Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4340 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4340 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso depositato dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOMENOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trieste, con la sentenza emessa il 15 giugno 2021 riduceva la durata delle pene accessorie fallimentari e confermava nel resto sentenza del Tribunale di Gorizia, che aveva accertato la responsabilità penale NOME COGNOME in relazione alla società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 16 sett 2014, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale impr h contestata anche nella forma omissiva prevista dall’art. 40, comma 2, cod. pen.
La contestazione risultava elevata nei confronti dei plurimi amministratori soci, nel corso del tempo e quanto a COGNOME nella qualità di socio unico dal 19 magg 2010 al 8 aprile 2011 e di amministratore unico dal 3 marzo 2010. La condotta consisteva nell’aver, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e/o di procur
sé o ad altri un ingiusto profitto, sottratto o distrutto i libri e le altr contabili della società e, comunque, nell’averli tenuti in guisa da ren impossibile o estremamente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio de movimento degli affari della medesima. In particolare, nessun libro sociale scrittura contabile veniva mai consegNOME alla curatela fallimentare. COGNOME risult anche gravato da recidiva specifica e reiterata.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazi secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. La censura riguarda la valorizzazione di elementi ritef a carico dell’imputato, ritenuti equivoci o insussistenti, quali la irreperibi COGNOME alla richiesta del curatore, a distanza di quattro anni dalla dismissione carica sociale; non risponderebbe al vero che COGNOME non abbia consegNOME le scritture, consegnando solo quelle in suo possesso; le condanne subite dal Dol sono molto risalenti e non possono costituire ragione di prova della responsabili il periodo di tempo di amministrazione del COGNOME è limitato; COGNOME non ha commesso le truffe per cui è stato assolto, a differenza di quanto ritenuto dal primo giu
Il secondo motivo deduce violazione dì legge in relazione all’art. 217 legg fati. in quanto non vi COGNOME prova del dolo di bancarotta fraudolenta documental bensì mera negligenza, essendo COGNOME amministratore quando la società non era più operativa e tre anni prima della dichiarazione di fallimento.
Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva e alla omessa applicazione delle attenuan generiche, pur avendo confessato e avendo avuto una condotta processualmente collaborativa.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, h depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, 127 del 2020 – in data 12 settembre 2022, con le quali ha chiesto rigettarsi ricorso.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’a comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 pe effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
2. Quanto al primo motivo è inammissibile.
A ben vedere il ricorrente richiama gli elementi posti alla base della decisi impugnata, contestandone la valutazione e proponendo una sostanziale rilettura alternativa del materiale probatorio, il che non è consentito in sede di legitt
Esula infatti «dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il viz legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeg valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/201 COGNOME); principio ribadito, sottolineando come «l’indagine di legittimità sul disc giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sinda demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà d legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza d argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai s dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 1 del 30/01/2020, COGNOME).
A ben vedere le sentenze di merito, in doppia conforme, evidenziano come COGNOME COGNOME consegnò le scritture relative al proprio periodo di amministrazione, tantomeno riferì di averle consegnate al successivo amministratore, a l subentrante, offrendone la relativa prova. D’altro canto, COGNOME consegnò le scritt precedenti rispetto al periodo in cui ricopriva la propria carica sociale. Pert non COGNOME stato impossibile a COGNOME, a differenza di quello che sostiene il ric conservare anche le scritture di propria competenza, nonostante la evocat distanza temporale dal fallimento.
Pertanto la motivazione impugnata risulta, al di là della inammissibilità del censura, comunque logica e ben argomentata.
In relazione al secondo motivo deve osservarsi come la condotta attribuita al ricorrente sia composita: per un verso caratterizzata dalla consegna de scritture relative agli anni 2008 e 2009, quindi antecedenti il proprio period
amministrazione, iniziato nel 2010 (cfr. sentenza impugnata al fol. 4, alla fine del punto 1). L’imputazione contesta a COGNOME di non avere consegNOME le scritture contabili, per averle soppresse e sottratte, per il periodo della sua amministrazione.
La Corte territoriale si è attenuta al principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell’amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l’incarico, dimostrare l’avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, COGNOME, Rv. 271839 – 01). Dimostrazione che COGNOME non ha offerto.
E COGNOME irrilevante viene ritenuto dalla Corte di appello, sia pur implicitamente, che la società non svolgesse alcuna attività, in sintonia con il principio per cui le scritture devono essere tenute regolarmente fino alla cancellazione formale dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, COGNOME, Rv. 275261 – 01; conf. n. 15516 del 2011 Rv. 250086 – 01, n. 35168 del 2005 Rv. 232572 – 01, n. 20911 del 2011 Rv. 250407 – 01, n. 4727 del 2000 Rv. 215985 – 01).
La Corte di appello, riprendendo la sentenza di primo grado, individua lat condottae quelle alternative di occultamento, distruzione, sottrazione, o omessa tenuta dei libri contabili, ovvero di tenuta degli stessi in modo da rendere impossibile o difficoltosa la ricostruzione dei movimenti contabili.
La contestazione alternativa, ammessa dalla giurisprudenza (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 – 01), viene di fatto mantenuta dalle sentenze di merito.
E bene, la Corte di appello fonda la prova del dolo specifico, di recare pregiudizio ai creditori, richiesto per la bancarotta cd. specifica prevista dall’art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, su una pluralità di indici, in ciò riproducendo e facendo proprio il ragionamento del Tribunale: il debito con l’Erario della fallita ammontava a quasi cinque milioni di euro; COGNOME aveva ceduto le quote subito dopo essere stato contattato dalla Guardia di Finanza per la verifica fiscale e poi rese irreperibile; i precedenti penali di COGNOME, anche in tema di bancarotta e evasione fiscale, nonché le segnalazioni per truffa e altri reati economici, ma ancor più la circostanza che COGNOME aveva commesso alcune di queste ultime condotte con COGNOME, che gli COGNOME succeduto a seguito delle dimissioni nella carica di amministratore (sentenza del Tribunale, fol. 7); la conoscenza delle dinamiche societari, anche a fini criminali, tanto più che COGNOME era stato rappresentante legale e socio di ben altre quattro società negli ultimi decenni; la società RAGIONE_SOCIALE risultava essere una cartiera, e di ciò lo stesso imputato riferisce averne avuto contezza appena una settimana dopo l’acquisto delle quote sociali, per giunta effettuato
senza versare alcunchè (sentenza Tribunale fol. 5). E bene dall’insieme di tali indici il Gup e poi la Corte territoriale ritengono comprovato che la soppressione l’occultamento, ovvero l’omessa tenuta delle scritture contabili, siano condo volute con la consapevolezza e volontà di recare pregiudizio ai creditori (senten di primo grado, fol. 7), espressive di un preciso disegno, volto ad impedire o re ‘-tpiù difficile la ricostruzione dei movimenti della fallita, disegno che COGNOME conos e condivideva (fol. 8).
Anche la Corte di appello conferma la sussistenza del dolo specifico sull scorta dei predetti indici, ritenendo che COGNOME abbia consapevolmente scelto di n dismettere il ruolo societario pur avendo avuto immediata contezza della natur di cartiera della società, per sua ammissione: e se fosse stato in buona avrebbe tenuto regolarmente e poi esibito le scritture. Tali argomentazioni de sentenze di merito, in doppia conforme, sono congrue e logiche e non intaccat dagli argomenti volti a comprovare una mera negligenza: la motivazione è condivisa dalla Corte di appello, che dunque sostiene la sussistenza del d specifico, escludendo la negligenza.
D’altro canto, la Corte di appello giustamente ritiene non significativ circostanza che COGNOME COGNOME COGNOME del commercialista: a ben vedere insignificanza di tale circostanza è pacifica, in forza del principio per cui i di bancarotta fraudolenta documentale l’imprenditore non è esente d responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti f specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall’obbli di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presu semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria (Sez. 5, Sentenza 36870 del 30/11/2020, COGNOME, Rv. 280133 – 01; conf. n. 709 del 1999 Rv. 212147 – 01, n. 11931 del 2005 Rv. 231707 – 01, n. 2812 del 2014 Rv. 258947 01).
Come pure, ritenuta la qualità di «testa di legno » di COGNOMECOGNOME COGNOME Corte territoriale esclude che tale qualità inibisca la responsabilità dell’imp infatti in tema di reati fallimentari l’amministratore di diritto risponde del r bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frod ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formal dell’amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di te conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effe e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione movimento degli affari (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, COGNOME, Rv. 271754 01). E nel caso in esame la dimostrazione è stata data.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
La motivazione della Corte di appello in ordine alla negata disapplicazione della recidiva è ineccepibile, risultando la stessa conseguente a una pluralit precedenti penali per reati della medesima indole e in «progressione d pericolosità», oltre che per la circostanza che, pur avendo subìto una applicazi di pena concordata nel 2008, appena due anni dopo COGNOME COGNOME la omogenea condotta ora in contestazione.
Inoltre la Corte rinveniva in tale «reiterazione, sintomi di maggio pericolosità e minore capacità di astenersi dal commettere tal genere di reati».
Tale argomentazione è assolutamente in linea con quanto già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, Marciano’), che hanno affermato che «sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene sia quando esclude la rilevanz della recidiva, scaturendo ciò dai condivisibili principi affermati nelle ap ricordate sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite. Infatti, es i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui al comma quinto dell’art. 99 cod. p giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la rite effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzioNOMErio del per cui si procede». Egli è, pertanto, tenuto a verificare se il nuovo epis criminoso sia «concretamente significativo – in rapporto alla natura e al tempo commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 1 cod. pen. – sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggi pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n. 192 del 2007). In altri te costituisce «precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericol tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, de distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell’event occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizz significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza dì precedenti penali» (Sez. sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838, Calibe’). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ne consegue la corretta conferma della sussistenza della recidiva equivalente alle attenuanti generiche.
Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso in Roma, il 21/10/2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente