Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5904 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5904 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME – Presidente-
Sent. n. sez. 1308/2025
NOME COGNOME COGNOME
UP – 04/11/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME COGNOME – Relatore-
EGLE PILLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a MELITO PORTO SALVO il DATA_NASCITA NOME nata a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
Nel procedimento penale in cui è parte civile:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore
avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
L’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, anche quale sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME, entrambi difensori di COGNOME NOME e COGNOME NOME, si sono riportati ai motivi di ricorso ed hanno insistito per l’accoglimento di essi; rappresentando, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione dei reati.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30.1.2025, la Corte di Appello di Reggio Calabria, all’esito di trattazione in pubblica udienza, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che aveva dichiarato entrambi colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A dell’imputazione, relativamente alla distrazione del ramo di azienda concesso in fitto con contratto del 24 novembre 2010, e COGNOME NOME anche del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B, ha rideterminato, riducendola, le pene rispettivamente inflitte ai predetti previo riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando nel resto la decisione del primo giudice.
Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i comuni difensori di fiducia, deducendo otto motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Col primo motivo deducono i ricorrenti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo A, rilevando che la motivazione della sentenza non si è confrontata con tutti gli argomenti difensivi.
In particolare, essa è carente, se non del tutto apparente, nella parte in cui ha ritenuto integrata la fattispecie distrattiva in ragione della stipula del contratto di affitto di azienda in data 24.11.2010, sottoscritto, in una fase in cui la società era già in evidente stato di dissesto, da COGNOME NOME, nella qualità di amministratore unico della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, poi dichiarata fallita con sentenza del 16.11.2012, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE, figlia del COGNOME NOME, a cui non seguiva il versamento del canone pattuito. La Corte di appello ha ritenuto che la stipulazione del contratto sia indice di una distrazione in danno dei creditori, essendo stata in tal modo la società spogliata di tutti i suoi beni, senza considerare che quest’ultima, al momento della sottoscrizione del contratto di affitto, non era più in grado di svolgere la propria attività tipica, ed aveva di fatto già cessato di operare, essendo stata revocata la concessione di vendita dalla Volkswagen; né ha tenuto in debito conto il fatto che non si è trattato di operazione che comporta una definitiva fuoriuscita del bene dal patrimonio sociale.
Sicché non può ritenersi che il contratto di affitto stipulato abbia determinato, nemmeno in termini di aggravio, il dissesto che era già in atto per come la stessa sentenza impugnata rappresenta. Tale circostanza incide sulla configurabilità del reato contestato e ciò trova pieno riscontro nella giurisprudenza di questa Corte che, in caso di bancarotta impropria da operazioni dolose, ha espresso un principio
perfettamente sovrapponibile al caso di specie, osservando che è configurabile la bancarotta impropria da operazioni dolose nella specie affitto dell’unico ramo di azienda a fronte di un canone incongruo riscosso solo in parte, ove risulti che la società al momento della conclusione del contratto era in grado di svolgere la propria attività tipica e dunque di produrre un reddito comparabile a quello ricavabile dall’operazione utilizzando ex se i beni ceduti (Sez. 5 sentenza del 30 gennaio 2024 n. 14405).
A fronte di ciò è circostanza del tutto irrilevante quella sostenuta dalla Corte di appello secondo la quale la redditività dell’operazione non sarebbe stata (ma non è così per come si dirà in seguito) in grado di arginare l’aggravamento del dissesto, evento questo che si era già prodotto e che si sarebbe parimenti vanificato anche laddove la società non avesse sottoscritto il contratto di affitto di ramo di azienda.
E’ dunque definitivamente destituita di fondamento la considerazione riportata a pagina 7 della sentenza impugnata secondo la quale vi sarebbe la prova della condotta distrattiva in capo al ricorrente in quanto ‘le circostanze indicate dimostrano con chiarezza che il contratto di affitto non è stato stipulato nell’interesse della società e per consentirle di proseguire l’attività ripianando le perdite ma al contrario per privarla di ogni possibilità di produrre ricavi (la Volkswagen aveva revocato la concessione per la vendita delle autovetture)’.
Non va per altro verso sottaciuto come la Corte di appello abbia omesso di confrontarsi con gli insegnamenti di questa Corte, che ha ribadito gli oneri probatori d’assolvere allorquando si verifichino operazioni di ristrutturazione aziendale, qual è per esempio l’affitto di ramo di azienda, e ciò con riferimento ad entrambe le componenti soggettive e oggettiva del delitto contestato al capo A della rubrica
La Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la congruità del canone convenuto, sul presupposto che, nell’ottica dei prevenuti, il canone non fosse destinato ad essere effettivamente corrisposto, poiché l’operazione avrebbe avuto la sola funzione di trasferire attività dalla società alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non già quella di perseguire un profitto.
Tuttavia, tale impostazione non può essere condivisa. Se, come affermato dalla stessa Corte di appello, il parametro attraverso cui valutare la correttezza dell’operazione è quello della convenienza, non si comprende – se non attraverso un percorso argomentativo privo di coerenza razionale – come tale valutazione possa essere compiuta prescindendo proprio dalla congruità del canone, che la sentenza, in modo contraddittorio, dichiara irrilevante. Ne deriva che il ragionamento seguito dalla Corte territoriale risulta non solo illogico, ma anche intrinsecamente contraddittorio rispetto alla massima richiamata a sostegno a pagina 7 della sentenza impugnata (Sez. V, 28 novembre 2019, n. 12456, Porreca), la quale, al contrario, impone
espressamente la verifica della congruità del canone ai fini della tutela delle pretese creditorie e, quindi, dell’integrazione del delitto contestato.
Del resto, ciò è pienamente coerente con l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in materia di contratto di affitto di ramo di azienda, secondo cui la stipulazione di tale contratto, di per sé considerata, non è sufficiente a integrare la condotta distrattiva, occorrendo una valutazione sostanziale dell’operazione e dei suoi effetti sul patrimonio del fallito.
Sotto altro profilo, la motivazione della Corte di appello appare ancor più carente se si considera che il consulente di parte, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha espressamente ritenuto congruo il canone pattuito nel caso di specie, offrendo una valutazione tecnica che la sentenza impugnata omette di confrontare in modo puntuale e critico.
La Corte territoriale, sempre in relazione al tema della congruità del canone, ha inoltre travisato per omissione il contenuto dell’istanza del curatore, con la quale quest’ultimo dava atto della risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda e, contestualmente, chiedeva – ottenendola – l’autorizzazione alla sottoscrizione di un contratto di locazione temporanea con la medesima RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE, per un canone addirittura inferiore, pari a euro 800 mensili. Tale circostanza è stata correttamente valorizzata dal consulente di parte nella relazione prodotta in grado di appello, il quale ha evidenziato come fosse altamente significativa la condotta della stessa curatela fallimentare che, pur sostenendo l’incongruità del canone, abbia mantenuto in essere per cinque mesi il contratto di affitto di ramo di azienda e successivamente stipulato un ulteriore contratto di locazione per dodici mesi, senza procedere alla liquidazione dei beni o alla loro diversa utilizzazione, e per un corrispettivo addirittura inferiore a quello ritenuto non congruo.
Quanto, infine, all’altro requisito indicato dalla giurisprudenza di legittimità costituito dalla dimostrazione dell’effettività del versamento del canone – è stato dimostrato che, nel caso di specie, tale requisito deve ritenersi soddisfatto mediante l’accollo degli stipendi del dipendente della società fallita, NOME COGNOME, da parte della RAGIONE_SOCIALE, per un importo corrispondente ai canoni maturati dalla sottoscrizione del contratto di affitto del ramo di azienda del 24 novembre 2010 sino alla stipulazione della scrittura privata del 9 novembre 2011, anch’essa ritualmente allegata ai motivi di appello. Il contenuto di tale scrittura privata trova piena conferma nella deposizione testimoniale resa dal medesimo COGNOME, il quale ha attestato l’effettiva percezione delle somme, come risulta dalla trascrizione della deposizione, a pagina 5.
Anche sotto questo profilo, la motivazione della Corte di appello si rivela del tutto inadeguata, avendo essa nuovamente fatto riferimento, in modo apodittico, alla
convenienza dell’operazione, senza considerare che il vantaggio per la società fallita risulta concretamente dimostrato dall’effettiva corresponsione al lavoratore delle somme per un importo pari a quello stabilito nel contratto del 24 novembre 2010.
2.2. Col secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di cui al capo A).
Alla luce di quanto già esposto con il motivo precedente, deve ritenersi del tutto insussistente anche l’elemento soggettivo del reato, che richiede la consapevolezza, in capo all’agente, della pericolosità della condotta, da intendersi come probabilità dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è idonea a determinare.
Invero, se la finalità della condotta fosse stata realmente quella di danneggiare i creditori, non si spiegherebbe il reiterato versamento di somme nelle casse della società, derivanti dalla vendita di beni personali – quali immobili e quote societarie – effettuato dall’odierno ricorrente COGNOME NOME al solo fine di evitare il fallimento della società. È sufficiente richiamare, sul punto, l’esame testimoniale di NOME COGNOME, che ha esplicitamente confermato tale finalità.
Le circostanze riferite dalla predetta NOME trovano, peraltro, pieno riscontro documentale sia nella consulenza tecnica a firma del AVV_NOTAIO COGNOME, sia nella documentazione prodotta in atti, dalle quali emerge come entrambi i soci, COGNOME NOME e COGNOME NOME, abbiano costantemente contribuito con risorse personali al finanziamento della società poi fallita.
Tali versamenti sono stati ritenuti irrilevanti dalla Corte di merito sul rilievo che essi sarebbero intervenuti prima della revoca della concessione da parte della Volkswagen, avvenuta nel 2009, e che si sarebbe trattato di operazioni finalizzate alla prosecuzione dell’attività aziendale in una fase in cui, pur a fronte delle difficoltà insorte, i COGNOME confidavano ancora di scongiurare la revoca della concessione e di mantenere in vita l’impresa.
Orbene, proprio tale ricostruzione motivazionale conduce a una conclusione opposta rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata. Infatti, nel momento in cui la Corte territoriale riconosce che l’azione dei due NOME era orientata alla salvaguardia dell’impresa e alla prevenzione del fallimento, essa finisce inevitabilmente per escludere la sussistenza dell’elemento psicologico richiesto dalla norma incriminatrice, risultando incompatibile con la volontà di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori.
In definitiva, la sentenza impugnata incorre in un evidente vizio di contraddittorietà intrinseca, poiché, pur accertando una condotta ispirata all’intento di scongiurare il dissesto, afferma apoditticamente la sussistenza del dolo del reato
contestato, senza spiegare in che modo tale finalità possa conciliarsi con la consapevolezza della pericolosità e dell’effetto depauperativo della condotta stessa sulla garanzia patrimoniale.
2.3. Col terzo e col quarto motivo lamentano che la Corte territoriale non si sia pronunciata in ordine al profilo della riqualificazione della condotta nella fattispecie, rispettivamente, della bancarotta semplice ovvero preferenziale.
Quanto alla richiesta di riqualificazione del fatto nella bancarotta di cui all’art. 217, comma 1, n. 3, l.f., si osserva che la circostanza emersa in ordine alla volontà degli imputati di evitare il fallimento attraverso l’operazione in argomento avrebbe dovuto deporre quanto meno per la fondatezza di tale istanza, con la conseguente declaratoria di prescrizione.
Quanto alla richiesta di riqualificazione del fatto nella bancarotta preferenziale di cui all’art. 216, comma 3, l.f., si osserva che, sul punto, la Corte territoriale, pur riconoscendo l’avvenuta compensazione dei canoni di cui al contratto di affitto di ramo di azienda da parte della ricorrente COGNOME NOME, mediante l’accollo dei debiti nei confronti di uno dei dipendenti operanti nel ramo ceduto, NOME COGNOME, omette tuttavia di spiegare per quali ragioni l’operazione in argomento non integri l’invocata fattispecie di bancarotta preferenziale, anziché quella distrattiva ravvisata.
2.4. Con il quinto motivo deduce COGNOME NOME violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico della bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B) della rubrica.
La Corte di appello ha fondato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sotto il profilo della sussistenza del dolo generico, sulla scorta di una frazione dell’originaria condotta distrattiva contestata al capo A) della rubrica, e segnatamente quella relativa alla distrazione dei profitti delle vendite dei pezzi di ricambio, rispetto alla quale, tuttavia, entrambi gli imputati sono stati assolti dal Tribunale e la relativa statuizione non è stata appellata dalla Procura.
Per altro verso, si rappresenta che il solo dato dell’irregolare tenuta delle scritture contabili non è di per sé sufficiente ai fini della dimostrazione del dolo, potendo tale irregolarità dipendere da ragioni diverse rispetto a quelle collegate al pregiudizio dei creditori, e dunque non idonee a provare la componente soggettiva del reato, potendo al più essere indicative della diversa fattispecie di cui all’art. 217, comma 2, l.f.
2.5. Con il sesto motivo si lamenta che non siano stati considerati elementi probatori qualificanti, pretermessi dalla Corte territoriale, quali quelli estraibili dalla
consulenza tecnica del AVV_NOTAIO COGNOME e dalle dichiarazioni del Presidente del collegio sindacale, NOME COGNOME, che escludono la ricorrenza di una tenuta delle scritture contabili tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita.
Ed infatti, il primo ha evidenziato la corretta tenuta dei libri obbligatori consegnati al curatore, mentre il secondo ha rappresentato la assoluta attendibilità e completezza delle scritture contabili sulla base dei controlli periodici svolti dal collegio sindacale, del quale faceva parte, sino all’anno 2010. D’altra parte, nei due anni successivi, la condotta è ascrivibile unicamente alla liquidatrice, COGNOME NOME, che è stata assolta.
2.6. Con il settimo motivo si lamenta l’omessa motivazione in relazione alla richiesta di riqualificazione della condotta di cui al capo B) nella fattispecie di bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217, comma 2, l.f.
Si era in particolare rappresentato che non potesse, nel caso di specie, ravvisarsi il dolo proprio della bancarotta fraudolenta documentale e che, pertanto, si sarebbe dovuta valutare l’ipotesi della mera trascuratezza colposa nella tenuta delle scritture contabili, integrante il meno grave reato di bancarotta semplice, con la conseguenza che si sarebbe dovuto pervenire a declaratoria di prescrizione del reato.
2.7. Con l’ottavo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 219, comma 3, l.f., lamentando che la Corte di merito abbia reso una motivazione del tutto apparente, limitandosi ad affermare che ‘l’entità del danno arrecato ai creditori e le dimensioni del passivo fallimentare escludono in radice la possibilità di ritenere l’attenuante di cui all’articolo 219, ultimo comma, l.f.’.
I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati, sia agli effetti penali che agli effetti civili, con la conseguenza che, sul piano penale, deve rilevarsi la maturazione
del termine di prescrizione in relazione ad entrambi i reati contestati, mentre, sul piano civile, i ricorsi devono essere rigettati.
La non inammissibilità dei motivi di ricorso – che deducono rilievi infondati, per quanto si dirà, avverso la sentenza impugnata, confermativa dell’affermazione di responsabilità penale e civile dei ricorrenti – impone, infatti, a questo Collegio di rilevare l’intervenuta prescrizione dei reati.
I reati qui contestati e ritenuti sono, infatti, quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui all’art. 216 l.f., puniti entrambi con la pena massima di anni dieci di reclusione; sicché il termine massimo di prescrizione, determinato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni dodici e mesi sei – in mancanza di aggravanti rilevanti a tal fine – con la conseguenza che, in assenza di periodi di sospensione, tale termine è decorso in data 16 maggio 2025, successivamente alla sentenza di appello emessa il 30 gennaio 2025, risalendo la sentenza dichiarativa di fallimento al 16 novembre 2012.
Rimane da precisare, quanto alla valutazione che compete in caso di maturazione del termine di prescrizione in presenza di una condanna, in primo grado, al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273 – 01, nonché la più recente Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01), che, nel caso di specie, prevale, agli effetti penali, la declaratoria di prescrizione, dal momento che le deduzioni svolte con i motivi di ricorso – rilevanti sia agli effetti penali che a quelli civili – risultano infondate e non lasciano intravedere possibili esiti assolutori.
Ciò posto si passa quindi all’esame dei motivi di ricorso.
2.1. Il primo motivo è inammissibile, risultando meramente reiterativo di questioni già adeguatamente valutate nelle conformi pronunce di primo e secondo grado. In particolare, la Corte di merito ha già puntualmente evidenziato le ragioni che depongono per la sostanziale fittizietà del contratto di affitto di azienda stipulato dagli imputati, nelle rispettive qualità di COGNOME NOME, socio e amministratore della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, poi fallita, affittante, e COGNOME NOME, titolare dell’impresa RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza impugnata ha innanzitutto rilevato che l’impresa RAGIONE_SOCIALE, avente sede nei medesimi locali della fallita e il medesimo oggetto sociale (vendita di veicoli nuovi ed usati), era stata costituita ad hoc pochi giorni prima della stipula del contratto di affitto e che quest’ultimo aveva ad oggetto tutti i cespiti ancora attivi della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, nonché i mezzi necessari per proseguire l’attività aziendale, compresa l’intera attrezzatura di officina. La Corte ha quindi
concluso che non assumeva particolare rilievo, ai fini che occupano, la congruità del canone pattuito, quanto piuttosto il fatto che, attraverso tale contratto di affitto, la società era stata di fatto spogliata dell’unico asset residuo, venendo così impedita la prosecuzione dell’attività commerciale, e ciò, peraltro, a fronte di un corrispettivo di soli euro 1.000 mensili (destinato ad aumentare nel tempo), non solo estremamente modesto e incongruo rispetto al valore del ramo di azienda affittato, ma di fatto mai corrisposto né mai formalmente richiesto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Secondo i giudici di merito, gli imputati, a fronte della situazione di grave crisi in cui versava la società (il cui solo debito con l’Erario ammontava a circa euro 1.200.000), avevano deciso – al di là dell’intervenuta revoca della concessione di vendita da parte della Volkswagen, incidente su uno specifico segmento dell’attività – di far proseguire l’attività tramite la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affittando fittiziamente a quest’ultima l’unico asset aziendale della società, ma affidandole di fatto lo svolgimento dell’attività d’impresa senza un’effettiva contropartita.
Ne consegue che tutti i rilievi mossi in ordine alla mancata considerazione dell’effettivo valore dell’azienda affittata – che, peraltro, non tengono conto del fatto che già il solo valore dell’immobile non era affatto modesto e non poteva essere valutato alla stregua delle successive determinazioni della curatela e degli organi della procedura – risultano del tutto inconferenti ai fini che occupano, avendo, nella valutazione complessiva dei giudici di merito, assunto rilievo non solo e non tanto il valore del canone in sé, ma l’insieme delle circostanze che accompagnarono la stipula del contratto e la sua concreta attuazione.
I giudici di merito hanno inoltre spiegato che la pretesa compensazione dei canoni mediante l’accollo dei debiti nei confronti di uno dei dipendenti operanti nel ramo ceduto risulta da una scrittura privata apparentemente stipulata circa un anno dopo l’affitto, priva di data certa e non annotata in contabilità.
È stato in particolare evidenziato come tale scrittura, in ogni caso, non incida sul dato di fondo della oggettiva non giustificazione dell’operazione per la società fallita, apparendo di difficile comprensione la necessità, per una società già gravata da debiti cospicui anche verso creditori qualificati quali l’Erario, di soddisfare un singolo lavoratore, il quale – come sottolineato nella sentenza impugnata – avrebbe dovuto soddisfare il proprio credito sul patrimonio della società di capitali al pari degli altri dipendenti. In tal modo, infatti, egli è risultato l’unico ad avvantaggiarsi di un trattamento preferenziale, a discapito degli altri dipendenti, dei creditori e della massa fallimentare, senza che a una simile operazione potesse attribuirsi un effetto compensativo inteso come vantaggio effettivo per la società e per i creditori, a fronte della ben più pregnante incidenza negativa derivante dall’operazione di affitto.
D’altronde, è pacifico secondo la giurisprudenza di questa Corte che costituisce condotta idonea a integrare un fatto distrattivo riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 216, comma 1, n. 1, l. fall., l’affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione dei beni strumentali della società fallita (ex multis, Sez. V, n. 12456 del 28/11/2019, Rv. 279044 – 01; Sez. V, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106 – 01), beni che, peraltro, nel caso di specie il curatore è riuscito a recuperare avvalendosi della risoluzione del contratto per inadempimento.
Ne consegue che non è di per sé idonea a escludere l’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva la circostanza che il bene concesso in affitto possa essere successivamente recuperato dal curatore, dipendendo tale possibilità da variabili diverse, atteso che il fallimento non determina lo scioglimento del contratto di affitto d’azienda (tra le quali il pagamento di un indennizzo ex art. 79 l. fall. o la risoluzione per inadempimento ex art. 72 l. fall., come avvenuto nel caso di specie).
Quanto, infine, alla sentenza richiamata in ricorso (Sez. V, n. 14405 del 30/01/2024, Rv. 286274 – 01), essa attiene in realtà alla diversa fattispecie della bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose. Nel caso di specie, per contro, il ricorso assume l’impossibilità di proseguire l’attività d’impresa della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sulla base della revoca della concessione Volkswagen, laddove risulta che la società svolgeva anche attività riconducibili all’officina, che costituiva il principale oggetto dell’affitto, unitamente ai relativi beni strumentali.
2.2. Il secondo motivo sul dolo ha già trovato, anch’esso, adeguata risposta nella sentenza impugnata, che ha in buona sostanza concluso che l’operazione di affitto, per come realizzata, contiene in re ipsa tutti i connotati del dolo distrattivo, risultando la bancarotta ideata ed attuata al precipuo scopo di svuotare la società di ogni attività abbandonandola al fallimento.
2.3. Il terzo e il quarto motivo sulla riqualificazione del fatto come bancarotta semplice o preferenziale, alla stregua di quanto sopra osservato, devono ritenersi entrambi infondati. La loro infondatezza discende dalla ricostruzione del fatto svolta dai giudici di merito, che come, sopra detto, risulta adeguatamente motivata sia in fatto che in diritto, portando ad escludere la possibilità di una diversa, e meno grave, qualificazione giuridica.
2.4. Il quinto e il sesto motivo di ricorso, che investono la bancarotta fraudolenta documentale ascritta al solo COGNOME, sono parimenti infondati, non sussistendo i vizi con essi denunciati, avendo la Corte di merito già indicato le ragioni
per le quali, nel caso di specie, dovesse ritenersi integrata la bancarotta fraudolenta, e non quella semplice.
Ciò in ragione delle peculiari omissioni che contraddistinguono le scritture contabili depositate, sia sotto il profilo della mancanza di libri contabili, sia sotto quello della omessa registrazione in contabilità di dati particolarmente rilevanti, omissioni che non hanno consentito di stabilire neppure se fossero state gonfiate le rimanenze iniziali ovvero non contabilizzate le vendite, in particolare quelle dei ricambi, la cui giacenza risultava pari a euro 490.634,41, mentre le vendite contabilizzate erano indicate per euro 198.652,43. Ne è conseguito che dalla contabilità non è stato possibile desumere né l’entità né la sorte della merce non venduta.
Il tutto in un contesto nel quale i debiti complessivi, in buona parte non contabilizzati, risultavano – sulla base delle insinuazioni al passivo – pari ad oltre cinque milioni di euro, mentre l’attivo fallimentare non ha superato euro 300.000 e le giacenze ricavabili dalla contabilità non sono state rinvenute dal curatore.
Ed è proprio la tenuta irregolare della contabilità, che non aveva reso possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ad aver indotto il Tribunale ad assolvere NOME dall’ulteriore reato di bancarotta distrattiva contestato con riferimento alla merce non rinvenuta dal curatore, circostanza che vale a dimostrare la rilevanza oggettiva e soggettiva delle condotte poste in essere in relazione alle scritture contabili.
2.5. La correttezza della ricostruzione della vicenda in termini di bancarotta fraudolenta documentale comporta la manifesta infondatezza del settimo motivo di ricorso, che reclama la riqualificazione del fatto in termini di bancarotta documentale semplice.
2.6. L’ottavo motivo è generico, perché si limita a lamentare che la Corte di merito avrebbe fornito una motivazione apparente riguardo all’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, laddove nella sentenza impugnata sono indicate le ragioni ritenute ostative al riconoscimento dell’attenuante in parola, che era stata peraltro invocata sulla base di argomenti non del tutto specifici già in sede di appello.
Alla luce di quanto esposto, come detto in premessa, a questa Corte non resta che annullare la sentenza impugnata agli effetti penali per intervenuta prescrizione dei reati, non emergendo elementi idonei neppure a porre in dubbio la vicenda accusatoria come ricostruita nelle conformi pronunce di primo e secondo grado e non oggetto di rilievi dirimenti neanche col ricorso in scrutinio (cfr. al riguardo
Sez. U, Sentenza n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano Rv. 286880 – 01; Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273 – 01), e rigettare i ricorsi agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso il 4.11.2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME