Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17578 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17578 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Frascati il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Frascati il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, emessa in data 04/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia degli imputati, che si è
riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro in data 26/07/2018 – con cui NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale a loro rispettivamente ascritti – rideterminava la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, ne confronti degli imputati, nella stessa misura della pena detentiva a ciascuno inflitta, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
2. La vicenda riguarda i capi di imputazione sub B) e D): con il primo si contestano ad NOME e NOME COGNOME, quali soci illimitatamente responsabili della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 24/11/2011, ed alla madre NOME COGNOME, quale terza concorrente, la bancarotta fraudolenta distrattiva e la bancarotta fraudolenta documentale; con il capo D) si contesta ai soli germani COGNOME, quali amministratori di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 20/05/2015, le fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattive documentale, con l’aggravante dal danno patrimoniale di rilevante gravità.
In particolare, nel dicembre 2009 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME aveva stipulato un contrato di affitto con la RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto un villaggio turistico di proprietà della detta ultima società, dietro pagamento di un canone di euro 500.000,00 annui; poco prima era stato stipulato un contratto con la RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la cessione della disponibilità di sessanta camere del detto villaggio turistico, con la formula “vuoto per pieno”, per l’importo di euro 870.000,00, di cui 150.000,00 incassati subito.
Nel gennaio 2010 era stata costituita la RAGIONE_SOCIALE – con capitale sociale sottoscritto al 90% dalla nonna novantenne dei germani COGNOME, nonché amministratrice della società -, a cui erano stati ceduti i crediti residui ne confronti della RAGIONE_SOCIALE e di altro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale corrispettivo di contratto di appalto di servizi, ritenuto del tutto fittizio; la RAGIONE_SOCIALE, si onerava anche del pagamento dei canoni di affitto verso la società proprietaria del villaggio.
Nell’aprile 2010 i due imputati creavano la RAGIONE_SOCIALE, conferendo l’azienda RAGIONE_SOCIALE, composta da pochissimi mobili, trasferendo alla neocostituita società i debiti verso la RAGIONE_SOCIALE; nel giugno 2010 la RAGIONE_SOCIALE conferiva i crediti residui verso i due RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEs alla RAGIONE_SOCIALE, e, nel novembre 2010, la RAGIONE_SOCIALE cedeva la titolarità delle quote della RAGIONE_SOCIALE ad NOME COGNOME, per un corrispettivo non meglio specificato;
quest’ultima riscuoteva i crediti derivanti dai contratti con i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEs e, RAGIONE_SOCIALE, le somme erano riscosse dai due fratelli a fronte di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Pertanto, secondo quanto ricostruito dalla sentenza impugnata, alle pagg. 17 e seggi, in sostanza la RAGIONE_SOCIALE era stata sin dall’inizio una scatola vuota.
3. In data 06/07/2023 NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME ricorrono a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
3.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, 219, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito avrebbe travisato le prove relative alla sussistenza di beni e/o crediti suscettibili distrazione, alla luce del contenuto della relazione del curatore fallimentare e della sentenza emessa in sede civile, da cui emerge come i crediti oggetto della condotta distrattiva non fossero mai entrati a far parte del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, in quanto ceduti prima della costituzione della detta società, incassati da terzi e, RAGIONE_SOCIALE, mai entrati nella disponibilità della fallita motivazione della sentenza impugnata si incentra sulle vicende della RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, del tutto estranea alla fallita RAGIONE_SOCIALE, alla luce della confusa ricostruzione del curatore fallimentare, laddove, in realtà, emerge dall’istruttoria dibattimentale che NOME COGNOME, dopo avere sottoscritto il contratto di locazione del villaggio turistico con la RAGIONE_SOCIALE, e prima della costituzione della RAGIONE_SOCIALE, aveva disposto la cessione alla RAGIONE_SOCIALE di tutti i contratti stipulati con alcuni RAGIONE_SOCIALEs, restando obbligato verso la RAGIONE_SOCIALE per il solo pagamento dei canoni di locazione. NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, avrebbe potuto rispondere della condotta di cui al capo B) solo in quanto socio illimitatamente responsabile, mentre NOME COGNOME era rimasta del tutto estranea alla cessione dei crediti alla RAGIONE_SOCIALE, e la sua condotta avrebbe dovuto essere valutata solo a partire dalla costituzione della RAGIONE_SOCIALE; infine, illogic sono le ulteriori argomentazioni della sentenza impugnata, posto che la RAGIONE_SOCIALE presentò reclamo, ex art. 679 cod. proc. civ., contro il sequestro conservativo concesso alla RAGIONE_SOCIALE; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, commi 1 e 2, 223 legge fallimentare, 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in quanto la Corte di merito non si è affatto espressa circa la sussistenza di vantaggi compensativi, data la natura infragruppo delle operazioni esaminate,
trattandosi di società collegate da un rapporto di associazione in partecipazione, per cui la cessione dei crediti dalla controllante RAGIONE_SOCIALE alla controllat RAGIONE_SOCIALE giustificava la compensazione tra reciproci crediti/debiti; del tutto illogicamente, inoltre, la sentenza impugnata ha escluso la rilevanza della pronuncia assolutoria del Tribunale di Velletri nei confronti degli imputati, per i medesimi fatti, in relazione al fallimento della RAGIONE_SOCIALE;
3.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, commi 1 e 2, 223 legge fallimentare, 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito non ha adeguatamente spiegato per quali ragioni NOME COGNOME dovesse essere considerato amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, nonostante il motivo di appello specificamente formulato;
3.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, commi 1 e 2, 219, comma 1, 223 legge fallimentare, 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed cod. proc. pen., in quanto non è stata adeguatamente motivata la sussistenza della circostanza aggravante relativa al capo D), essendo stato richiamato il passivo della diversa società RAGIONE_SOCIALE, posto che il passivo della RAGIONE_SOCIALE non era mai stato individuato, essendo stata la procedura chiusa ai sensi dell’art. 102 legge fallimentare, laddove la sussistenza dell’aggravante avrebbe dovuto essere valutata in riferimento al pregiudizio concreto subito dai creditori; 3.5 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis cod. pen., 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc pen., quanto alla motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che non può fondarsi solo sulla condotta processuale degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono fondati limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 4, legge fallimentare, ritenuta sussistente in relazione alla fattispecie ascritta ai predet ricorrenti al capo D), mentre, nel resto, i ricorsi vanno rigettati in quanto infondati, così come risulta infondato il ricorso di NOME COGNOME.
Quanto al primo motivo di ricorso, esso appare meramente reiterativo delle doglianze espresse in sede di gravame, rispetto alle quali la Corte di merito ha fornito più che adeguata e logica motivazione.
In particolare, la sentenza impugnata – all’esito dell’analisi delle scansioni relative alla costituzione delle società coinvolte nella vicenda, come in
precedenza sintetizzate – ha affermato come alla RAGIONE_SOCIALE, costituita il 15/04/2010, era stata conferita la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e, RAGIONE_SOCIALE, anche il preesistente contratto di affitto di azienda del villaggio turistico della RAGIONE_SOCIALE; in particolare, dalla relazione curatore fallimentare era emerso come la detta sRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE fosse stata istituita per proseguire la gestione del villaggio turistico dato in affitto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In realtà, RAGIONE_SOCIALE, la vicenda processuale va valutata nel suo complesso, come emerge dalla scansione motivazionale della sentenza impugnata, che ha considerato che la sussistenza di crediti facenti parte del patrimonio societario della RAGIONE_SOCIALE fosse dimostrata proprio dal fatto che, dopo la costituzione della RAGIONE_SOCIALE – anch’essa da considerarsi una scatola vuota per le illustrate modalità di intestazione della stessa alla nonna novantenne dei ricorrenti -, il COGNOME, ancor prima di attendere la registrazione dell’att costitutivo, aveva ceduto tutti i crediti residui nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pari ad euro 720.000,00, incassando poi l’importo delle tessere club dei clienti che fruivano dei servizi del villaggio, per la somma di almeno 100.000,00 euro. Inoltre, con l’atto di appalto per prestazione di servizi considerato del tutto privo di causa – il pagamento dei canoni era stato posto a carico della RAGIONE_SOCIALE, anch’essa, come detto, una scatola vuota.
In realtà, al contratto di affitto di azienda nei confronti della RAGIONE_SOCIALE non era mai stata data esecuzione, tanto è vero lo stesso era stato dichiarato risolto per inadempimento e, nella primavera del 2010, la RAGIONE_SOCIALE aveva attivato la procedura ex art. 700 cod. proc. civ. per ottenere la restituzione dell’immobile, chiedendo, RAGIONE_SOCIALE, il sequestro conservativo di detto complesso, oltre che delle somme e dei crediti vantati nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, quale società subentrante nelle obbligazioni della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME. Su tale circostanza, inoltre, la Corte di merito ha sottolineato come, nell’ambito del giudizio civile promosso ex art. 669 cod. proc. civ. dalla RAGIONE_SOCIALE, il legale rappresentante della stessa, NOME COGNOME, individuava la detta società quale successore a titolo universale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, la conseguenzialità delle vorticose operazioni di costituzione e di cessione dei rapporti alle dette società risulta chiaramente descritta dal curatore fallimentare alla pag. 25 della sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la deduzione appare del tutto generica, non comprendendosi in cosa dovrebbero essere individuati i vantaggi compensativi, mancando del tutto, al riguardo, una specifica argomentazione in ricorso; peraltro, la deduzione appare neanche posta a fondamento dei motivi di appello.
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Né si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la doglianza concernente la mancata considerazione della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Velletri in relazione al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, in quanto la Corte di merito ha evidenziato come la pronuncia assolutoria non avesse preso in considerazione la complessità delle vicende societarie, né, in particolare, il passaggio del credito di 780.000,00 euro dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, circostanza contabilmente accertata.
Quanto al terzo motivo di ricorso, va ricordato, anzitutto, che amministratrice della RAGIONE_SOCIALE era NOME COGNOME, madre di NOME e NOME COGNOME; la predetta, secondo la sentenza impugnata (pag. 3), aveva operato sul conto corrente della società, contribuendo alla spoliazione della stessa, circostanza sulla quale nulla risulta dedotto in ricorso.
Quanto al ruolo di NOME COGNOME, va detto che il capo di imputazione sub D) lo qualifica, alternativamente, come amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE e, comunque, concorrente materiale nelle condotte di cui al capo D); quest’ultimo ruolo non risulta in alcun modo contestato dalla difesa.
In ogni caso, anche in riferimento alle vicende della RAGIONE_SOCIALE, va ricordato come la società si inserisse anch’essa nel complesso disegno di spoliazione, posto che – come emerso dalla sentenza impugnata (pag. 2 e pag. 27), la società era stata costituita il 04/06/2010 mediante conferimento dei crediti residui della RAGIONE_SOCIALE verso la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE il successivo 02/11/2010 la RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto tutte le quote della RAGIONE_SOCIALE ad NOME COGNOME dietro un non meglio specificato corrispettivo; in ogni caso, i crediti derivanti dai contratti con i RAGIONE_SOCIALE operato erano stati riscossi dalla RAGIONE_SOCIALE per essere poi prelevati da entrambi i fratelli COGNOME a fronte di fatture per operazioni inesistenti; anche tale ultima circostanza non risulta messa in discussione con il ricorso.
In ogni caso, la sentenza impugnata ha chiaramente evidenziato come, anche nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE, i die fratelli si muovessero in piena sintonia, avendo NOME COGNOME, quale socio totalitario della RAGIONE_SOCIALE, operato su indicazioni del fratello anche in merito al passaggio dei crediti dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, come emerso dalle dichiarazioni del curatore fallimentare, che aveva evidenziato il collegamento delle società tra loro e, RAGIONE_SOCIALE, delle attività di spoliazione.
Per le indicate ragioni, RAGIONE_SOCIALE, i ricorsi – peraltro cumulativamente articolati vanno rigettati.
Fondato appare solo il motivo inerente la sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, contestato in relazione al capo D) e, RAGIONE_SOCIALE, relativo alla posizione dei soli NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Come noto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, “In tema di reati fallimentari ed ai fini dell’applicazione delle circostanze di cui all’art. 219 del legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all’entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità – o gravità – del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell’imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeci (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, COGNOME, Rv. 217403; in senso conforme, Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, COGNOME e altri, Rv. 271274, secondo cui “La circostanza aggravante del ‘danno patrimoniale di rilevante gravità’ di cui all’art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave.”)
Nel caso in esame tale principio ermeneutico non è stato rispettato, avendo la Corte di merito fatto unicamente riferimento al sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Nuoro per l’importo di euro 952.000,00, con conseguente iscrizione di tale somma al passivo fallimentare.
Su tale punto, RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
L’ultimo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ad NOME COGNOME ed a NOME COGNOME, deve ritenersi assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 219, oe4….. L 1, legge fallimentare, e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 19/01/2024
Il AVV_NOTAIO estensore