contestazione dell’omessa considerazione da parte della Corte di appello di tutte le prove acquisite al processo, decisive, indicate dalla difesa (nel par 11.5 dell’atto di appello). In particolare, si lamenta la mancata valutazione dei documenti prodotti all’udienza del 05.10.2016, e delle testimonianze delle testi COGNOME, comprovanti l’avvenuto pagamento, quali:
il già richiamato atto pubblico redatto in data 06.05.2010 secondo il quale il pagamento della somma di euro 159.200,00, come emerge anche dalla relativa distinta allegata, è avvenuto con A/B n. 0101210632-03, datato 02.10.2008, regolarmente incassato come risulta dal correlato addebito regisl:rato sul c/c n. 4203 acceso presso la RAGIONE_SOCIALE e nella disponibilità del ricorrente;
il contratto preliminare di promessa di vendita del 02.10.2008 stipulato tra COGNOME e il ricorrente che riservava a quest’ultimo, per sé o per persona fisica o giuridica da nominare entro la data di stipula, la vendita di una serie di porzion immobiliari (quattro appartamenti e quattro garages, immobili poi descritti nell’atto pubblico del 06.05.2010), per il prezzo di complessivi euro 320.000,00 oltre IVA da corrispondersi, da parte del promittente all’acquirente, per euro 159.200,00 quale caparra confirmatoria versata alla sottoscrizione del preliminare (ne vale quietanza a mezzo dell’A/B n. NUMERO_DOCUMENTO); e per euro 160.800,00 più IVA a saldo totale della compravendita, alla data del rogito notarile da stipularsi entro il 31.12.2009;
il riferimento a tali documenti, riconosciuti durante l’esame dalle testi COGNOME NOME e COGNOME NOME.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e falsa applicazione degli artt.192, commi 1 e 2 e 546, cod. proc. pen., nonché la totale mancanza e contraddittorietà della motivazione e travisamento probatorio per omissione con riferimento al pagamento della somma di euro 90.000,00.
Posto che riguardo a tale capo di imputazione non è oggetto di discussione che il pagamento per euro 90.000,00 è stato effettuato con l’A/B n. 0129022284-01 del 30.12.2009 emesso dalla società acquirente RAGIONE_SOCIALE e regolarmente incassato dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di ‘Versamento c/ caparra confirmatoria’, come indicato dall’atto pubblico del 06.05.2010, sul punto la difesa contesta la tesi accusatoria fatta propria dalla pronuncia di appello secondo cui il precedente bonifico, disposto in data 15.05.2009 (sette mesi prima dell’emissione dell’assegno) dalla RAGIONE_SOCIALE in favore del ricorrente COGNOME e regolarmente annotato nelle scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE come ‘prelievo soci per restituzione prestito personale’, era sta predisposto per dare la provvista per il successivo pagamento della somma di euro 90.000,00 con A/B da parte di RAGIONE_SOCIALE a titoo di parte del prezzo per la vendita in parola.
Si lamenta che in merito non vi è alcun elemento, nemmeno indiziario, a supporto di tale tesi, circostanza che rende la motivazione assolutamente illogica.
A sostegno dell’assenza di conseguenzialità alcuna tra i due pagamenti vi sono elementi probatori documentali e dichiarativi dedotti dalla difesa quali:
il bonifico effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE in favore del ricorrente il 15.05.2009 euro 90.000,00, che costituiva la restituzione di prestiti personali garantiti per aval dalla società RAGIONE_SOCIALE avvenuti con n. 10 A/C (n. 4 da Banca Tercas, n. 5 tratti da Banca delle RAGIONE_SOCIALE e n.1 tratto sul Banco di Napoli), comprovanti la consegna da parte di COGNOME della somma complessiva di lire 171.000.000 sulla cui copia in calce è apposta la sottoscrizione di COGNOME NOMENOME
il pagamento della somma di euro 90,000,00 da parte della società RAGIONE_SOCIALE del 30.12.2009, effettuato esattamente come previsto nell’atto pubblico del 06.05.2010 quale pagamento a titolo di caparra confirmatoria come registrato nelle scritture contabili;
Le prove dichiarative relative alle deposizioni testimoniali di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME che riferiscono circostanze precisa sull’esistenza dei prestiti e sulla circostanza che il bonifico effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confro del ricorrente era restituzione di prestito personale (circostanze riferite co riferimento alle scritture contabili di prima nota disposte riguardo all’operazione).
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 192, commi 1 e 2 e 546, cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione in riferimento al pagamento della somma di euro 90.000,00, laddove la Corte, in maniera congetturale, senza qualsivoglia massima di esperienza né di elemento alcuno confermativo, neppure indiziario, a supporto, conferma in appello la tesi accusatoria secondo cui la somma di euro 90.000,00 versata con bonifico datato 15.09.2009 dalla RAGIONE_SOCIALE al ricorrente e imputata contabilmente come ‘prelievo soci per restituzione prestito personale’ è volta, in realtà, a fornire i mezzi finanziari RAGIONE_SOCIALE per effettuare, in data 30.12.2009, il pagamento della somma di euro 90.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
Ad avviso della difesa, mediante tale affermazione, la Corte opera un vero e proprio salto logico tra operazioni oggettivamente non connesse, distanti nel tempo e intercorse tra soggetti diversi tale da rendere di macroscopica evidenza il fatto che la valutazione delle risultanze processuali non è stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l’osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento.
2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge ed erronea applicazione degli artt.192, commi 1 e 2 e 495, comma 2, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla mancata
assunzione della testimonianza del AVV_NOTAIO, autore della redazione dell’atto pubblico del 22.05.2002, indicata nella lista dei testi a difesa ritualmente depositata in primo grado e la cui escussione è stata nuovamente richiesta con i motivi di gravame.
Si contesta la motivazione resa dalla Corte territoriale laddove ha ritenuto la ricostruzione della vicenda chiara, escludendo la necessità di integrare, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. l’istruttoria dibattimentale nel senso indicato nell’att appello poiché il AVV_NOTAIO è testimone particolarmente qualificato in quanto a conoscenza della circostanza che era stato il ricorrente a fornire la provvista e a richiedere l’emissione dei n. 45 assegni circolari, da lui presi in consegna, utilizza per il pagamento del lotto di terra acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE, oltre che degl accordi intercorsi tra questa e il ricorrente in relazione alla promessa di vendita d alcuni degli immobili che sarebbero stati realizzati sul lotto acquisito.
Ove esperita, tale testimonianza, confrontata con le argomentazioni contenute in motivazione che omettono la completa valutazione del compendio addotto dalla difesa e che ritengono che il pagamento non risulti interamente documentato, avrebbe sicuramente determiNOME una pronuncia diversa sul punto.
Inoltre, si evidenzia, sotto altro aspetto, che la mancata assunzione della prova in questione vizia la sentenza nella struttura portante laddove, secondo la Corte il pagamento risulta non interamente documentato, ma è al contempo valutata immotivatamente come superflua la prova a contrario dimostrante l’effettuazione del pagamento ritenuto mancante.
2.6.Con il sesto motivo si deduce violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 495 e 507 cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) del codice di rito, nonché la manifesta illogicità dell motivazione in merito alla mancata acquisizione presso la ex Banca delle RAGIONE_SOCIALE s.p.a. di copia delle distinte di richiesta di emissione di n. 45 Assegni Circolari.
La richiesta, negata al ricorrente dalla banca poiché trascorsi i termini decennali, aveva lo scopo di rafforzare la dimostrata emissione degli assegni per un importo complessivo di euro 309.865,00, nonché la loro destinazione, con somme messe a disposizione dal ricorrente, per euro 278.800,00 a corrispettivo dell’acquisto degli immobili operato con l’atto pubblico del 06.05.2010.
2.7. Con il settimo motivo si deduce violazione degli artt. 192, commi 1 e 2 e 546, cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al materiale probatorio utilizzato per la decisione laddove, secondo quanto già affermato in precedenza, la motivazione si fonda – come emerge a pag. 4 e 5 della pronuncia – oltre che sulla relazione ex. art. 33 I. fall. del curatore
utilizzata per valutare la situazione patrimoniale della società, solo sulla relazione de C.T. del p.m., escusso anche come teste.
Si rileva che l’impugnata sentenza è incorsa in errore percettivo nella parte in cui, travisando, colloca il pagamento della somma di euro 278.800,00 come effettuato alla data del 04.06.2006, contrastando con la ricostruzione contabile operata dal C.t. del p.m. che descrive tale pagamento come avvenuto anteriormente al 04.06.2006.
Questa affermazione, se correttamente valutata, porta a ritenere che il tempo in cui è avvenuto il pagamento della somma di euro 278.800,00 coincide con le indicazioni contenute nell’atto pubblico del 06.05.2010 e con la tesi difensiva dell’avvenuto pagamento in occasione dell’atto, redatto dal AVV_NOTAIO in data 22.05.2002, di acquisto del lotto di terra a mezzo dei n. 45 assegni circolari emessi su disposizione del ricorrente e intestati alla RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, si osserva che trattasi di circostanza decisiva, in grado di disarticolare l’intero percorso argomentativo della Corte, perché contrastante con l’argomentazione resa in motivazione secondo cui il pagamento ‘della somma di euro 438.000,00 è priva di riscontri documentali.
In proposito, a nulla rileva quanto riferito dal c.t. del p.m. che definisce “bizzarr e “imbarazzante” la scrittura contabile descritta in quanto è pur sempre dato contabile di una sola parte contrattuale dell’atto pubblico stipulato in dat 06.05.2010. Eventuali omissioni e/o irregolarità nella tenuta della contabilità della RAGIONE_SOCIALE non potrebbero farsi ricadere su soggetti estranei, anche considerando che la contabilità, come sostenuto dalla teste COGNOME NOME, era tenuta all’interno della società.
Inoltre, essendo massima di esperienza che la contabilità di una società poi dichiarata RAGIONE_SOCIALE non è sempre tenuta in modo da rispettare i corretti criteri contabilità, sul punto si evidenzia la necessità di verificare anche le annotazioni contabili dell’altra parte contrattuale, la RAGIONE_SOCIALE e di verificare se e con quali modalità i pagamenti risultavano documentalmente effettuati dalla stessa.
2.8. L’ottavo motivo deduce l’assenza di motivazione da parte della Corte territoriale con riferimento allo specifico motivo di appello che censurava il ritenuto a pag. 3 della pronuncia di primo grado – “coinvolgimento di fatto nelle scelte aziendali” del ricorrente, inteso nella qualità di amministratore di fatto della falli non di concorrente estraneo.
2.9. Con il nono motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per il mutamento del fatto oggetto di imputazione nei suoi elementi essenziali ove la Corte di appello, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale che aveva considerato il ricorrente amministratore di
fatto in quanto soggetto che aveva avuto un “coinvolgimento di fatto nelle scelte aziendali”, attribuisce al COGNOME il ruolo di concorrente “extraneus in reato proprio dell’imprenditore” COGNOME, sul presupposto – di cui a pag. 7 della pronuncia impugnata – che il ricorrente aveva un doppio ruolo di consulente della RAGIONE_SOCIALE e di beneficiario del contratto avente natura distrattiva.
Si lamenta che la Corte di appello non poteva decidere sul fatto violato poiché in tal modo ha sottratto all’imputato un grado di giudizio e violato in maniera effettiva il diritto di difesa, ma doveva annullare la pronuncia di primo grado e disporre la trasmissione degli atti al al p.m. per procedere a nuovo giudizio, posto che il reato di bancarotta è reato proprio dell’imprenditore, posizione non sovrapponibile a quella del concorrente esterno in quanto la prima fattíspecie richiede un accertamento più ampio e “contiene” la seconda, ma non il contrario, stante ia diversità del fatto accertato in primo grado rispetto al fatto contestato.
2.10. Il decimo motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. in punto di determinazione della pena, per avere la Corte territoriale disatteso le doglianze prospettate in appello secondo cui ai fini della valutazione della gravità dei fatti erano da considerare: il contesto in cui vicenda fallimentare è maturata (la vendita degli immobili era operazione normale, che costituiva attuazione dell’oggetto sociale per la RAGIONE_SOCIALE) e la dimensione de disvalore sia sui piano oggettivo che soggettivo (la vendita era avvenuta per un importo tale da non integrare il danno di particolare gravità); di talché privi qualsiasi contenuto concreto, plausibile e logico sono i richiami operati dalla Corte alla categoria generale, impersonale e astratta del “danno provocato” (categoria universalmente rinvenibile in ogni fattispecie di reato, senza alcun riferimento ai criteri di legge, ai fatti oggettivamente ritenuti, accertati e comunque indicati n motivo di appello) e al “comportamento complessivo dell’imputato”, del quale non è stato specificamente indicato il comportamento ostativo.
2.11. L’undicesimo motivo deduce violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen., con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche richiesta in appello.
Premesso che la ratio della previsione normativa sulle circostanze attenuanti generiche è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto responsabile e che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, la loro esclusione, a fronte di specifica richiesta dell’imputato deve essere adeguatamente motivata, si lamenta che, nel caso di specie, la Corte non ha dato conto delle ragioni dell’esclusione, né ha
valutato, se non apparentemente e in modo contraddittorio e illogico, gli elementi addotti in appello a sostegno della concessione delle attenuanti.
In particolare, si contesta la genericità dei riferimenti in sentenza sul punto: ritenuta “gravità del fatto” è affermazione priva di qualsiasi connotazione concreta; la “personalità dell’imputato” non è riferita a specifici tratti; e l’affermazione per I’ “atteggiamento processuale mostrava la totale assenza di segni di resipiscenza” non indica in cosa tali segni dovessero consistere di modo da permettere all’imputato di difendersi. Riguardo a quest’ultimo aspetto, si rileva altresì che la Corte contraddittoriamente, omette di valutare lo specifico elemento addotto e volto a richiedere la valorizzazione del comportamento corretto e collaborativo del ricorrente che ha favorito il normale corso della giustizia e ha prestato il consenso all’acquisizione di COGNOME gli atti del fascicolo del p.m., permettendo un notevo alleggerimento dell’istruttoria dibattimentale e dei tempi processuali.
2.12. Il dodicesimo motivo deduce violazione di legge e manc:anza di motivazione con riferimento agli artt. 539 e 549 cod. proc. pen. in relazione alla conferma delle statuizioni civili, ivi compresa la provvisionale di euro 200.000,00, disposta dalla Corte territoriale solo mediante un mero richiamo alla sentenza di primo grado, senza valutare quanto dedotto con l’atto di appello dalla difesa che censurava l’apodittica motivazione resa dal Tribunale poiché sul punto erano insussistenti le condizioni di cui all’art. 539, comma 2 e l’esplicazione dei giustificati motivi di cui all’art. 540 proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Fondato è innanzitutto il rilevo secondo cui la pronuncia impugnata fonda la decisione, oltre che sulla relazione ex. Art. 33 I. fall. del curatore utilizzata per valutare la situazione patrimoniale della società, sulla relazione del Consulente tecnico del p.m. e sulla deposizione testimoniale dibattimentale di questi per quanto riguarda i ritenuti mancati pagamenti, senza prendere in considerazione gli elementi introdotti dalla difesa attraverso i documenti prodotti (e senza adeguatamente spiegare le ragioni della esclusione di alcune delle prove sollecitate in difesa dell’imputato), pur investendo essi aspetti che potrebbero avere una incidenza sulla ricostruzione della condotta ascritta all’imputato del mancai:o pagamento della somma di euro 438.000,00 a fronte della vendita degli immobili di cui alla fattura n. 31 del 05.05.2010.
Complessivamente, secondo quanto sostenuto con l’appello, e ripreso nel ricorso in scrutinio, il pagamento della somma di euro 438.000,00 distratta sarebbe stato effettuato con le modalità descritte nell’atto pubblico prodotto dalla difesa (peraltr inspiegabilmente mai citato nella sentenza nonostante il suo contenuto, secondo quanto prospetta specificamente la difesa, faccia riferimento alle modalità di pagamento del prezzo che si assume non versate, avendo le pronunce sempre fatto riferimento solo alla fattura n. 31 del 05.05.2010): per euro 278.800,00 con pagamento in data anteriore al 04.07.2006 – e non il 4.7.2006 come afferma la sentenza impugnata – ; per euro 159.200,00 con A/B n. 0101210632-03 in data 02.10.2008; e per euro 90.000,00 con A/B n. 0129022284-01 del 30.12.2009.
L’accordo sottostante a tale disposizione, concordato tra il COGNOME e il ricorrente, sarebbe consistito – come documentalmente provabile attraverso l’atto di deposito avvenuto presso il AVV_NOTAIO – nel versamento da parte di ·iburzi della somma necessaria attingendo da propri conti correnti e libretti di risparmio a corrispettiv della promessa di vendita per sé o per persona da nominare di n. 3 appartamenti, garage e posti auto che sarebbero stati costruiti sul lotto acquistato.
In particolare, riguardo al pagamento per euro 278.800, è fondato il rilievo secondo cui la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, ha pretermesso la valutazione di una serie di elementi comprovanti dei pagamen1:i, valutazione che si sarebbe imposta tenuto conto che: dall’atto pubblico di vendita datato 06.05.2010 emerge, secondo quanto riporta il ricorso, che il pagamento della somma di euro 278.800,00 è avvenuto in data anteriore al 04.07.2006, in quanto, tra gli immobili compravenduti vi sarebbe una parte di quelli realizzati dalla RAGIONE_SOCIALE su un lott acquistato, con riserva di proprietà, in data 22,05.2002, con atto rogato dal AVV_NOTAIO, da COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il corrispettivo di euro 309.865,00 (ossi euro 159.165,00 di competenza del primo ed euro 150.700,00 (della seconda); che, sempre secondo la prospettazione difensiva, che andava adeguatamente vagliata in sede di merito, la vendita con i COGNOME era affare perfezioNOME per l’import complessivo, nei 120 gg. dalla stipula, da parte del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (la quale al momento del rogito, non disponeva di sufficiente liquidità) COGNOME NOME mediante n. 45 assegni circolari trasferibili dell’importo di euro 10.000,00 cadauno ed euro 5.000,00, emessi da Banca delle RAGIONE_SOCIALE S.p.a. (oggi Ubi Banca) Filiale di Sant’Elpidio a Mare su disposizione del ricorrente COGNOME, COGNOME intestat RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La somma portata dai n. 45 assegni circolari, dunque, avrebbe costituito il corrispettivo versato a titolo di caparra confirmatoria per il trasferimento degl immobili da realizzare sul lotto acquistato.
Al riguardo la difesa lamenta anche la mancata considerazione delle dichiarazioni testimoniali rese dedle testi COGNOME NOME NOME COGNOME NOME,che avrebbero pienamente confermato l’esistenza degli accordli intercorsi tra COGNOME COGNOME e dei relativi contratti; e correttamente rileva che l’impugnata sentenza è incorsa in errore percettivo nella parte in cui colloca il pagamento della somma di euro 278.800,00 come effettuato alla data del 04.06.2006, contrastando ciò con la ricostruzione contabile operata dal C.t. del p.m., che descrive tale pagamento come avvenuto anteriormente al 04.06.2006 (circostanza che va quindi anch’essa verificata da parte del giudice di merito a cui si è rinviato).
Lo stesso è a dirsi con riferimento all’assunto del mancato pagamento della somma di euro 159.200,00. Anche rispetto ad esso si registra analoga mancata valutazione dei documenti prodotti all’udienza del 05.10.2016, e delle testimonianze delle testi COGNOME. Alcun rilievo da parte del giudice di appello è svolto in particolare in ordin al fatto che dall’atto pubblico redatto in data 06.05.2010 emergerebbe che il pagamento della somma di euro 159.200,00, come risultante anche dalla relativa distinta allegata, sarebbe avvenuto con A/B n. 0101210632-03, datato 02.10.2008, regolarmente incassato (stante l’indicato correlato addebito registrato sul c/c n. 4203 acceso presso la RAGIONE_SOCIALE e nella disponibilità dei ricorrente); trattandosi di circostanze specifiche che ove pienamente confermate potrebbero avere incidenza sulla ricostruzione del fatto, appare ‘evidente che di esse avrebbe dovuto farsi carico quanto meno il giudice dell’appello al quale sono state specificamente devolute (si pensi ad esempio anche al riferimento al contratto preliminare di promessa di vendita che sarebbe stato stipulato il 02.10.2008 tra COGNOME e il ricorrente).
Anche in tal caso non si sono considerate, neppure, le dichiarazioni delle testi COGNOME NOME e COGNOME NOME che avrebbero fatto espresso riferimento a tali documenti in sede di esame, riconoscendoli.
Quanto, poi, al pagamento della somma di euro 90.000,00, alcuna adeguata valutazione si registra al riguardo; eppure a sostegno dell’assenza di conseguenzialità tra i due pagamenti – quello ritenuto costituire la provvista dell’esborso di euro 90.000,00 e quest’ultimo – erano stati dalla difesa dedotti elementi probatori documentali e dichiarativi, quali:
ii bonifico effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE in favore del ricorrente il 15.05.2009 per e 90.000,00, che costituiva la restituzione di prestiti personali garantiti per avallo dal società RAGIONE_SOCIALE avvenuti con n. 10 A/C (n. 4 da Banca Tercas, n. 5 tratti da Banca delle RAGIONE_SOCIALE e n.1 tratto sul Banco di Napoli), comprovanti la consegna da parte di COGNOME della somma complessiva di lire 171.000.000 sulla cui copia in calce è apposta la sottoscrizione di COGNOME NOME;
il pagamento della somma di euro 90.000,00 da parte della società RAGIONE_SOCIALE del 30.12.2009, effettuato esattamente come previsto nell’atto pubblico del 06.05.2010 quale pagamento a titolo di caparra confirmatoria come registrato nelle scritture contabili;
le prove dichiarative relative alle deposizioni testimoniali di COGNOME NOME e COGNOME NOME che riferiscono circostanze precisa sull’esistenza dei prestiti e sul fatto che il bonifico effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del ricorrente restituzione di prestito personale (circostanze riferite con riferimento alle scritt contabili di prima nota disposte riguardo all’operazione).
Trattasi all’evidenza di aspetti che andavano certamente considerati e valutati e non pretermessi sul presupposto della validità della tesi accusatoria che si fonda in ogni caso su argomenti di tipo logico-ricostruttivo.
Si tratta quindi di valutare COGNOME gli elementi sopra indicati, complessivamente considerandoli, al fine di vagliare la fondatezza dell’ipotesi difensiva, ossia comprendere se effettivamente quegli esborsi indicati in ricorso possano imputarsi a versamento del prezzo della vendita incriminata; e quanto alla attività istruttoria integrativa, pure sollecitata dalla difesa, valuterà la Corte dei rinvio la necessità procedervi alla luce degli esiti della (ri)valutazione delle emergenze già in atti.
Quanto, infine, alla dedotta nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per il mutamento del fatto oggetto di imputazione nei suoi elementi essenziali, vorrà il giudice del rinvio operare le dovute precisazioni anche al riguardo, fermo restando che l’eventuale mutamento della qualifica da amministratore di fatto a concorrente “extraneus” nel reato di bancarotta, come ha già più volte avuto modo di affermare questa Corte , non si risolve in motivo di nullità (ha invero avuto modo più volte di affermare questa Corte che, in via generale, il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatt del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa; e questa stessa Corte ha anche specificato, con riferimento alla bancarotta fraudolenta, che non si integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando sia condanNOME un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l’azione distrattiva ascritta Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014 Ud. (dep. 06/05/2015), Rv. 264073; oppure qualora il soggetto, cui sia stato contestato – ad esempio – in concorso, il reato nella sua qualità di addetto alla sede operativa – o di direttore
generale – della società RAGIONE_SOCIALE, venga condanNOME come amministratore di fatto, cfr. per tali due ipotesi, rispettivamente Sez. 1, Sentenza n. 2275 del 25/11/2009 Ud. (dep. 19/01/2010) Rv. 245957 – 01 e Sez. 5, Sentenza n. 1842 dei 25/11/1998 Ud. (dep. 12/02/1999) Rv. 212351 – 01).
2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata – assorbiti gli altri motivi sul trattamento sanzioNOMErio – deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo esame.
Così deciso il 24/11/2022.