Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13612 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13612 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLE FAVE NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette la memoria conclusiva, depositata dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, che ha ribadito i motivi di ricorso e ha chiesto l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 4 aprile 2023, riformava quella del Tribunale capitolino, prosciogliendo NOME COGNOME amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dalla costituzione della società fino al fallimento – dal delitto di bancarotta preferenziale contestato al capo 2) per intervenuta estinzione a seguito di prescrizione, nonché dal delitto di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione di contanti e di disponibilità liquide (capo 1, lett. a. e b.) per insussistenza del fatto.
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La Corte territoriale confermava invece l’accertamento di responsabilità penale per le residue condotte di distrazione di rimanenze iscritte in bilancio 2014 per euro 505.034,00, nonché RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni materiali per euro 125.738,00 (capo 1, lett. b. e d.), oltre che per la bancarotta documentale fraudolenta specifica, avente ad oggetto le note integrative dei bilanci, nonché la tenuta incompleta e saltuaria dei registri Iva Acquisti e Vendite, del libro giornale e dei saldi contabili.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alle condotte distrattive residue, in particolare sul punto che afferisce alla ritenuta non credibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dell’imputato in ordine alla destinazione dei beni: a riguardo, la Corte territoriale ne avrebbe dato conto con motivazione apparente.
Il secondo motivo deduce violazione di legge penale in relazione alla bancarotta documentale contestata, non avendo la Corte territoriale tenuto in conto che, quanto al profilo oggettivo, la condotta contestata attiene alla tenuta incompleta e saltuaria, riconducibile alla fattispecie della bancarotta semplice, dovendosi per altro escludere rilevanza penale alle condotte contestate relative ai bilanci.
Quanto al coefficiente soggettivo, la Corte di appello non avrebbe considerato che la redazione dei bilanci e la tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture avvenne ad opera dell’imputato, che non aveva più le risorse economiche per pol:er ricorrere a un commercialista, cosicché si incorrerebbe in una negligenza per incompetenza tecnica, riconducibile alla bancarotta semplice e non a quella fraudolenta.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, quanto al primo motivo perché generico e manifestamente infondato e quanto al secondo perché inedito.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha sinteticamente ribadito quanto esposto con il ricorso chiedendone l’accoglimento.
Il ricorso è stato trattato senza intervento RAGIONE_SOCIALE parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, lo stesso è generico per aspecificità.
Effettivamente la Corte di appello rileva che la prova della destinazione dei beni sub lett. b. e d., iscritti in bilancio per l’anno 2014 e consistenti in rimanenze per 505.034,00 euro, nonché immobilizzazioni materiali per euro 125.738, non era stata fornita dall’imputato, che aveva evidenziato trattarsi di iscrizioni operate personalmente solo per pareggiare il bilancio.
A ben vedere, tale affermazione dell’imputato, che sostanzialmente voleva rappresentare la falsità del bilancio, viene ritenuta non credibile dalla Corte di appello con un assunto non immotivato, come invece sostiene il ricorrente, ma facendo riferimento a fatti oggettivi.
La Corte territoriale richiama per un verso la circostanza che la società era stata operativa fino al 2014, come dimostrato anche dal pagamento degli stipendi avvenuti in contanti ai dipendenti per le prestazioni anche relative a tale anno, cosicché l’esistenza di beni strumentali risultanti quali immobilizzazioni trovava riscontro nell’operatività aziendale.
Per altro verso la Corte di appello riteneva non credibile e non comprovata la natura di rifiuti speciali RAGIONE_SOCIALE rimanenze, in assenza di altri elementi di conforto alla tesi dell’imputato.
Si tratta di una motivazione quanto alla non credibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dell’imputato non manifestamente illogica, fondata su dati fattuali esistenti (operatività dell’azienda) o inesistenti (riscontri alla natura di rifiuti de rimanenze), con i quali non si confronta affatto il ricorso, cosicché il motivo è aspecifico.
Infatti, non è consentito il motivo non specifico, ossia generico ed indeterminato, che ripropone le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risulta carente della necessaria cc: -relazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849); né basta l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù
RAGIONE_SOCIALE quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).
Nello stesso senso, secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, sia l’appello che il ricorso per cassazione sono inammissibili per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Nel caso in esame la motivazione sul punto di doglianza viene resa dalla Corte di appello, ma non esaminata pienamente dal motivo di ricorso.
Pertanto, se è ritenuta attendibile l’iscrizione dei ‘beni’ in bilancio e inattendibile la versione dell’imputato, come evidenzia correttamente la Procura generale, spetta al fallito offrire spiegazioni in ordine alla destinazione aziendale dei beni, che non risulta offerta per le immobilizzazioni, né richiamata neanche dal ricorso.
E in tal senso assolutamente consolidato è l’orientamento che trae la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, COGNOME, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, COGNOME, Rv, 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, COGNOME, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, COGNOME, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, COGNOME, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, NOME, Rv. 231411).
Solo nel caso in cui vi sia una indicazione specifica della destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, il giudice non può ignorarne l’affermazione, quando però le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l’individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 – 01; mass. conf. n. 19896 del 2014 Rv. 259848 – 01). Ma nel caso in esame non risulta alcuna informazione fornita alla curatela da parte di RAGIONE_SOCIALE, avente tale consistenza di specificità.
Ne consegue anche la manifesta infondatezza del motivo.
Quanto al secondo motivo, lo stesso è inedito in quanto non proposto con l’atto di appello: pertanto – cfr. Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021., De Matteis, Rv. 281813 – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le
quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell’atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte d appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurímis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368).
Ad ogni buon conto, il motivo per un verso correttamente, c:ome rileva anche la Procura generale, deduce che il bilancio non possa essere annoverato fra le scritture e i libri di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. Se tale ulti disciplina – a differenza dell’ipotesi della bancarotta semplice documentale che ha come oggetto del reato solo libri e scritture contabili assolutamente o relativamente obbligatorie (artt. 2241, commi 1 e 2, cod. civ.) – riguarda oltre alle scritture obbligatorie anche quelle facoltative, non di meno il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, L. fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 – 03; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268503 – 01).
E però, seppur fondata la doglianza non risulta decisiva, in quanto residua l’omessa tenuta parziale del registro Iva e del libro giornale, come dei saldi contabili, in relazione ad alcune annualità non tenute, il che integra quanto al
profilo oggettivo il delitto di bancarotta documentale cd. specifica (sul punto cfr. anche per il dettaglio degli anni ‘mancanti’ la sentenza di primo grado al fol. 4).
Infatti, come osserva Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677, la bancarotta documentale fraudolenta cd. specifica può riguardare anche solo parte RAGIONE_SOCIALE contabili, come recita la norma incriminatrice nella sua prima parte («ha sottratto, distrutto, falsificato, in tutto o in parte…»).
Qualora sia emerso, prosegue Sez. 5, Gualandri, «sulla scorta di uno specifico accertamento, che la contabilità sia in parte omessa ed in parte irregolarmente tenuta, e che detta ultima situazione renda impossibile o complessa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, evidentemente proprio la descritta struttura della norma rende possibile non solo la contestazione alternativa, ma anche la sufficienza, ai fini RAGIONE_SOCIALE individuazione della fattispecie penalmente rilevante, dell’accertamento di una sola RAGIONE_SOCIALE condotte, ancorché diversamente strutturate, purché risulti possibile configurare anche il relativo elemento soggettivo. Ciò che, invece, non appare in alcun modo possibile è la confusione tra le due diverse condotte, data la loro specificità strutturale, sia sotto l’aspetto della condotta che dell’elemento soggettivo. Il che significa, una volta contestata la condotta per la quale è richiesto il dolo specifico, che il giudice debba accertare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE prove in riferimento a tale ipotesi, non potendo, a fronte di una omessa tenuta della contabilità, anche parziale o limitata ad un determinato arco temporale, ritenere integrata, piuttosto, la condotta di tenuta irregolare della stessa».
Nel caso in esame, dopo avere accertato l’omissione per alcune annualità della tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture – condotta pacificamente equivalente alla sottrazione parziale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME e altri, Rv. 252992) e quindi integrante la bancarotta documentale fraudolenta di tipo specifico, e non quello di bancarotta semplice, se lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME Cosimo, Rv. 262915 – 01) – la Corte territoriale offre una motivazione adeguata in ordine al dolo che sorregge il delitto di bancarotta documentale: lo individua nella finalità di rendere difficoltoso o impossibile l’esercizio RAGIONE_SOCIALE azioni a tutela de crediti, essendo le scritture funzionali non solo ad interessi interni, ma anche a quelli dei terzi, come i creditori, che entrano in contatto con la società.
Pertanto, la motivazione rende conto della finalità di pregiudizio del ceto creditorio. Ne consegue la natura non consentita e, comunque, la manifesta infondatezza del motivo.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al
pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, 06/12/2023
Il Consigliere estensore
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