Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51737 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51737 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo COGNOME V 91 CUee COGNOME L -0 I. 58 a
— o, in subordine, il-rigetta del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bari, con sentenza dell’Il aprile 2022, modific parzialmente la sentenza del Tribunale di Foggia, ha assolto l’imput amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal 2005 al 2007 e amministrat diritto dal 2007 sino alla data del fallimento dichiarato il 16 gennaio 20 reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e ha dichiarato non dov procedere nei confronti del predetto in relazione ai reati ascritti sub perché estinti per intervenuta prescrizione. Ha confermato la condanna pe delitto di bancarotta fraudolenta documentale (Capo B) e ha rideterminato pena.
Avverso tale provvedimento propone ricorso l’imputato articolando due motivi 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), proc. pen., lamenta l’omessa notifica del decreto di citazione a giud l’illegittimità del successivo decreto di irreperibilità e la conseguent assoluta delle sentenze di primo e secondo grado.
Deduce che non risulterebbero essere state rispettate le formalità pr dall’art. 157 del codice di rito, ma che si era dato direttamente cor dichiarazione di irreperibilità ritenendo esaustive le attività compendia verbale di vane ricerche nonostante mancasse la prova delle ricerche in t luoghi indicati dall’art. 61 disp. att. cod. proc. pen. (le ricerche sareb limitate al luogo di residenza e di lavoro). Entrambi i giudici di merito, ritenendo che le comunicazioni telefoniche con invito a presentarsi per ric la notifica, effettuate ripetutamente dalla Questura di Foggia, fossero id rafforzare la presunzione RAGIONE_SOCIALE conoscenza da parte dell’imputato, erroneame ponevano a carico di quest’ultimo l’onere di informarsi sull’esito del gi onere idoneo, ove disatteso, a legittimare la celebrazione del proces assenza dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e/o manifes illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza con riferimento alla qualif amministratore di fatto e alla tenuta delle scritture contabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Deve, tuttavia essere rilevata d’ ufficio l’i delle pene accessorie applicate ex art. 216, quarto comma, legge fall..
Con il primo motivo viene censurato il duplice errore in cui sarebbe incors Corte territoriale: da un lato avrebbe ritenuto esaustive le attività ind verbale di vane ricerche redatto dalla polizia municipale il 12.9.2017 nonos la mancanza di prova delle ricerche in tutti i luoghi indicati dall’articolo att. cod. proc. pen. ovvero del deposito dell’atto presso la casa comunal
l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dall’altro av ritualmente attribuito all’imputato la violazione dell’onere di informa successivo esito del giudizio, idoneo a legittimare la celebrazione del proce sua assenza.
Orbene, il decreto di irreperibilità è un atto formale insostituibile presuppone la valutazione discrezionale RAGIONE_SOCIALE congruità, adeguatezza e vali delle indagini esperite per accertare la residenza dell’imputa conseguenziale constatazione che le indagini medesime siano risult infruttuose.
Le ricerche necessarie ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i l indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., derivando diversamente, la nullità del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni (Sez. 5, n. 4 20/06/2014, COGNOME, Rv. 262112; Sez. 1, n. 11341 del 27/11/202 dep. 2021, COGNOME, Rv. 280976). L’elencazione di cui all’art. 159 cod. pen. non è però da ritenersi perentoria ove emergano circostanze che dimostr la non attualità del riferimento a uno dei luoghi ivi indicati (cfr. Sez. 5, del 19/11/2018, dep. 2019, Bonaccorso, Rv. 276037, in un caso in cui s affermato che le ricerche vanno sì eseguite cumulativamente, e n alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen. anche nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorat non anche in una sede lavorativa non più attuale perché riferita ad una so inattiva).
Le previsioni del codice di rito, secondo la costante interpretazione fornit giurisprudenza di questa Corte di legittimità, devono dunque essere interpr «cum grano salis in relazione alle caratteristiche delle singole fattisp esaminate, dovendosi riconoscere la completezza delle ricerche non solo relazione ai parametri prefissati dalla norma, ma anche in riferimento condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice di val l’esaustività o meno delle indagini svolte» (Sez. 5, n. 24653 del 24/6/ Lihaj, n.m.; Sez. 3, n. 46983 del 15/10/2009, COGNOME, Rv. 245415, c riferimento al diverso caso RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di latitanza). Devesi d affermare, conformemente al costante indirizzo di questa Corte, cui il Coll intende dare seguito, che l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi i dall’art. 159, comma 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il de irreperibilità, è condizionato all’oggettiva praticabilità degli accertamen limite logico di ogni garanzia processuale. (così, da ultimo ed ex multis, Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Levac, Rv. 281977-01).
Orbene, dalla consultazione degli atti, a cui questa Corte di legittimità può accedere in ragione del vizio dedotto, quale errore in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001), Policastro , Rv. 220092), emerge quanto segue:
che alla prima udienza dibattimentale del 6 Febbraio 2017, il Tribunale, rilevato che non era avvenuta la notifica all’imputato del decreto di rinvio a giudizio, rinviava il procedimento mandando alla cancelleria per la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica nei confronti del predetto, prescrivendo che detta notifica avvenisse a mani proprie dell’imputato e a cura RAGIONE_SOCIALE questura di Foggia;
che, dopo alcuni meri rinvii, all’udienza del 18.9.2017, il Tribunale rilevava che la notifica non aveva avuto luogo in quanto, come risultava dal verbale di vane ricerche RAGIONE_SOCIALE Questura del 12.9.2017 – eseguite presso il luogo di residenza effettiva in Foggia, INDIRIZZO e presso il luogo di lavoro in Foggia, INDIRIZZO – l’imputato risultava irreperibile;
-che l’imputato, contattato telefonicamente, assicurava che si sarebbe presentato presso il Comando RAGIONE_SOCIALE Foggia per ricevere la notifica;
che nonostante le promesse, non si recava a ritirare l’atto;
che anche dal precedente verbale di vane ricerche del 18 marzo 2015 l’imputato risultava irreperibile in ManfredoniaINDIRIZZO INDIRIZZO e che, contattato telefonicamente sulla sua utenza cellulare, veniva reso edotto del provvedimento a suo carico da notificargli (avviso di fissazione udienza preliminare) e veniva invitato contestualmente a tal fine a recarsi presso la locale caserma; l’imputato comunicava la volontà di ritirare personalmente l’atto e di voler passare dalla caserma per ritirare l’atto e, a richiesta dell’agente di P.G., dichiarava di non voler indicare il proprio domicilio dove ricevere la notifica; anche in questo caso l’imputato non si recava a ritirare l’atto;
che il 20.9.2017 veniva emesso il decreto di irreperibilità (con allegato il verbale di vane ricerche) in cui si dava atto che le ricerche esperite nel luogo di nascita, in quello dell’ultima residenza anagrafica e dell’ultima dimora, nel luogo in cui risultava esercitare l’ attività lavorativa e presso l’amministrazion carceraria centrale, avevano dato esito negativo;
che all’udienza del 27.11.2017, il Tribunale, dichiarava l’assenza dell’imputato;
che, conformemente al dettato di cui all’art. 61 disp. att. cod. proc. pen., detti verbali contengono: l’indicazione dei luoghi ove le ricerche erano state effettuate; delle persone che le avevano eseguite; del mancato rinvenimento nei predetti luoghi di familiari; delle informazioni rese dai vicini.
Deve quindi concludersi che, coerentemente col sistema dei principi innanzi richiamati, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto infondata la censura
sollevata dal ricorrente atteso il rispetto delle disposizioni del codice d argomento e ha efficacemente stigmatizzato il comportamento dell’imputato volto a eludere la notificazione degli atti non avendo egli mai né indicato il in cui, ove fosse stato cercato, sarebbe stato reperito (anzi, una volta con tramite cellulare per essere invitato a recarsi presso gli uffici dell’ procedente per ricevere la notificazione dell’atto, pur essendosi dichi disponibile, non ha attuato quanto aveva assicurato e si è rifiutato di indi proprio nuovo recapito cercando, quindi, consapevolmente di sottrarsi a notifica), né l’esistenza di elementi conosciuti o conoscibili risultanti dagl momento in cui erano state eseguite le ricerche (Sez. 3, n. 16708 16/2/2018, COGNOME, Rv. 272634; Sez. 3, n. 12838 del 16/1/2013, NOME, Rv 257165) e trascurati dai Giudici di merito.
Il motivo di ricorso in esame è dunque manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.
2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo con cui si conte cumulativamente mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità del motivazione con riferimento alla qualifica dell’imputato di amministratore di f e alla tenuta delle scritture contabili. Sul punto basterebbe osservare censura alternativa e indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manif illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione risulta priva di specificità essendo onere del ric specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, contraddittorietà o alla manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione ovvero a più d di tali vizi, che devono essere indicati con precisione in relazione alle par motivazione oggetto di impugnazione. Ed invero, non rientra tra i compiti d Giudice di legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunci pena la violazione dell’articolo 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
A ogni buon conto, la motivazione è sicuramente completa e priva di apori logiche là dove si sottolinea (v. pagg. 8 e 9) che dalle risultanze prob compiutamente indicate, erano emersi una serie di indici univoci (elencati sentenza) utili per far ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’i aveva esercitato in modo non episodico o occasionale i poteri tipici inerenti qualifica o alla funzione di amministratore RAGIONE_SOCIALE società. Peraltro, secon costante orientamento di questa Corte, cui si aderisce, «la nozion amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’eser modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica funzione; COGNOME nondimeno, COGNOME significatività COGNOME e COGNOME continuità COGNOME non COGNOME comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gesti richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in mod episodico o occasionale. Ne consegue che la prova RAGIONE_SOCIALE posizione
amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintoma dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsias RAGIONE_SOCIALE sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività RAGIONE_SOCIALE soc quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qu settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, prod amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da co e logica motivazione». (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 25653 – 01). A tale valutazione, dunque, deve fermarsi il giudizio devoluto alla Cor cassazione non essendo consentito in questa sede, come, invece sostanzialmente sollecita il ricorrente, sovrapporre una diversa valutazione materiale probatorio acquisito. Le questioni sollevate, dunque, attengon merito è, quindi, sono manifestamente inidonee a compromettere la tenut argomentativa RAGIONE_SOCIALE ricostruzione del ruolo dell’imputato come delineato da sentenza impugnata.
La doglianza relativa alla mancanza di motivazione in ordine alla riconducibi alla sua persona delle condotte di bancarotta fraudolenta documenta contestate è quindi del tutto fuori fuoco posto che per univoca giurisprudenz questa Corte, l’amministratore “di fatto”, in base alla disciplina dettata 2639 c.c., è gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministra “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine ogget soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportam penalmente rilevanti a lui addebitabili (ex multis, Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, COGNOME, Rv. 253269).
3. In ultimo deve essere rilevata d’ufficio l’illegalità delle pene access invero, il Tribunale di Foggia, con sentenza del 5 marzo 2018, antecedente a pronunzia RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 222 del 5/12/2018, ha stabilit condanna dell’imputato alle pene accessorie fallimentari in dieci anni, da rid ex art. 29 cod. pen., in anni cinque e la Corte di appello, con la decisi impugnata, non si è occupata di riformare siffatta decisione.
Le pene accessorie, così stabilite in maniera fissa, sono da ritersi illegali la Corte Costituzionale, con la suddetta sentenza, dichiarato l’illegi costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, legge fall. nella parte in cui di «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la d di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’inc per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi im anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo imp l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapaci esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».
La sentenza, dunque, deve essere annullata in parte qua con rinvio ad altra Sezione del Tribunale di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie ex art. 21 u.c. I.fall. e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE d’appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Roma, 22 settembre 2023