Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 30507 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30507 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 01/07/1963
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’inammissibilita’
udito il difensore
L’avvocato COGNOME espone i motivi di gravame ed insiste nell’accoglimento del ricorso
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli riformava parzialmente in senso favorevole all’imputato la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torre Annunziata, in data 18.4.2018, decidendo in sede di giudizio abbreviato instaurato all’esito dell’udienza preliminare, aveva condannato COGNOME NOME alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, di bancarotta fraudolenta documentale “specifica” e di bancarotta documentale semplice, in rubrica ascrittigli, in qualità di amministratore di diritto dell’omonima ditta individuale, esercente attività di autotrasporto, dichiarata fallita dal tribunale di Torre Annunziata in data 4-12.9.2012.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di: 1) dedotta insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, di cui al capo A) dell’imputazione e di mancata qualificazione dei fatti in contestazione in termini di bancarotta documentale semplice; 2) mancanza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, di cui al capo B) dell’imputazione; 3) mancato riconoscimento in favore dell’imputato delle circostanze attenuanti generiche.
Con requisitoria scritta del 9.5.2025, da valere come requisitoria, essendo stata chiesta, nelle more, la discussione in forma orale del ricorso, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa NOME COGNOME chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso va rigettato, con riferimento alle censure relative all’affermazione di responsabilità dello COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, mentre appare fondato quanto alle doglianze riguardanti il reato di bancarotta
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fraudolenta documentale “specifica”, in esse assorbito ogni ulteriore rilievo sull’entità del trattamento sanzionatorio (del reato di cui al capo C, relativo ad altra società di cui lo RAGIONE_SOCIALE era amministratore unico, non bisogna occuparsi, avendone la corte di appello dichiarata, nella stessa sentenza, l’estinzione per decorso del relativo termine massimo di prescrizione).
5. Orbene, premesso che le scritture contabili non sono mai state consegnate agli organi del fallimento dall’imputato, il quale nemmeno si era presentato al curatore fallimentare, pur essendo stato convocato da quest’ultimo attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, proprio allo scopo di consegnare le suddette scritture (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso), va osservato che, come affermato con costante orientamento dalla giurisprudenza di legittimità, integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, Rv. 279179).
In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, inoltre, precisato, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).
Per integrare tale forma di bancarotta (cd. bancarotta fraudolenta documentale specifica), non si richiede, dunque, un effettivo pregiudizio
delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori (ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto).
Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato.
Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l’irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica.
Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell’impresa (cfr., in questo senso, Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, Rv. 283983; Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).
Tale profilo risulta non sufficientemente meditato nella motivazione della sentenza di secondo grado.
La corte territoriale, infatti, ha correttamente dato atto della mancata consegna delle scritture contabili della società fallita, ma ha dedotto la configurabilità del dolo specifico in capo allo Squillante dalla oggettiva mancanza delle scritture contabili, senza svolgere alcuna ulteriore effettiva indagine che consenta di ricondurre, al di là di ogni ragionevole dubbio, tale dato oggettivo a una specifica scelta dolosa dell’amministratore.
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Si tratta di una lacuna motivazionale non giustificabile alla luce dello specifico motivo di impugnazione articolato dall’imputato nell’atto di appello, in cui il difensore dello COGNOME ha contestato la sussistenza del dolo specifico, evidenziando come in realtà la documentazione contabile, pur non essendo stata materialmente consegnata agli organi del fallimento, si trovava nella disponibilità del prevenuto, che l’aveva consegnata al personale della Guardia di Finanza recatosi preso la sua abitazione per effettuare una perquisizione relativa a un diverso procedimento penale, per poi depositarla in udienza, una volta ottenutane la restituzione da parte delle forze dell’ordine (cfr. pp. 4-5 dell’atto di appello).
In relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, di cui al capo B), invece, i rilievi difensivi si collocano ai confini della inammissibilità.
Il ricorrente, infatti, si limita ad affermare che i beni la cui distrazione gli è stata contestata non erano nella sua disponibilità e comunque erano “tutti usciti tempo prima dell’inizio della procedura fallimentare”, non essendo possibile rinvenire nessuna operazione fraudolenta a lui imputabile che lo abbia favorito rispetto all’unico creditore procedente e dovendosi accertare in concreto la dispersione dolosa dei beni.
A fronte di tali rilievi, si pone il percorso argonnentativo seguito dalla corte territoriale, che, con motivazione approfondita e immune dai denunciati vizi, ha osservato come, una volta accertata da parte del curatore fallimentare, mediante interrogazione al P.R.A., la riconducibilità all’imputato di tredici autoveicoli e verificata l’assenza di tali mezzi presso la sede della ditta fallita, coincidente con l’abitazione dello Squillante, debba ritenersi dimostrata la dolosa sottrazione dei beni in questione alla garanzia del ceto creditorio, anche in ragione della mancanza di una valida giustificazione in ordine alla dispersione dei suddetti automezzi, che il ricorrente nemmeno prospetta (cfr. pp. 3-4).
Tale conclusione appare conforme all’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, attestato sul duplice principio che il mancato rinvenimento all’atto della dichiarazione di fallimento di beni o
valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata, come nel caso in esame, la previa disponibilità, da parte dell’imputato, in qualità di amministratore di diritto della società fallita, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251; Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425; Sez. 5, n. 42382 del 24/09/2004, Rv. 231011; Sez. 5, n. 45044 del 24/10/2022, Rv. 283812) e che l’elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico, per il quale è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l’attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo ovvero che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739).
Dolo che, nel caso in esame, correttamente la corte territoriale, con motivazione affatto carente, contraddittoria o manifestamente illogica, ha desunto dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa (cfr. Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007).
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato, peraltro, con un condivisibile arresto, che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell’agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un’alternativa ipotesi qualificatoria (cfr. Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284), non riscontrabile nel caso in esame per le ragioni già esposte.
7. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Napoli, affinché, con riferimento
all’affermazione di responsabilità dello COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale “specifica” provveda a colmare le
evidenziate lacune motivazionali, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati. Nel resto, come si è già detto, il ricorso va rigettato,
mentre le doglianze sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si considerano assorbite nel motivo accolto.
La non completa soccombenza del ricorrente implica che egli non sia condannato al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta documentale di cui al capo A), con rinvio per nuovo giudizio ad altra
sezione della corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 4.6.2025.