Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16409 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16409 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GIOIOSA JONICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 maggio 2023, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli dei delitti di bancarotta loro ascritti, per avere, COGNOME qual amministratore unico, dal 22 giugno 2011 al 29 giugno 2012, della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 4 marzo 2014, COGNOME quale amministratore di fatto della medesima, dalla costituzione (nel 2010) al fallimento:
entrambi, cagionato il dissesto della società omettendo, fin da subito, di versare imposte e contributi, così da generare un debito complessivo verso l’erario di euro 1.200.000;
il solo COGNOME, dissipato il patrimonio della società acquistando in leasing due vetture di lusso, non strumentali all’attività della fallita, omettendo, poi, pe entrambe, di versarne i canoni e, per una, non restituendola alla società proprietaria che aveva risolto il contratto;
entrambi, per avere sottratto i libri e le scritture contabili della società ( libro giornale ed il libro degli inventari certamente presenti nel 2010), a danno dei creditori e comunque per averli tenuti in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita.
(,)
1.1. La Corte, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava che:
la contabilità della società non era stata tenuta o, comunque, non era stata consegnata al curatore fallimentare, concretandosi così il dolo specifico richiesto dalla contestata bancarotta documentale “specifica”, dovendosi ritenerla strumentale ai fatti di bancarotta, patrimoniale ed impropria;
l’avvenuta restituzione delle autovetture non scriminava la precedente dissipazione attuata con la conclusione dei relativi contratti di leasing, trattandosi di mezzi non strumentali e di valore assolutamente sproporzionato alle necessità alle condizioni economiche della società, già avviata al dissesto.
Hanno proposto distinti ricorsi entrambi gli imputati, a mezzo del medesimo difensore, AVV_NOTAIO.
2.1. Nell’interesse di NOME COGNOME articola due motivi, in cui deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
Con il primo, in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato, posto che gli si erano attribuite delle condotte (l’omesso versamento delle imposte e la conclusione dei contratti di leasing) che erano state consumate prima che egli assumesse la carica, nel 2011.
Con il secondo, in riferimento all’elemento soggettivo del delitto di bancarotta documentale. Se ne era affermata la responsabilità per l’ipotesi a dolo specifico ma non si era chiarito quale fosse stato il danno per i creditori.
2.2. Nell’interesse di NOME COGNOME deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione non avendo la Corte, in relazione alla bancarotta per distrazione, considerato il previsto dolo specifico, quale danno ne sia derivato ai creditori.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato la requisitoria scritta in cui ha chiesto l’inammissibilità de( ricorst
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Tutti i motivi dedotti sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che è deputato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, così che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, COGNOME, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, COGNOME, Rv. 229369).
La Corte d’appello aveva, con congrua motivazione osservato che:
l’omesso versamento di imposte e contributi aveva condotto la società all’inevitabile dissesto (così ex plurimis Sez. 3, n. 11064 del 01/12/2021, dep. 2022, Mascia, Rv. 282927 in cui si afferma che tale condotta costituisce un’ipotesi di bancarotta impropria in eventuale concorso con il corrisponde delitto tributario);
l’acquisto di due vetture di lusso del tutto estranee all’attività della fallita comportanti un esborso per questa insostenibile (tanto da non essere poi corrisposto) concretava un fatto di dissipazione (in Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550 si precisa che, in tema di bancarotta
fraudolenta, la condotta di “distrazione” si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l’impresa versi in stato di insolvenza, mentre quella di “dissipazione” consiste nell’impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell’azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti); condotta di dissipazione in relazione alla quale deve rinvenirsi il solo dolo generico di consapevole diminuzione del patrimonio della società (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266805);
il dolo, specifico, di pregiudizio delle ragioni dei creditori necessario per configurare l’ipotesi contestata di bancarotta documentale “specifica” si era concretato nel collegamento fra la condotta di bancarotta documentale e quelle di bancarotta patrimoniale ed impropria, dovendosi considerare come il convergere di tali operazioni era destinato a condurre la società all’inevitabile fallimento e la mancata consegna al curatore dei libri e delle scritture contabili era funzionale a rendere quanto più complessa possibile la ricostruzione di tale illecita operatività, a vantaggio degli amministratori ed a danno dei creditori.
Quanto poi alle proteste del COGNOME di estraneità ai fatti, le stesse sono inammissibili perché non proposte con l’atto di appello, secondo la incontestata sintesi fattane nella sentenza impugnata e, comunque, si deve osservare che l’omesso versamento di imposte e contributi si era realizzato anche nel periodo in cui il medesimo ricopriva la carica di amministratore della società e che, quanto alle vetture possedute a seguito di contratti di leasing, egli non si era attivato né per restituirle né per ottenere la risoluzione di quei contratti che avevano comportato, anche sotto la sua amministrazione, l’illecita dissipazione delle risorse della fallita.
All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 6 febbraio 2024.