Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26763 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26763 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 29/10/1976
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso come da requisitoria già in atti. udito il difensore L’avvocato COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Cagliari confermava la sentenza resa dal tribunale di Cagliari in data 27.6.2023, con cui COGNOME NOME era stato condannato alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittoili, nella sua qualità di amministratore unico della società “RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal tribunale di Cagliari in data 29.1.2015.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Cabras, COGNOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riferimento all’impossibilità di configurare nel caso in esame la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, con riferimento sia ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale, cd. specifica, sia a quelli di bancarotta fraudolenta documentale, cd. generica, in contestazione, con la conseguenza che, in difetto di tale elemento costitutivo del reato, è configurabile nel caso in esame la diversa fattispecie penale di bancarotta semplice, di cui va dichiarata l’estinzione per decorso del termine massimo di prescrizione.
Con requisitoria scritta del 2.4.2025, da valere come memoria, essendo stata chiesta, nelle more, la discussione in forma orale del ricorso, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott.ssa NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il ricorso va accolto, per le seguenti ragioni.
Come è noto da tempo la giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento costante, ha fondato la distinzione tra bancarotta semplice documentale e bancarotta fraudolenta documentale, sul piano oggettivo e soggettivo, nei seguenti termini.
In ordine al primo profilo, si è evidenziato come l’oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell’impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da
quanto previsto per l’ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l’oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, Rv. 281875).
Con particolare riferimento all’elemento soggettivo, occorre premettere una breve riflessione sulla struttura del reato di cui all’art. 216, co. 1, n. 2), I. fall., come delineata dalla recente elaborazione della giurisprudenza di questa Corte, che, all’interno di tale previsione normativa, distingue due condotte materiali diverse e alternative, in relazione alle quali diverso è l’atteggiarsi dell’elemento psicologico del reato.
Si è, infatti, precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).
Per integrare la bancarotta fraudolenta documentale specifica, non si richiede, dunque, un effettivo pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori (ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto).
La distinzione tra bancarotta documentale semplice e bancarotta fraudolenta documentale sul piano dell’elemento soggettivo del reato, pertanto, va apprezzata tenuto conto, da un lato, che il reato di cui all’art. 216, co. 1, n. 2), I. fall., non è configurabile al di fuori del
perimetro del dolo; dall’altro, che, come si è detto, in tale reato il dolo si presenta in due forme distinte, quale dolo generico e dolo specifico, in ragione della diversa condotta sanzionata, con la conseguenza che solo la bancarotta semplice documentale, a differenza di quella fraudolenta, è punibile anche a titolo di colpa (cfr.; ex plurimis, Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630). D’altra parte la stessa previsione normativa di cui all’art. 217, co. 2, I. fall., non autorizza a ritenere la bancarotta documentale semplice una fattispecie punibile esclusivamente a titolo di colpa, essendo piuttosto vero il contrario, nel senso che la bancarotta semplice documentale resta una fattispecie dolosa, punibile tuttavia anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell’art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di ‘previsione espressa’ non equivale a quella di ‘previsione esplicita’ e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (cfr., la già citata Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133).
Se ciò è vero, come è vero, appare necessario definire il dolo del reato di bancarotta semplice documentale in termini diversi dal dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Orbene, all’esito delle svolte considerazioni è possibile affermare che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., l’elemento soggettivo del reato può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge ovvero le abbia tenute in maniera irregolare o incompleta, mentre per le due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l’elemento psicologico deve essere individuato, alternativamente, nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio
dell’imprenditore ovvero nella finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Restano, dunque, estranee al dolo della bancarotta semplice, sia la finalità del soggetto attivo del reato di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sia la consapevolezza che l’irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore.
Tanto premesso, nel caso in esame, all’imputato viene contestato il reato di bancarotta fraudolenta documentale, sia nella forma specifica, con riferimento al libro giornale e al libro degli inventari per gli anni dal 2006 al 2010, che nella forma generica, in relazione a tutte le altre scritture contabili.
La corte territoriale ha ritenuto che tale impostazione debba essere condivisa, posto che “i due reati ben possono concorrere, quando, come nel caso in esame, risulti che la documentazione contabile, relativa a taluni esercizi, sia stata sottratta al fine di procurare n vantaggio al fallito o di danneggiare i creditori, e che la documentazione, relativa a talaltri, sia stata tenuta in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari” (cfr. pp. 6-7).
Orbene, non è revocabile in dubbio, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che sia ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell’imputazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572).
Come è stato osservato, in presenza di una condotta dell’imputato tale da richiedere un approfondimento dell’attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, costituite
dall’indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l’imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un’esigenza della difesa (cfr. Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007, Rv. 2386360; Sez. 3, n. 46880 del 11/07/2023, Rv. 285378).
Naturalmente, a fronte di una contestazione alternativa, l’epilogo decisorio non è necessariamente univoco, potendo il giudice concludere nel senso di ritenere sussistente solo una (o più) delle condotte alternativamente contestate ovvero, quando ciò sia giuridicamente possibile, tutte le condotte in contestazione.
Se, dunque, come si è detto, l’occultamento delle scritture contabili, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie di reato autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, nulla esclude che entrambe le fattispecie possano convivere in relazione non alla medesima condotta, ma a condotte storicamente diverse susseguitesi nel tempo, pur dando vita a un reato unico, essendo unica la determinazione (cfr. Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175), condotte caratterizzate da un elemento oggettivo e sorrette da un elemento psicologico, che si estrinsecano con modalità diverse
Siffatto assunto, del resto, risulta in linea con le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in modo da pervenire a una soluzione unitaria per l’ipotesi di concorso di più fatti di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, previsti dalla medesima norma incriminatrice.
Come è stato affermato, infatti, in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, si ha pluralità di reati laddove le singole condotte, riconducibili alle azioni tipiche previste dalle singole fattispecie incriminatrici, siano distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale e abbiano a oggetto beni specifici differenti. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, diversamente, non si ha pluralità di reati nel caso in cui le condotte previste dall’art. 216 legge fall., realizzate con più atti, siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico
e temporalmente contigue: cfr. Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rv. 283253, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, Rv. 281031).
Deve, inoltre, osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato.
Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l’irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica, essendosi, di recente, ulteriormente chiarito, in un condivisibile arresto che l’insussistenza del fatto di bancarotta fraudolenta distrattiva, comporta che l’accertamento dell’elemento soggettivo doloso del reato di bancarotta fraudolenta documentale sia condotto in modo più rigoroso, venendo a mancare la base finalistica di tale condotta, costituita dalla volontà di occultare le distrazioni di beni o attività (cfr. Sez. 5, n. 2438 del 05/11/2024, Rv. 287480)
Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell’impresa (cfr., in questo senso, Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, Rv. 283983; Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).
Gli evidenziati profili non risultano adeguatamente affrontati nella motivazione della sentenza di secondo grado, che si caratterizza per una
eccessiva carenza argomentativa. La corte territoriale, infatti, ha sì dato atto della mancata consegna delle scritture contabili tenute dal 2006 al
2010, condotta astrattamente idonea a integrare l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica, ma, con
riferimento alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale generica, del pari contestata, non ha svolto alcuna analisi specifica in
ordine alla documentazione effettivamente rinvenuta, se non riportandosi alla valutazione operata dal curatore fallimentare.
Soprattutto resta nel vago la ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato, che non si comprende a quale delle due ipotesi di bancarotta
fraudolenta documentale debba essere riferita, in quanto gli argomenti utilizzati al riguardo dalla corte territoriale (come l’annosa reiterazione
delle irregolarità amministrative; la mancanza di collaborazione con gli organi della procedura concorsuale; il rilevante passivo e le anomalie
riscontrate dal curatore nei movimenti finanziari della società: cfr. p. 6), sembrano valere sia per l’ipotesi “generica”, che per quella “specifica”, risolvendosi, a ben vedere, nella semplice presa d’atto della scomparsa dei libri contabili e della tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che, come si è detto, rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato.
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Cagliari per un nuovo giudizio, allo scopo di colmare le evidenziate lacune motivazionali, compito che il giudice del rinvio assolverà attenendosi ai principi di diritto in precedenza richiamati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Cagliari.
Così deciso in Roma il 18.4.2025.