Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 95 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 95 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 24/09/1971
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilità
udito il difensore L’avv. NOME COGNOME insiste nell’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, riqualificato l’addebito di bancarotta fraudolenta documentale in quello d bancarotta documentale semplice di cui agli artt. 217 comma 2 e 224 L.F., a lui ascritto in qualità di amministratore unico dal 13 aprile 2014 al 14 novembre 2017 della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma, ne ha rideterminato in mitius le pene principali ed accessorie inflitte in primo grado.
2.L’atto d’impugnazione, sottoscritto da difensore abilitato, si è affidato ad un unico mot poggiato sull’assunto vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in sentenza della Corte di merito sarebbe incorsa a riguardo della prova dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice, dal momento che il ricorrente, in sede di accertament tributario della Guardia di finanza nell’anno 2018, ha immediatamente riferito di non esse mai stato in possesso delle chiavi della sede operativa della sodetà , di non essere in possess della documentazione contabile – solo parzialmente recuperata dai verificatori – e di av precedentemente delegato COGNOME COGNOME in data 2 febbraio 2017 al ritiro dell’incarto circostanza valorizzata dalla sentenza per affermare che quest’ultimo fosse l’unico, real amministratore di fatto della società.
3.11 Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. NOME COGNOME ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.
1.1. La laconica ragione di censura, ai confini dell’indeterminatezza, in nulla si confronta la ratio decidendi della pronuncia della Corte territoriale, che non ha negato l’attribuibilità d veste di prestanome al ricorrente, pacificamente amministratore di diritto della soci dall’aprile 2014 al fallimento, ma ha chiarito che nel fatto stesso di aver accettato di fu da “uomo di paglia” per poi, dopo l’assunzione della carica e per un tempo apprezzabile, disinteressarsi completamente (“spogliandosene”) della gestione dell’impresa e della tenuta e conservazione tout court delle scritture contabili – anche attraverso l’anomalo conferi della delega a terzi al loro ritiro, rivelatasi inefficace ed anzi foriera d dell’impianto contabile, mai osteso alla curatela del fallimento – possa ravvisarsi
la negligenza che realizza, sotto il profilo psicologico, uno degli elementi costitutivi prete norma incriminatrice.
1.2. L’imprenditore che esercita un’attività commerciale è invero obbligato personalmente alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della sua azienda. Il precetto deve esteso agli amministratori delle società e, in particolare, per le società a responsabilità li tale dovere è disciplinato dagli artt.2475 e segg. del codice civile, da cui discende uno speci obbligo di garanzia a che i dati contabili siano correttamente annotati e che la contabilit resa costantemente disponibile agli organi di vigilanza e di controllo, interni ed esterni devono essere posti in condizione di ricostruire gli accadimenti aziendali. Pertanto, anche prescindere dalle valutazioni riguardanti il ruolo concretamente assunto nella compagine amministrativa, l’obbligo di tenuta della contabilità riveste connotati di immanenza ed attua per il solo fatto della assunzione della qualità di amministratore unico ed include conseguenza, il dovere di costante padronanza e di acquisizione della disponibilità dell documentazione contabile della società.
1.3.Non solo, ma secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, il reat bancarotta semplice documentale è punibile a titolo tanto di dolo quanto di colpa, come appare desumibile dalla struttura della norma incriminatrice la quale, nel punire l’imprenditore che tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede c necessaria ai fini della sussistenza dell’illecito la deliberata volontà di violare le disp vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (tra le tante, sez.5, n.385 09/07/2009, COGNOME, Rv. 244823; sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, COGNOME, Rv. 228701).
1.4. E a siffatta responsabilità non potrebbe comunque sfuggire l’amministratore di dirit quand’anche abbia in toto abdicato ai propri compiti per trasferirli a terzi, come ritenuto da decisione della Corte di appello, i cui enunciati sono conformi al consolidato orientamento del giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale consuma il reato di bancarotta semplice (art. 217 R.D. n. 267 del 1942) l’amministratore che, ancorché estraneo alla gestione dell’azienda esclusivamente riconducibile all’amministratore di fatto – abbia omesso, anche per colpa, d esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili l’accettazione della carica di amministratore, anche quando si tratti di mero prestanome comporta l’assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all’art. 2392 cod. civ. (c plurimis, sez. 5, n. 31885 del 23/06/2009, COGNOME, Rv. 244497; sez.5, n. 48523 del 06/10/2011, COGNOME, Rv. 251709; sez. 5, n. 4791 del 29/10/2015, Rv. 265802; sez. 5, n. 27904 del 22/02/2023, COGNOME, n.m.).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del r conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento del somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 23/10/2024
Il cons liere estensore
Il Presidente)