Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46426 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46426 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per l’imputato, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato – riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena – la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato
NOME NOME per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 26 marzo 2014.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato – in qualità di amministratore della società e, poi, dal 4 febbraio 2013, in qualità di liquidatore – avrebbe distrutto o, comunque, occultato i libri e le altre scritture contabili, non consegnate al curatore né altrimenti reperite.
La società fallita, avente a oggetto lo svolgimento di lavori di pulizia e facente parte del “RAGIONE_SOCIALE“, in realtà, era risultata fittizia e costituita al solo scopo di consentire al “RAGIONE_SOCIALE” di evadere il pagamento dell’I.V.A.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost., 6 CEDU, 216, 219 e 223 legge fall. e 533 cod. proc. pen.
Sostiene che i giudici di merito, sebbene avessero riconosciuto che la società fallita era stata di fatto gestita da soggetti che non ricoprivano alcuna carica formale in seno a essa, nondimeno avevano ritenuto l’imputato responsabile del reato, in base al solo dato formale della qualità di amministratore di diritto da lui rivestita e in assenza di qualsiasi prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
L’unico elemento a suo carico sarebbe costituito dal bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2013, sul quale era apposta una firma apparentemente a lui riconducibile.
In relazione a tale elemento, però, la difesa aveva sollevato la questione della falsità della firma, producendo una sentenza di non luogo a procedere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che aveva accertato la sottrazione fraudolenta dei documenti d’identità dell’imputato, pervenendo a una pronuncia di proscioglimento, in relazione a un fatto analogo a quello oggetto del presente procedimento.
La Corte di appello, tuttavia, nonostante tale produzione documentale, non aveva ritenuto di attivare i propri poteri istruttori, disponendo una perizia calligrafica, ed era pervenuta ad una pronuncia di condanna, in palese contrasto con i principi cardine che sorreggono l’intero processo penale e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, formatasi con riferimento alla posizione della c.d. “testa di legno”, secondo la quale, anche per la bancarotta documentale, è necessaria la dimostrazione effettiva e concreta della consapevolezza da parte dell’imputato dello stato delle scritture contabili.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe spiegato il ruolo specificamente ricoperto dall’imputato e avrebbe omesso di ricostruire l’elemento soggettivo che avrebbe sorretto la condotta dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Esso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.
In particolare, la Corte di appello ha ritenuto dimostrata la consapevolezza da parte dell’imputato dello stato delle scritture contabili, in quanto egli non solo era stato l’ultimo amministratore della società e, a partire dal 4 febbraio 2013, il liquidatore della medesima, ma il 18 febbraio 2014 aveva approvato il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2013.
Quanto alla sentenza di proscioglimento del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, la Corte di appello ha ritenuto che essa dimostrasse semplicemente che, nell’ambito di tutt’altra vicenda, era probabile che altre persone avessero utilizzato la copia del documento d’identità dell’imputato per farlo risultare, senza il suo consenso, liquidatore della “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 2 novembre 2015.
La Corte di appello ha rilevato che: quella situazione era ben diversa da quell’oggetto del presente procedimento, in cui risultavano numerosi atti sottoscritti dall’imputato e da questi mai disconosciuti (svariati verbali di assemblea ordinaria dei soci, la dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento della società, ecc.); neppure l’imputato, nel corso dell’istruttoria, aveva mai dedotto tale circostanza.
Si tratta di una motivazione ragionevole, rispetto alla quale il ricorrente non ha dedotto alcun effettivo vizio logico, desumibile dal testo della sentenza, né alcun travisamento di prove decisive.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato sia in ordine all’effettivo ruolo svolto dall’imputato sia con riferimento all’elemento soggettivo del reato.
In particolare, ha precisato che, mentre la gestione di fatto della società era riconducibile ad alcuni commercialisti – che l’avevano costituita al solo scopo di consentire a un’altra società di evadere le tasse -, il COGNOME si era, invece, prestato ad assumere la carica di amministratore e poi di liquidatore della società fallita. Dalla sentenza emerge con chiarezza che, trattandosi di società fittizia, non vi erano particolari attività da svolgere, se non quelle funzionali a far apparire la società all’esterno, alle quali l’imputato aveva partecipato.
La Corte territoriale ha adeguatamente motivato anche in ordine all’elemento soggettivo del reato, reso evidente non solo al fatto che era stato l’ultimo amministratore e il liquidatore della società fallita, ma anche dalla circostanza che proprio lui aveva approvato il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2013.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 settembre 2023.