Bancarotta Documentale Fraudolenta: L’Intento di Pregiudicare i Creditori fa la Differenza
L’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili può avere conseguenze penali devastanti per un imprenditore. Ma quando si passa dalla bancarotta documentale semplice a quella fraudolenta, ben più grave? Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che l’elemento discriminante è l’intento: se lo scopo è danneggiare i creditori, il reato è fraudolento. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Un amministratore di due società, successivamente dichiarate fallite, veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di bancarotta documentale fraudolenta. L’accusa era di aver sottratto o comunque omesso di tenere le scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta dovesse essere qualificata come bancarotta documentale semplice, un’ipotesi di reato meno grave. Secondo la sua difesa, mancava la prova del dolo specifico, ovvero l’intenzione di procurare a sé un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
La Questione della Bancarotta Documentale: Semplice o Fraudolenta?
La distinzione tra le due figure di reato è cruciale e si fonda sull’elemento soggettivo.
* La bancarotta semplice documentale punisce l’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili nei tre anni antecedenti al fallimento, anche per semplice negligenza.
* La bancarotta fraudolenta documentale, invece, richiede un ‘quid pluris’: la consapevole volontà (dolo specifico) di sottrarre, distruggere o falsificare i libri contabili con il preciso scopo di danneggiare i creditori, impedendo loro di comprendere la reale situazione patrimoniale della società.
Il ricorso dell’imputato si basava proprio sull’assenza di prove relative a questa finalità fraudolenta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, definendolo ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente evidenziato la sussistenza di tutti gli ‘indici fattuali’ che provavano l’intento fraudolento dell’amministratore.
Il ruolo di amministratore di diritto era sempre rimasto in capo all’imputato, il quale aveva scientemente sottratto o distrutto le scritture contabili. Questa condotta, secondo la Corte, non poteva che essere animata dal fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé un vantaggio illecito.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato della propria giurisprudenza: ‘Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali’.
Di conseguenza, la condotta dell’imputato è stata correttamente inquadrata nella fattispecie più grave, poiché l’omissione era chiaramente finalizzata a creare un’opacità gestionale dannosa per la massa creditoria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma che, in materia di reati fallimentari, l’atteggiamento dell’amministratore verso la contabilità è un elemento di valutazione centrale. Non è sufficiente ‘non tenere’ i libri contabili per sperare in una condanna per il reato meno grave. Se dalle circostanze emerge che tale omissione è voluta e strategica, finalizzata a nascondere le proprie operazioni e a rendere impossibile per i creditori la verifica del patrimonio, la contestazione sarà inevitabilmente quella di bancarotta fraudolenta. Gli imprenditori sono avvisati: la trasparenza contabile non è solo un obbligo di legge, ma anche una garanzia contro le più severe conseguenze penali in caso di crisi aziendale.
Qual è la differenza fondamentale tra bancarotta documentale semplice e fraudolenta secondo la Corte?
La differenza risiede nell’elemento soggettivo. La bancarotta fraudolenta richiede il dolo specifico, cioè l’intenzione di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé un vantaggio, mentre per la bancarotta semplice è sufficiente un’omissione o una tenuta irregolare delle scritture contabili.
Perché il ricorso dell’amministratore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte d’Appello aveva già puntualmente dimostrato, sulla base di indici fattuali, che la distruzione o sottrazione delle scritture contabili era stata animata dal fine specifico di danneggiare i creditori.
L’omessa tenuta delle scritture contabili è sempre bancarotta fraudolenta?
No. Secondo la sentenza, l’omissione integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta quando è dimostrato che lo scopo di tale omissione è proprio quello di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali, recando così un pregiudizio ai creditori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40218 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sente – za della Corte di appello di Milano in data 15 aprile 2024, che ha confermato la condanna i iflittr3gli per i d di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, L.F. (capo A) e 216, coì -nma 1, n. 2 e 223, comma 1, L.F. (capo B) (fatti commessi in Monza il 9 maggio 2014 e il 23 dicernb -e 2015);
– che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata qualificazione dell , : stregua del delitto di bancarotta documentale semplice, è manifestamente infonc la Corte territoriale, dopo avere evidenziato come il ruolo di amministratore di dirit: fallite fosse sempre rimasto in capo all’imputato, ha puntualmente dato conto di fattuali atti a denotare il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé che ne aveva animato le condotte di distruzione o sottrazione delle screure argomentazione in punto di elemento soggettivo del reato (vedasi pagg. 8 4- 10 impugnata) essendo pienamente in linea con l’ermeneusi di questa Corte, secbndo il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta i semr tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recar€ creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 18320 del 07) 2020, Rv. 279179); condotte alla 3to, posto che ) delle società tutti gli indici un vantaggio, :ontabili, tale Iella sentenza :ui <<Integra dice, l'omessa pregiudizio ai L1/2019, dep.
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 Cassa delle ammende; condanna del n favore della
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagannent: delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente