Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15851 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15851 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2025
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 03/04/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME – Presidente –
Sent. n. sez. 443/2025
Michele Romano
UP Ð 03/04/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 4226/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Fiavè il 17 settembre 1954;
avverso la sentenza del 26 giugno 2024 della Corte dÕappello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale la Corte dÕappello di Brescia, confermando (per quanto dÕinteresse) la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica perchŽ, nella sua qualitˆ di amministratore della RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 20 aprile 2018), in concorso con il precedente amministratore (NOME COGNOME) e con lo scopo arrecare pregiudizio ai creditori, avrebbe sottratto o
distrutto i libri e le altre scritture contabili della societˆ relative agli anni dal 2012 (in parte) al 2018.
Il ricorso, proposto nellÕinteresse dellÕimputato, si compone di tre motivi dÕimpugnazione.
Il primo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, attiene alla ritenuta sussistenza della condotta materiale di distruzione e occultamento di scritture contabili e deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, mancherebbe la prova certa dellÕesistenza delle scritture contabili in epoca antecedente al conferimento dellÕincarico di amministratore da parte del ricorrente. Tanto non potrebbe desumersi nŽ dallÕattestazione di consegna del precedente amministratore (in quanto proveniente da un coimputato e, comunque, priva dellÕesatta indicazione della documentazione consegnata), nŽ dalle dichiarazioni rese dallo stesso COGNOME nel procedimento penale incardinato per le parallele violazioni fiscali (non potendo avere certezza della loro utilizzabilitˆ e, comunque, anchÕesse genericamente riferite ad una non meglio specificata documentazione). Tanto più che la Corte territoriale ipotizza un concorso con gli altri coimputati senza indicare gli elementi dai quale tali rapporti possano essere dedotti.
Il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene alla sussistenza dellÕelemento soggettivo, dedotto, sostiene la difesa, dalla sola condotta materiale di sottrazione, senza considerare il ruolo effettivamente svolto dal ricorrente allÕinterno della complessiva vicenda economica (un semplice prestanome, allÕoscuro delle attivitˆ svolte dallÕamministratore di fatto).
Il terzo, formulato in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione, in ultimo, invoca la riqualificazione dei fatti contestati in termini di bancarotta semplice alla luce della giˆ rilevata estraneitˆ dello COGNOME rispetto alle vicende societarie (non conosceva lo stato finanziario ed economico della societˆ, nŽ lÕesistenza di debitorie, nŽ, tantomeno, delle distrazioni poste in essere dai precedenti amministratori dalle quali gli stessi giudici di merito lo hanno assolto).
Il ricorso è, complessivamente, infondato.
La Corte territoriale, nel ricostruire le vicende che hanno interessato la societˆ fallita, per quel che rileva la posizione del ricorrente e dopo aver dato atto
dellÕoperativitˆ della societˆ fino allÕanno 2013, ha chiaramente evidenziato di come non fosse stato rinvenuto alcun documento contabile successivo alla redazione del bilancio al 31 dicembre 2011. E tanto integra, nei suoi profili oggettivi, il reato contestato.
La bancarotta fraudolenta documentale specifica, infatti, è un reato di mera condotta, che si perfeziona, sotto il profilo oggettivo, con la sola , o dei libri e delle scritture contabili, , appunto, alla disponibilitˆ degli organi fallimentari; condotte che sono sanzionate in quanto tali, per il solo fatto di essere ritenute idonee a creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dallÕessersi verificato o meno lÕevento della concreta impossibilitˆ di ricostruire la consistenza patrimoniale o il movimento degli affari (Sez. 5, n. 2493 del 17/12/1982, dep. 1983, Rv. 158016) o dalla ricostruzione della documentazione stessa (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv.262588).
Per cui, a prescindere dalla contestata esistenza delle scritture contabili in epoca antecedente al conferimento dellÕincarico di amministratore o dallÕattestazione di consegna del precedente amministratore o dallÕeventuale concorso con lÕamministratore di fatto o, ancora, dalle esplicite dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente nel parallelo procedimento penale incardinato per le connesse violazioni fiscali definito con sentenza passata in giudicato (riscontro oggettivo di quanto accertato in questa sede), ci˜ che rileva è lÕoggettiva e incontestata mancanza delle scritture contabili obbligatorie e di ogni altra documentazione.
Ebbene, se l’amministratore cessato rimane responsabile per l’effettiva e regolare tenuta della contabilitˆ nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell’eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, su questÕultimo incombe comunque l’autonomo obbligo di verificare lÕesatto adempimento da parte del precedente amministratore e, eventualmente, ricostruire la documentazione contabile mancante o inidonea, ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancanti e regolarizzare le scritture di cui rilevi l’erroneitˆ, lacunositˆ o falsitˆ (Sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, non massimata).
Per cui, accertato il mancato rinvenimento delle scritture contabili (relative al periodo in cui il ricorrente svolgeva pacificamente le funzioni di amministratore), sarebbe stato onere del ricorrente provare che il mancato rinvenimento delle predette scritture fosse dipeso da fatto a lui stesso non imputabile.
NŽ rileva, sotto tale profilo, contrariamente a quanto evocato dalla difesa, il ruolo rivestito dal ricorrente (un semplice prestanome, ludopatico e sottoposto allÕamministrazione di sostegno, allÕoscuro delle vicende gestionali della societˆ),
in quanto lÕaccettazione del ruolo gestorio, se non implica necessariamente la consapevolezza di eventuali disegni criminosi, attinenti alla distrazione di singoli beni costituenti il patrimonio sociale, nutriti dall’amministratore di fatto, comunque non esclude il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5 n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251).
Quanto al profilo soggettivo, va premesso che il reato contestato al ricorrente, comÕè noto, si caratterizza per la necessaria sussistenza del dolo specifico, inteso, appunto, come scopo di recare pregiudizio ai creditori (o procurare, per sŽ o per altri, un ingiusto profitto). Un profilo, quello della frode, che distingue le figure delittuose di bancarotta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217, il cui secondo comma incrimina, parimenti, l’omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630).
Sotto il profilo probatorio, lo scopo fraudolento che deve caratterizzare il fatto pu˜ essere desunto (in ragione della natura psicologica del dato da apprezzare) dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che la caratterizzano, evidenziando gli elementi dai quali dedurre la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283983).
Ci˜ premesso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha desunto lÕesistenza di un dolo specifico in capo agli agenti, non giˆ dalla sola realizzazione della condotta, ma dalla ricezione di un compenso per fare da amministratore di una societˆ gestita da altri e dalla distruzione, consapevole e volontaria, di tutta la documentazione ricevuta al momento dellÕassunzione delle funzioni gestorie, per come dichiarato dallo stesso COGNOME nel procedimento penale incardinato per le parallele violazioni fiscali.
La motivazione esiste, è coerente (in assenza di contrarie deduzioni) con i dati processuali richiamati e non è manifestamente illogica e, in quanto tale, insindacabile in questa sede.
Cos’ come indeducibile (perchŽ formulata in termini meramente potenziali ed ipotetici) è la prospettata inutilizzabilitˆ delle dichiarazioni rese dallÕimputato.
E lÕaccertata finalizzazione della condotta, per quanto osservato in precedenza, esclude, logicamente, la possibilitˆ di riqualificare i fatti in termini di bancarotta semplice.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Cos’ deciso il 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME