Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43456 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43456 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 30 gennaio 2023, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all’art. 217 legge fall..
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto nonostante i creditori della fallita non avessero patito danno alcuno, all’omesso proscioglimento ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen. e alla mancata applicaizone dell’attenuante specifica.
Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito;
la Corte territoriale, infatti, aveva adeguatamente motivato sia la penale responsabilità del prevenuto posto che il reato contestato, la bancarotta documentale semplice, non prevede, per la sua configura bilità, il danno ai creditori;
il proscioglimento ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., non proposto nell’atto di appello, comporterebbe, nell’odierno caso concreto, un giudizio in fatto in ordine al quale non si sono argomentati, nel ricorso, gli elementi che lo suffragherebbero.
Né con l’atto di appello era stata sollecitai:a l’attenuante del danno fallimentare di speciale tenuità così che il relativo motivo di ricorso è inammissibile.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.