Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29647 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della C(:)RTE di APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte cli appello di Brescia ha confermato la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, di COGNOME NOME in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, a lui ascritto nella qualità di amministratore, dal 27 marzo 2019, della “RAGIONE_SOCIALE, società dichiarata fallita in data 9 luglio 2020.
L’imputato era già stato assolto in primo grado, con la formula “per non aver commesso il fatto”, dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale consistito nella distrazione di alcuni veicoli.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità.
2.1. Anzitutto si evidenzia che la Corte di appello sarebbe incorsa in un travisamento “per omissione”, in quanto non avrebbe valutato la prova liberatoria ricavabile dalle dichiarazioni di NOME COGNOME e dal messaggio di posta elettronica inviata a quest’ultima dal difensore dell’imputato.
Da tali fonti emergerebbe che NOME COGNOME, commercialista di fiducia del precedente amministratore e depositaria delle scritture contabili della fallita, sarebbe stata sempre in possesso dell’intera documentazione contabile e fiscale; e che la mancata consegna al curatore del libro inventari e del libro dei beni ammortizzabili sarebbe dipesa soltanto dal comportamento della professionista, rimasta inadempiente rispetto alle ripetute istanze di restituzione della documentazione formulate dal difensore dell’imputato.
2.2. In secondo luogo si fa valere il vizio motivazionale che affliggerebbe la ritenuta sussistenza del dolo del reato in contestazione.
La Corte di appello ricava l’elemento soggettivo dal’a circostanza che l’imputato avrebbe inteso non consegnare il libro inventari e il libro dei beni ammortizzabili al fine di occultare la distrazione dei veicoli di proprietà della fallita facendo ciò entra, però, in contrasto con la statuizione, definitiva, di assoluzione dalla condotta distrattiva.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Le questioni sollevate dall’imputato, unitamente alle soluzioni offerte dalle sentenze di primo e secondo grado, rendono necessario rammentare gli elementi costitutivi delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, disegnate dall’art. 216, comma primo, n. 2, legge Fall., che si trovano in rapporto di alternatività tra loro.
2.1. La prima fattispecie (c.d. “specifica”) consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Va chiarito che anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall.. A tal fine occorre, però, che l’omessa tenuta della contabilità (al pari delle altre ipotesi) sia sorretta da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/0:1/2015, COGNOME, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279179).
2.2. La seconda fattispecie (c.d. “generale”) è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, COGNOME, Rv. 278321); essa richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269904).
Sul tema, la c.d. “doppia conforme” di condanna presenta un grave vulnus motivazionale.
3.1. Il capo di imputazione chiama in causa, almeno formalmente, entrambe le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (specifica e generale), poiché ripete testualmente la dicitura dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall. («ha sottratto o distrutto, in parte, i libri e le altre scritture contabili con lo scop procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari»); anche se poi nella specificazione della condotta fa riferimento solo alla “mancata consegna” al curatore (rectius sottrazione o distruzione) del libro inventari e del libro dei beni ammortizzabili (quindi a una condotta rientrante nella ipotesi a dolo specifico).
3.2. Il giudice per l’udienza preliminare ha assolto l’imputato dal delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, in difetto di prova «che gli automezzi siano stati distratti dall’imputato e non da altri in data anteriore alla sua nomina, ovvero oggetto di furto da parte di ignoti» (pagg. 3 e 4 sentenza di primo grado), mentre ha dichiarato il ricorrente colpevole del reato di bancarotta
fraudolenta documentale perché non furono messi a disposizione del curatore il libro inventari e il libro dei beni ammortizzabili così da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita. Il medesimo giudice ha ritenuto sussistente il “dolo generico” qualificato dall’intenzione di vanificare la ricostruzione (pagg. 4 e 5 sentenza di primo grado).
Risulta, quindi, che il GUP, non cogliendo la struttura di norma mista alternativa della disposizione incriminatrice di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., ha operato una “fusione” tra le due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, trasformando la seconda in una sorta di evento della condotta oggetto della prima; ma soprattutto sostituendo il dolo generico, richiesto per la sussistenza dell’una, a quello specifico invece necessario al perfezionamento dell’altra.
Non si è avveduto, cioè, che la sottrazione o distruzione parziale dei libri e delle scritture contabili (nella specie desunta dalla “mancata consegna” del libro inventari e del libro dei beni ammortizzabili) ricade nella ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale specifica e richiede che la condotte sia animata dallo scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; direzione della volontà su cui tace.
3.3. La Corte di appello, nel tentativo di porre rimedio all’errore di impostazione del primo giudice, fonda il giudizio di responsabilità sul rilievo: che la documentazione contabile acquisita dal curatore non era affidabile; che dette scritture esponevano poste attive inesistenti, create al fine di consentire l’accesso al concordato preventivo; che sono stati occultati proprio i libri ove erano annotati i beni materiali della fallita; che la condotta nel complesso valutata mirava a impedire la ricostruzione del volume di affari della fallita; che sintomatica del dolo sotteso alla mancanza del libro inventari e del libro dei beni ammortizzabili sarebbe stata la circostanza del mancato reperimento di nove dei dieci furgoni di proprietà della fallita, per il ritrovamento dei quali l’imputato non avrebbe fornito alcuna indicazione utile.
Il giudice di secondo grado, però, da un lato radica la responsabilità dell’imputato su una ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale non oggetto di contestazione (l’alterazione dei libri e delle scritture contabili) e dall’altro la evince il dolo specifico da un fatto (la sparizione dei furgoni) dal quale l’imputato è stato assolto, con sentenza definitiva, “per non averlo commesso”.
Discende l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso il 10/05/2024