Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40977 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40977 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 17.11.2022 la Corte di Appello di Torino ha, in parziale riform della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che lo aveva dichiara colpevole del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, commesso nella qualità amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 31.12.2012, condanna alla pena di anni uno e mesi e mesi quattro di reclusione, previa concessione del attenuanti generiche e e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., ha rideter riducendola, le pene accessorie fallimentari al predetto inflitte, confermando nel res decisione del primo giudice.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difens di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, c disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 216 L.F. e 26 cod. civ. ed illogicità della motivazione con riferimento alla qualifica di amministra fatto attribuita al ricorrente.
Il socio operativo COGNOME COGNOME COGNOME delle vendite di magazzino mentre il so amministratore di diritto COGNOME COGNOME COGNOME di tutti gli aspetti contabili e docume tributari, insomma, di alta gestione della società, in stretta collaborazione commercialista dott.ssa COGNOME, sua parente. L’attività svolta da COGNOME COGNOME COGNOME m impresa composta di due soli soci era un’attività che avrebbe tranquillamente potuto esser svolta da un impiegato commerciale, da un dirigente, da un consulente esterno. La RAGIONE_SOCIALE era invero un piccolo negozio di pezzi industriali nel quale il commesso/cassiere l’imputato; il fatto che questi avesse rapporti con clienti e fornitori era l’in sé prestazione lavorativa; era inevitabile che avesse rapporti con i terzi e che avesse la f sul conto corrente per potere operare e quindi fare bonifici ai fornitori. Egli non h negato, d’altra parte, di aver sbagliato ad effettuare alcuni bonifici per esigenze propr abuso fuor di dubbio che tuttavia non lo qualifica come amministratore di fatto ma al li come socio infedele che commette un fatto di appropriazione indebita ad effetto temporaneo (che egli da ripiano subito lasciando la situazione contabile invariata). Nè potrebbe rite esaustiva al riguardo la lettera di dimissioni rassegnate dall’imputato il 27 Marzo 2017 quale sono indicate mansioni che non sono affatto quelle tipiche dell’amministratore
2.2.Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 216 L.F. e illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della cosidde bancarotta riparata. L’imputato ha emesso assegni in suo favore e di tre suoi creditori circa euro 60.000 ma questi pagamenti non hanno avuto efficienza causale a determinare
l’insolvenza della società, in guanto poi le uscite sono state compensate con pagamenti fa da COGNOME in favore della società RAGIONE_SOCIALE con denaro proprio, rectius della RAGIONE_SOCIALE di cui era amministratore e socio. Il totale dei debiti assunti dalla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. per conto della ammonta ad euro 76.152,59 come risulta dagli atti di espromissione liberatoria sottoscri con le citate aziende creditrici della RAGIONE_SOCIALE tra luglio 2011 e gennaio 2012. La Corte territ ha errato nel non avere distinto, come invece fa il capo di imputazione, e come erano motivi di appello, tra le tre condotte di distrazione addebitate all’imputato, e nell quindi considerate tutte insieme per poi stabilire che i 76.000 C da lui ripianati non fo stati sufficienti a coprire l’ammontare totale delle distrazioni laddove essi sup addirittura quanto effettivamente distratto dall’imputato che deve ritenersi circoscrit sola somma di euro 60.000; ed infatti, le altre due condotte di distrazione – avent oggetto materiale dì magazzino e macchine elettriche – da una parte non dovevano essere riparate con alcun versamento perché semplicemente non sussistono non essendovi neppure prova dell’esistenza di tali beni, dall’altro, sono ed erano, comunque, meritevol una trattazione separata.
La Corte ha inoltre ritenuto che la condotta riparativa non avesse valore perché fatta dalla dall’imputato ma dalla società RAGIONE_SOCIALE di cui lo stesso era socio ed amministratore un laddove ciò che rileva è che la riparazione abbia comportato l’insussistenza dell’elemen materiale del reato essendo stata la sottrazione annullata da un’attività di segno contra che sia reintegrato il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori; inso riparazione dell’originaria lesione della garanzia patrimoniale è un dato oggettivo prescinde dal soggetto che abbia riparato, laddove peraltro nel caso di specie c’è un coincidenza sostanziale tra l’imputato e la società RAGIONE_SOCIALE che effettuo il ripianam d’altronde è pacifico che la condotta riparativa possa pacificamente avvenire anche co operazioni infragruppo.
2.3.Col terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 216 L.F. e illog della motivazione non esistendo alcuna distrazione di magazzino e di macchine aziendali, i vizio di motivazione che affligge la sentenza impugnata consiste nel fatto di aver riten beni distratti, ovvero il materiale di magazzino del valore di 115.000 C e le macch elettroniche da ufficio per un valore di 35.189 risultante dal bilancio al 31/12/ effettivamente esistenti in quanto correttamente appostati in bilancio; ma a suffragio di impostazione c’è solo una dichiarazione calunniosa dell’amministratore di diritto RAGIONE_SOCIALE destituita di credibilità nella relazione ex art. 33 del curatore fallimentare.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23. comma 8, del d. I. n. 137 d convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a
applicarsi in virtù del comma 2 dell’art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi pro al 30 giugno 2023, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso, replicand argomenti esposti dal P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile
1.1. Il primo motivo è aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con la compiuta ed esaustiva motivazione svolta in sentenza in punto di ricostruzione del ruolo di assunto dall’imputato a fronte dello speculare motivo di appello che già in COGNOME sede av prospettato questioni analoghe a quelle qui riproposte. Anzi, a ben vedere, il motivo confutare le ragioni per le quali i giudici di merito avevano attribuito a COGNOME la amministratore di fatto finisce con il passare in rassegna tutti quegli elementi che la c appello aveva posto a sostegno di tale valutazione e che, ove riguardati nel loro insiem non partitamente come si è inteso fare in ricorso in un’ottica meramente difensiva tende appunto alla parcellizzazione svalutativa, ben possono costituire – secondo i dettam questa Corte in materia – aspetti sintomatici della ricorrenza di tale qualità dì fatto.
In altri termini, il motivo nell’indicare gli elementi sulla base dei quali il giudic avrebbe ricostruito la qualifica di amministratore di fatto dell’imputato, assumendo scarsa valenza dimostrativa, finisce col segnalare indizi pregnanti in tal senso che peral inseriscono nell’ambito di una ben più complessa articolazione argomentativo-ricostrutt che dà pienamente conto del ruolo di fatto svolto dal ricorrente in seno alla società f sicché il motivo si presenta meramente reiterativo delle deduzioni già svolte in ap rispetto alle quali la corte territoriale aveva già fornito risposte esaurienti, ed complesso anche manifestamente infondato evidenziando vi<zi palesemente insussistenti.
Ed invero, nella sentenza impugnata si era piuttosto già ben evidenziato come proprio innanzitutto, dalla predetta missiva del 27 Marzo 2011 si evincesse in maniera documental che COGNOMECOGNOME socio costitutore della società, fosse operativo nella gestione societaria tan riguardo al comparto commerciale (rapporti con clienti e fornitori) quanto con riferimen settore del personale, che, infine, alla vera e propria organizzazione del lavoro. Tr propria delle attività gestionali tipiche dell'amministratore – osserva la corte territor per converso l'appellante assumeva doversi circoscrivere, e in via esclusiva, alla tenuta scritture e della documentazione sociale (ordinariamente, invece, affidato ad professionista esterno come nel caso di specie) e all'assolvimento degli oneri e adempimen di natura tributaria. Detta prospettazione – si osserva nella sentenza impugnata – è info
perché è contraria all'inquadramento codicistico della figura dell'amministratore della s che a mente dell'art. 2380-bis è il soggetto selezionato mediante assunzione della car gestoria per il compimento delle "operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto soci Non v'è dubbio quindi che l'organizzazione del lavoro e del personale e la gestione del sett commerciale siano attività rientranti nel novero di quelle necessarie per l'attua dell'oggetto sociale, vieppiù in considerazione del fatto che il luogo di svolgimento dell di impresa (Parma) fosse coincidente con quello di residenza del prevenuto che, proprio considerazione dell'assenza fisica dell'amministratore, godeva di autonomia gestoria n perimetro da lui stesso individuato nella missiva a sua firma sopra indicata. A sanci maniera davvero formidabile tale assunto – si osserva ulteriormente nella senten impugnata – sono poi le operazioni bancarie in contestazione, le quali, di là della conte natura distrattiva, fotografano i poteri dell'imputato ad operare sui conti della societ di cui lo stesso era provvisto in via disgiunta rispetto all'amministratore unico, aven compiuto operazioni di addebito in autonomia, senza preavviso per il COGNOME ed anz certamente a lui imvise (stante la non inerenza delle stesse alla società, ammessa da stesso COGNOME, e la destinazione della provvista ad esclusivo interesse dì quest'ultimo).
Il fatto che l'operatività del COGNOME si esplicasse nel settore organizzativo del pe e del lavoro e nell'ambito commerciale della società senza involgere l'amministrazio contabile è stato quindi – giustamente – ritenuto dai giudici di merito circostanza d irrilevante in quanto secondo il costante orientamento di legittimità ciò è oltre bastevole a configurare il ruolo di amministratore di fatto, ove ricorra la duplice continuativa e significativa delle attività – nel caso di specie non oggetto di s contestazione,
Sicché il motivo è anche manifestamente infondato nella parte in cui assume che non s sia tenuto conto dei parametri dettati da questa Corte in punto di «inequivoca significati dei comportamenti assunti in concreto ai fini della attribuzione della quali amministratore di fatto, laddove l'amministrazione contabile è solo uno degli indic !Possono concorrere a individuare l'amministrazione di fatto (cfr. Sez. 5, n, 41793 17;06/2016, Rv. 268273 – 01 che ha affermato che in tema di bancarotta fraudolenta, destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 1. fall. vanno individuati sulla b concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta); e nel specie, la responsabilità penale del ricorrente è stata correttamente rapportata alle fu dal medesimo in concreto svolte.
D'altra parte secondo i solidi principi affermati da questa Corte regolatrice nel de la relativa nozione, ai fini della configurazione dell'amministrazione di fatto in capo soggetto è necessario, sì, l'esercizio "in modo continuativo e significativo" dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione previsto dall'art. 2639 cod. civ., ma ciò non
necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, richiede invece, a tali finì, sufficiente l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svol non episodico o occasionale.
In proposito, occorre avere riguardo alla presenza di elementi sintomati dell'inserimento organico dell'agente con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequ organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono í rapporti dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale dì detta att esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, Sentenza 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534); laddove a ben vedere è lo stesso ricorso a fare riferimento ad un possibile ruolo – meramente – direttivo del COGNOME ovvero ai suoi rapp coi fornitori e dipendenti sia pure in un'ottica apoditticamente svalutativa.
Trattasi, peraltro, di accertamento avente ad oggetto una valutazione di fat insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta – come deve ritenersi certamente nel c di specie contrassegnato dagli argomenti sopra esposti – da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, COGNOME, Rv. 212145; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, COGNOME, Rv. 232456; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, COGNOME, Rv. 250094).
1.2. Quanto alla questione riproposta con riferimento alla bancarotta riparata appa preliminare riportare i principi affermati da questa Corte al riguardo.
Ciò posto, se è vero allora che il pregiudizio ai creditori deve sussistere al mom della dichiarazione giudiziale dì fallimento, non già al momento della commissione dell' anticloveroso, ed è quindi anche vero, di conseguenza, che non integra la bancarotta p distrazione la condotta, ancorché fraudolenta, la cui portata pregiudizievole risulti an per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di un effettivo rein patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della pr (cfr. Cass. sez. V pen. n. 8402/2011), è altrettanto vero però che a fronte della contesta unitaria – come nel caso di specie in cui non vi è stata contestazione dell'aggravante de fatti di bancarotta – di piurime condotte distrattive la reintegra della garanzia patr non può circoscriversi solo ad una parte di esse, lasciando impregiudicati gli altri depauperativi (d'altra parte, come ha avuto già avuto modo di affermare questa Corte, reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmen plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell' dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non ve meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 13382 del 03/11/2020 Ud. (dea. 09/04/2021), Rv. 281031 – 01).
Ed invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Co l'affermazione secondo cui " la bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determin l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni ve
annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa pri soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiud i creditori " (cfr. ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922 – 01); effetto pregiudizievole che – all'evidenza – non può ritenersi venuto meno ove permango alcuni degli effetti depauperativi non neutralizzati – a differenza di altri – da alcuna riparativa – di segno contrario.
E' al riguardo il caso di rammentare che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Cort onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (cfr. tra tante, Rv. 271922, sopra citata).
Sicché al più la parziale reintegra del patrimonio, prima del fallimento, potrebbe assu rilievo ai fini della determinazione della pena ma alcuna contestazione vi è stata al rig nel caso di specie (pena comunque già individuata nel minimo edittale e quantificata in a uno e mesi quattro di reclusione in virtù del riconoscimento delle attenuanti generic dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.).
Tutto ciò senza considerare che la corte di appello ha anche evidenziato che il pregiud arrecato non potesse dirsi riparato dall'accollo di debiti della Dat da parte di un s giuridico diverso dall'imputato ovvero da una società di capitali – !a RAGIONE_SOCIALE – , s secondo l'impostazione difensiva – riferibile all'imputato, essendo peraltro rimaste ign ragioni per le quali tale accollo, con relativi pagamenti, sarebbe intervenuto.
1.3. Quanto alle ulteriori distrazioni oggetto di imputazione, contestate nuovament ricorso col terzo motivo nonostante la compiuta risposta fornita anche al riguardo dalla territoriale, è solo il caso di rimandare a quanto già congruamente osservato sul punto n sentenza impugnata. Ed invero, questa ha già ampiamente spiegato che le risultanze contabili attestanti l'esistenza dei beni trovano riscontro nelle dichiarazioni di COGNOME NOME NOME non può essere messa in discussione alla stregua delle considerazioni curatore, trovando essa conforto anche nelle dichiarazioni dei dipendenti della RAGIONE_SOCIALE condotte distrattive – si spiega altresì nella sentenza impugnata – si inseriscono pe nell'ambito di un complessivo contesto illecito di sfruttamento ai danni della società, es al contempo emerso – alla stregua anche di quanto riferito da un cliente della RAGIONE_SOCIALE (COGNOME COGNOME le cui dichiarazioni non sono state oggetto di contestazione da parte della difesa le ha anzi riconosciute come veritiere') – che l'imputato ebbe a porre in essere anche " l' di drenaggio di commesse e contatti da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, portata avanti in uno – quantomeno pe stretta sovrapponíbilità temporale – con le specifiche condotte distrattive in contest che, pertanto, anche sistematicamente devono collocarsi in un'allargata finalità depauperat presa di mira fattivamente dal COGNOME in danno della fallita" – cosi testualment sentenza impugnata:
La corte di appello non ha neppure mancato di precisare – quanto alla impostazione del curatore qui nuovamente richiamata a sostegno della tesi difensiva – che gli eventual fisiologici margini di imprecisione nella quantificazione del valore dei beni distratti ritenersi esigui e dunque irrilevanti rispetto alla validazione dell'ipotesi di accusa trovato diversi riscontri – dovendosi in buona sostanza escludere che l'inosservanza di ta criteri tecnici di appostazione contabile possa avere impedito ovvero ostacolat ricostruzione degli affari e in specie, per quanto di interesse, del patrimonio della falli
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricors consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata d profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore del cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/7/2023.