Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51207 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51207 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MORRO D’ORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 16/06/2023, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del 03/12/2021 con la quale il Tribunale di Teramo, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato NOME COGNOME, quali liquidatore di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 16/02/2017, del reato di bancarotta documentale semplice e l’aveva condannata alla pena di giustizia.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo eccepisce l’illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 24, 25, e 27 Cost., dell’art. 217 I. fall., in quanto la formulazione dell norma incriminatrice non è conforme ai paradigmi della tipicità e dell’offensività, non avendo il legislatore descritto quando una scrittura contabile sia irregolare o incompleta, non potendosi inoltre ritenere connaturata l’offensività della condotta e risultando precluso l’esercizio del diritto di difesa.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione, in quanto, da un lato, l’imputata è stata assolta dal reato di bancarotta per distrazione, mentre dall’altro si ritiene che sia responsabile della mancata sottoposizione alla curatela del libro giornale e dei libri contabili, anche se con il meno gravoso coefficiente soggettivo della colpa.
2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen., in quanto nel caso di specie non ricorrono circostanze ostative all’applicazione della causa di non punibilità.
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla dedotta violazione del principio di tassatività/determinatezza, è sufficiente ricordare che, con ordinanza n. 453 del 1988, la Corte costituzicnale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 217, secondo comma, I. fall. sotto il profilo che il tenore della disposizione non permetterebbe al giudice di stabilire di quale irregolarità si tratti e quali norme dell’ordinamento vadano richiamate, sicché non consentirebbe di qualificare legislativamente la tipicità dei fatti che concretano l’elemento materiale e normativo della fattispecie: al riguardo, il giudice delle leggi ha rilevato, per un verso che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, in tema di reati a forma libera, che il principio di legalità non è violato quando il legislatore, per l’individuazione del fatto-reato, ricorre a concetti extragiuridici diffusi generalmente compresi nella collettività nella quale il giudice opera e, per altro verso, che la norma fa riferimento agli obblighi imposti all’imprenditore dal codice civile, sicché il legislatore è ricorso a concetti giuridici tali da porr l’obbligato nella condizione di conoscere il divieto che forma oggetto della norma incriminatrice, così che la fattispecie non è indeterminata ec anzi il fatto reato risulta individuato con precisione. Il che rende ragione anche della manifesta infondatezza della dedotta violazione dell’art. 24 Cost.
Quanto al principio di offensività, il ricorso muove le sue deduzioni senza confrontarsi con il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è leso ogniqualvolta l’irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento (Sez. 5, n. 18482 del 22/03/2023, Fanti, Rv. 234514 – 01); il che rende ragione di un primo profilo di irrilevanza della questione oggetto dell’eccezione. D’altra parte, anche a voler muovere dalla considerazione del reato di bancarotta semplice documentale come reato di pericolo presunto (pure presente nella giurisprudenza di legittimità: cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 – 01), mette conto ricordare come la Corte costituzionale abbia chiarito che mentre per i reati di pericolo concreto il giudice deve appurare se, alla luce delle specifiche circostanze, sussistesse una seria probabilità della verificazione del danno, nei reati di pericolo presunto «il giudice deve escludere la punibilità di fatti pure corrispondenti alla formulazione della norma incriminatrice, quando alla luce delle circostanze concrete manchi ogni (ragionevole) possibilità di produzione del danno» (sentenza n. 139 del 2023). Nel caso di specie, il giudice di appello ha rilevato che il fatto si era concretizzato nella mancata tenuta di quasi tutte le scritture contabili, rilievo, espressivo all’evidenza dell’insussistenza delle condizioni indicate dalla citata sentenza
costituzionale, il che rende ragione, anche da questo punto di vista, dell’irrilevanza della questione.
Il secondo motivo non è fondato, pur presentando vari profili di inammissibilità. Il ricorso fa leva sull’assoluzione in primo grado dall’imputazione di bancarotta per distrazione, ma il rilievo non inficia l’argomentare del giudice di appello fondato sul dato della mancata consegna delle scritture contabili (salvo alcuni registri relativi ad alcune annualità), posto che la fattispecie incriminatrice in esame è integrata dall’omessa tenuta o l’irregolare e incompleta tenuta delle scritture contabili (ex plurimis, Sez. 5, n. 17426 del 13/03/2007, Ingegneri, Rv. 236640), tanto più alla luce dei differenti criteri di imputazione soggettiva caratterizzanti le due fattispecie.
Nel resto, il ricorso articola deduzioni versate in fatto e comunque aspecifiche (i “rilevanti incarti” consegnati alla curatela, i problemi familiari personali), irrilevanti (la mancanza di “premeditazione di matrice dolosa”) o fondate su brani di dichiarazioni, così offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell’interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv, 253774).
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto il ricorso non si confronta con il rilievo della sentenza impugnata circa l’entità delle scritture contabili sottratte o non tenute (e, dunque, la gravità del fatto), ma si sofferma sulle connotazioni generali dell’istituto e sulla sua prospettata applicabilità all’imputata (in termini, peraltro, GLYPH meramente GLYPH reiterativi GLYPH delle GLYPH prospettazioni GLYPH dell’appello), GLYPH sulla circostanza – dedotta in assenza di qualsiasi allegazione e, comunque, del tutto inconferente – della insinuazione di creditori al passivo.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/12/2023.