Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42370 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42370 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a THUNDER BAY( CANADA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a APIRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Trieste – per quanto ora di interesse confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti de imputati COGNOME, amministratore di fatto da Gennaio 2012 e COGNOME, amministratore unico Settembre 2012, di RAGIONE_SOCIALE, per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazi attività del patrimonio della fallita mediante un contratto di cessione di forniture corrispettivo stipulato con RAGIONE_SOCIALE, di cui COGNOME era amministratore di fatto, oltr bancarotta documentale per aver tenuto irregolarmente i libri e le scritture contabili in mo non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con rigua alla mancata tenuta del libro degli inventari. Con le aggravanti dei più fatti di bancarotta. del fallimento: Febbraio 2013.
Ha presentato ricorso l’imputato COGNOME COGNOME difensore fiduciario,articolando sette motivi, qu riassunti nei limiti di cui all’art 173 disp. att cpp.
1.Col primo motivo ha lamentato vizio di motivazione illogica e violazione della no incriminatrice speciale quanto alla ritenuta bancarotta fraudolenta documentale. Dopo ave riepilogato le iniziative intraprese dall’imputato dal momento della nomina ad amministrato fino al fallimento, la difesa critica la giustificazione resa dai Giudici del merito, che a addebitato all’attuale ricorrente l’omessa tenuta del libro inventari per annualità dal 2011, nelle quali COGNOME non ricopriva alcuna carica; sostiene la difesa che l’imputato a consegnato tutta la documentazione trovata in società al curatore pochi giorni dopo la sentenz di fallimento.
Si censura, inoltre, l’affermazione per la quale la Corte territoriale NOME rite responsabilità per non aver agito l’imputato al fine di porre rimedio alle caren documentazione ed il passaggio argomentativo secondo il quale era considerata idonea ad integrare il delitto anche l’omessa presentazione del bilancio 2011, che, per le ragioni anzid non competeva al ricorrente; sul punto la difesa sottolinea, citando giurisprudenza di que Corte regolatrice, che il bilancio non è considerato scrittura contabile e non può essere ogg del delitto in parola.
1.1 Quanto al profilo soggettivo si lamenta la mancata valutazione delle iniziative realizza COGNOME e volte alla ricostruzione della situazione contabile e si ricordano le pronunzie di Corte per le quali l’elemento psicologico del delitto non può essere desunto dalla sola irreg tenuta delle stesse scritture.
Tramite il secondo motivo ci si duole di motivazione illogica e violazione della n incriminatrice speciale sulla bancarotta per distrazione. La Corte di appello NOME riten contratto di cessione di fornitura sfavorevole alla fallita, trascurando che la cessionaria NOME NOME NOME, quale garante del concordato, l’obbligazione ad acquistare parte del patrimon immobiliare di RAGIONE_SOCIALE, per oltre 2mln di euro. Sotto diverso profilo la motivazione sa affetta da travisamento dei fatti nella parte in cui NOME ritenuto il contratto privo corrispettivo, dimenticando che le forniture furono cedute per il prezzo di oltre 7mila eu
difesa censura specificamente l’argomentazione per la quale la Corte di appello NOME ritenut poco prudente la stipula del contratto mentre era sub iudice la proposta di concordat osservando che si tratterebbe di una scelta discrezionale dell’imprenditore e che, per al verso, l’evocazione del criterio della prudenza rimanderebbe al concetto di colpa e non di dol necessario per la condotta integrativa del reato.
Nel terzo motivo ci si duole della mancata qualificazione del fatto di bancarotta documenta come bancarotta semplice, richiesta avanzata dalla difesa in appello e lasciata priva di rispo dal Giudice di merito.
4.Col quarto motivo si lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione quanto alla invocata applicazione dell’attenuante ex art 219/3 LF. La difesa richiama la spiegazione d Giudice di appello circa il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sottolinea l’entità del danno ritenuto dalle sentenze di merito sarebbe irrisoria.
5.Nel quinto motivo si deduce la mancata applicazione dell’art 131 bis cp, che poteva derivar dalla qualificazione del fatto di bancarotta documentale ai sensi dell’art 217 LF.
Tramite il sesto motivo si svolgono analoghe censure quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Col settimo motivo si censura la determinazione della provvisionale,per violazione dell’ 539/2 cpp.
Ha presentato ricorso l’imputato COGNOME COGNOME difensore fiduciario, articolando due motivi.
8.Col primo ci si lamenta della violazione di legge processuale in relazione all’art 192 cpp violazione dell’art 27 Cost. per aver posto a carico dell’imputato l’onere di discolpars accuse. La difesa critica la giustificazione resa dalla Corte territoriale quanto alla ritenut di amministratore di fatto, elencando i risultati di prova presi in considerazione documenti, mail e testimonianze, riportandone analiticamente i contenuti ed osservando che sarebbero malamente interpretati, poiché significativi del solo ruolo di commercialista ricop dall’imputato, secondo le alternative spiegazioni rappresentate nell’atto di ricorso.
9.Nel secondo motivo ci si duole della GLYPH violazione di legge quanto al ritenuto ruolo di amministratore di fatto, poiché l’imputato, subentrato nella società a Gennaio 2012, non ave mai ricoperto un ruolo gestorio, lavorando sempre ed esclusivamente quale commercialista. Egli era a conoscenza di determinate decisioni e spese aziendali solo per la sua qualità di consulen ed NOME ovviamente collaborato, in tale veste, a redigere la proposta di concordato. La dif ribadisce l’esistenza di prove documentali e testimoniali in tal senso, precisando che anch coimputato COGNOME ed il responsabile NOME, esecutore di tutte le decisioni degli amministra NOMEno reso dichiarazioni circa l’estraneità del’attuale ricorrente all’amministrazione società fallita.
Con requisitoria scritta a norma dell’art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procu generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso COGNOME e del primo motivo del ricorso COGNOME; ha chiesto l’annullamento d sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo del ricorso COGNOME. La difesa di COGNOME ha depositato telematicamente memoria di replica alle conclusioni del PG, co la quale ha ribadito le argomentazioni a sostegno dell’accoglimento del ricorso.
Il ricorso ricorso presentato nell’interesse di COGNOME è fondato per le ragioni e nei limiti eguito mentre il ricorso di COGNOME è inammissibile ma ex art 578/1 cpp anche a questo ricorre devono essere estesi gli effetti derivanti dall’accoglimento del primo ricorso.
Ricorso COGNOME.
1.Le censure proposte con il primo e terzo motivo sono esaminate congiuntamente, poiché riguardano l’imputazione di bancarotta documentale cosiddetta generica per aver tenuto le scritture contabili in modo da impedire la puntuale ricostruzione di parte del patrimonio omettendo di istituire/tenere/redigere o aggiornare il libro degli inventari per gli anni dal 2009 a 2011, fattispecie che, secondo le perorazioni difensive contenute nel terzo motivo, potrebbe più essere qualificata come bancarotta semplice.
Sui temi sollevati dalla difesa è utile ribadire i consolidati principi affermati da ques regolatrice, secondo i quali la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale s distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, che, ai dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può esser indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l’elemen psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibil ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore. (Sez. 5 , Sentenza n. 2900 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019 ) Rv. 274630. Sempre sull’elemento soggettivo si è già chiarito che in tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle moda della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non r possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costi l’elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarott semplice, incriminata dall’art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, Sentenza n. 26613 de 22/02/2019 Ud. (dep. 17/06/2019 ) Rv. 276910.
1.1. La motivazione resa dai Giudici territoriali , ivi compresa quella conforme confezionat Tribunale e richiamata in sentenza, non è in armonia con la lezione esegetica elaborata d questa Corte e non regge alle precise censure mosse con l’atto di ricorso. Infatti – dopo dato atto che i motivi di appello NOMEno affrontato l’argomento in modo puntuale il Giudice di appello ha imperniato la motivazione sui seguenti elementi giudicati dimostrativi del delitto
coefficiente psicologico : l’omessa tenuta del libro degli inventari,risultando, peraltr sentenza di primo grado che la condotta era stata piuttosto di mancato aggiornamento del libro inventari a partire dal 2009 fino al 2011; l’omessa compilazione e presentazione del bilanc 2011; le difficoltà incontrate dal curatore a causa di tali carenze nella ricostruzione in part delle rimanenze di magazzino e nella valutazione della loro coerenza con le risultanze contabil la pluriennale esperienza imprenditoriale dell’imputato che lo rendeva in grado di rendersi con dell’importanza della corretta tenuta delle scritture contabili; l’assenza di iniziative fina porre rimedio alle suindicate carenze per la parte di sua spettanza .
1.2.In primis va osservato che secondo solidi principi elaborati da questa Corte regolatric reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norm all’art. 216, comma primo, n. 2, L. fall.. (Sez. 5, Sentenza n. 42568 del 19/06/2 Ud. (dep. 27/09/2018 ) Rv. 273925. Massime precedenti conformi: N. 47683 del 2016 Rv. 268503. Sul punto non può non rilevarsi come la formulazione dell’imputazione abbia inesattamente inserito la mancata presentazione del bilancio 2011 come una delle condotte integrative del delitto di bancarotta fraudolenta documentale e le sentenze di meri nell’accogliere e convalidare la proposta accusatoria, abbiano reiterato l’errore.
1.3. Né – come segnalato dalla difesa anche nei motivi aggiunti – si è contestualizz temporalmente la qualifica di amministratore unico ricoperta da COGNOME a partire da Settembr 2012 mentre le irregolarità contabili per le quali gli viene mosso rimprovero si riferiscon annualità precedenti, 2009-2011. Inoltre, con particolare riferimento al coefficiente psicolo i Giudici di merito hanno ritenuto di collegare la mancanza per gli anni suindicati del inventari all’eventualità che fossero state sottratte rimanenze di magazzino COGNOME vendite in nero, con argomentazione in sé congetturale ed incoerente con il risultato del giudizio, poiché condotta dìstrattiva accertata – come si annoterà – risulta diversa ed è contestata c avvenuta a Febbraio 2013, pochi giorni prima della declaratoria di fallimento; emerge, pertan anche una evidente sfasatura temporale e funzionale tra le condotte distrattive e l’assenza d libro inventari risalente ad anni prima, non apparendo la seconda destinata a nascondere depauperamento del patrimonio societario derivante dalla prima.
1.4 La difesa, inoltre, segnala alcuni elementi fattuali, di cui le sentenze di merito dann che, pur apparendo di rilievo, non sono stati considerati nella ricostruzione operata dai gi friulani. Si riferisce alla convocazione del curatore, avvenuta pochi giorni dopo la declarat fallimento, Febbraio 2013, in occasione della quale COGNOME consegnò una pluralità di document contabili : i bilanci dal 2008 al 2010;i progetti di bilancio fino al 2012; i libri giornale relativi al quinquennio precedente ed i libri inventari dal 2005 al 2008, evidenzian l’incompatibilità con la volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimoni movimenti degli affari societari.
In conclusione la sentenza impugnata non ha correttamente individuato l’elemento psicologico tipico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta dellt scr
contabili, apparendo evanescente la spiegazione sul punto, affidata esclusivamente alla valorizzazione della pluriennale esperienza imprenditoriale dell’imputato; per altro verso, al l dei suindicati principi, si è inesattamente supervalutato lo stato stesso delle scritture con In assenza di una giustificazione della decisione corretta e logica quanto alla dolosità comportamenti di COGNOME, appare accoglibile il terzo motivo di ricorso, con cui la difes lamentato la mancata derubricazione del delitto in quello di bancarotta semplice, del quale peraltro, il Collegio non può che constatare l’intervenuta prescrizione.
2.11 secondo motivo, avente ad oggetto la bancarotta distrattiva per la vendita a RAGIONE_SOCIALE ordini di merci in precedenza ricevuti dalla fallita per 28mila euro, è inammissibile.
Occorre in proposito premettere “in fatto” che lo stesso COGNOMECOGNOME oltre ad essere amministratore RAGIONE_SOCIALE è ritenuto gestore di fatto dell’acquirente RAGIONE_SOCIALE, il cui amministratore for secondo l’imputazione, è il coimputato COGNOMECOGNOME COGNOME ricopriva la mansione di autista de fallita. Dalle concordi sentenze di merito emerge, altresì, che il contratto di cessione fornitura tra le due società è datato 31 Gennaio 2013, otto giorni prima della dichiarazione di fallimento valore della merce ceduta era pari a circa 28mila euro e come corrispettivo si prevedeva l’emissione di una fattura dalla cedente; secondo gli accertamenti condotti nel giudizio di me risultano emesse due fatture, in data coincidente con la sentenza di fallimento, per 7500 euro, cui corrispettivo, peraltro, non risulta mai incassato dalla fallita mentre il controvalor vendite era, invece, percepito dall’acquirente RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, a conferma delle caratteris di schermo distrattivo del contratto in parola, si evidenzia che secondo le clausole contra restavano a carico della fallita l’eventuale responsabilità per ritardi, vizi o difetti. I conclusione logica, da tali elementi probatori i giudici del merito hanno ritenuto comprov l’accusa, secondo la quale COGNOME, qualificatosi come amministratore di RAGIONE_SOCIALE nei rappo commerciali con i committenti, NOME usato questo stratagemma per sottrarre le residue attività alla fallita. A completamento del congruo percorso logico-argomentativo la Corte appello, nel confermare e richiamare la sentenza di primo grado, ha evidenziato il caratte antidoveroso dell’iniziativa, con la quale RAGIONE_SOCIALE assumeva obbligazioni in sostanza senz contropartita, in un momento in cui erano sub iudice sia la proposta di concordato in continu che l’istanza di fallimento già avanzata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. A fronte di tale congrua ed esatta giustificazione delle ragioni della decisione le ce proposte nel motivo non hanno relazione col testo che intendono criticare, incorrendo, pertanto nella sanzione di inammissibilità. Il ricorso per cassazione è inammissibile, per difet specificità “estrinseca”, quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ra argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109).
2.2. La difesa, infatti, si limita a reiterare gli argomenti – già adeguatamente contrast giudizio di merito – della presenza di un corrispettivo in favore della cedente ed aggiunge RAGIONE_SOCIALE, quale garante del concordato si era obbligata ad acquistare parte del patrimoni immobiliare della fallita per un valore di circa 2mln di euro, non essendo, pertanto, il cont ad essa sfavorevole. Di tale prospettazione, peraltro, non vi è traccia nella sentenza impugnat né con l’atto di ricorso si assume di averla proposta in grado di appello, apparendo, quind inammissibilmente avanzata per la prima volta in questa fase di legittimità; essa, per di p trova un elemento oggettivo di contrasto nell’affermazione – resa a pagina 23 della sentenz impugnata ed incontestata dalla difesa – secondo la quale i reali mezzi in capo a COGNOME sarebbero stati scarsi.
I motivi quarto circa l’attenuante ex art 219/3 LF, quinto, sull’invocata applicabilit causa di non punibilità ex art 131 bis cp e sesto, relativo alla mancata concessione del sospensione condizionale, risultano assorbiti ma non preclusi dall’accoglimento del primo e terz motivo di ricorso. Sez. 6, Sentenza n. 49750 del 04/07/2019 Cc. (dep. 06/12/2019 ) Rv. 277438.
4.11 settimo motivo, col quale si discute circa la provvisionale assegnata dal Tribunale e la entità è stata ridotta dal Giudice di appello è inammissibile, essendo noto che non è impugnabil con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramen delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicat e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento. (S Sentenza n. 44859 del 17/10/2019 Ud. (dep. 05/11/2019 ) Rv. 277773.
Ricorso COGNOME.
5.11 primo e secondo motivo si dolgono, sotto forma di vizio di motivazione illogica e violazio della norma incriminatrice speciale, della qualifica di amministratore di fatto attr all’imputato. Non è inutile, allora, ricordare il consolidato orientamento di questa Co legittimità, secondo il quale per affermare la qualità di amministratore di fatto occorr riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico dell’agente con funzi direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’atti della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contratt disciplinare e che il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. Ex mult Sez. 5, Sentenza n. 8479 del 28/11/2016 Ud. (dep. 22/02/2017 )Rv. 269101.Sez. 5, Sentenza n 35346 del 20/06/2013 Ud. (dep. 22/08/2013 ) Rv. 256534.
5.1. I Giudici del merito hanno fatto buon governo dei suddetti principi, argomentan ampiamente sul punto, come emerge dalle pagine da 20 a 22 della sentenza impugnata e da 18 a 21 della pronunzia di primo grado, concordemente concludendo per la avvenuta dimostrazione
della qualifica di amministratore di fatto. Sul punto si è fatto riferimento a prove testimon documentali, analiticamente individuate nei passaggi testuali suindicati, dai quali emerge – tra altre mansioni svolte e/o iniziative realizzate – che l’attuale ricorrente dopo la cessione di da RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE era l’unico rappresentante della nuova proprietà nella gestione interna della fallita e nei rapporti con i terzi; che partecipava alle decisione da prendere ci presentazione dell’istanza di concordato; che era informato circa la gestione interna del posizioni debitorie; che riceveva richiesta di direttive quanto a pratiche sindacali e modalit gestione della cassa integrazione, oltre che su pratiche attinenti le relazioni con le banche; forniva indicazioni sui rapporti con i committenti ed i fornitori; che ricevette dall’amminist formale la copia dell’istanza di fallimento della società avanzata dall’Ufficio di Procura.
All’esito della illustrazione degli elementi probatori si è, in coerenza, concluso che NOME NOME NOME un ruolo di amministrazione di fatto della fallita. Del resto, a completar percorso logico-argornentativo, il Giudice di secondo grado ha razionalmente confutato la tes difensiva – qui pedissequamente riproposta – secondo la quale il ricorrente era commercialista/consulente della fallita, osservando che non erano stati allegati i documenti sostegno, che non sarebbe stato difficile produrre nel giudizio di merito, quali il contra incarico o consulenza e le relative fatture di pagamento dei compensi.
5.2. A fronte della sintetizzata giustificazione della decisione, corretta ed in nulla illo difesa con la presente impugnazione si limita a ribadire la tesi del rapporto professionale con RAGIONE_SOCIALE, proponendo, talvolta esplicitamente, la sua lettura alternativa dei risultati di prova, ad esempio per quanto riguarda le dichiarazioni del coimputato COGNOME e del teste COGNOME, dichiarazioni che, per vero, sono state anche oggetto di specifica confutazione nella sentenza d primo grado, richiamata dal provvedimento impugnato. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una “rilettur elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclus riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità l prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risulta processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, NOME, Rv. 229369).
6. Come si è già accennato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta nell’interesse d COGNOME non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. In propo questa Corte in una fattispecie – sovrapponibile alla presente – in cui uno degli imputati av proposto un motivo di ricorso riferito al momento consumativo del reato e la Corte nell’accoglierlo, ha dichiarato la prescrizione, estendendo la declaratoria al coimputato i ricorso era stato dichiarato inammissibile, ha chiarito che qualora un diverso impugnante abbi proposto un valido atto di gravame l’effetto estensivo dell’impugnazione produce i suoi effe anche con riferimento all’imputato non ricorrente o il cui ricorso sia inammissibile indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell’imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, effetto che si realizza sia quando la prescrizione si
maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. (Sez. 2 , Sentenza n. 189 del 21/11/2019 Ud. (dep. 07/01/2020 ) Rv. 277814. Massime precedenti conformi: N. 10223 del 2013 Rv. 254640 – 01, N. 16158 del 2019 Rv. 275403.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata, riqualificato fatto ascritto al capo a dell’imputazione nella fattispecie di bancarotta documentale sempli deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;di conseguenza l medesima sentenza deve essere annullata nei confronti di entrambi gli imputati riguardo al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Venezia. Nel resto i ricorsi sono inammissibili.
PQM
Riqualificato il fatto ascritto al capo A dell’imputazione nella fattispecie di bancarotta documentale semplice annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza nei confronti di entrambi gli imputa limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello d Venezia. Inammissibili i ricorsi nel resto.
Deciso il 27.6.2023
Il consigliere estensore
Dr. NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME
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