Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24584 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24584 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 21/05/1967 avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l’imputato l’avv. NOME COGNOME la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella veste di socio e amministratore unico, dal 20 luglio 2012 al 26 ottobre 2012, e di liquidatore, dal 26 ottobre 2012 alla dichiarazione di fallimento, della società RAGIONE_SOCIALE
Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME affidandosi a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 223, comma 1, 216, comma 1, n. 2, l. fall. e vizio di travisamento probatorio e di motivazione.
A fondamento della censura espone che, in sostanza, la condotta gli era stata ascritta per la sola mancata consegna al curatore fallimentare della documentazione contabile e societaria, senza considerare il deposito da parte del medesimo del bilancio finale di liquidazione nØ i riscontrati tentativi di ottenere la documentazione contabile a mezzo di richieste formulate con raccomandate al precedente amministratore.
In particolare, sottolinea che ciò impedirebbe di ritenere configurabile nella fattispecie in esame il dolo specifico che deve sottendere la ritenuta condotta di occultamento dei libri contabili.
2.2. Mediante il secondo motivo il COGNOME lamenta erronea applicazione dell’art. 219, comma 3, l. fall e vizio di motivazione quanto alla richiesta concessione della relativa circostanza attenuante speciale.
Sottolinea, al riguardo, che il fallimento era stato determinato principalmente dal mancato pagamento di fatture risalenti alla gestione del precedente amministratore e che i debiti restanti non raggiungevano la soglia di fallibilità di euro 30.000,00.
1.Il primo motivo non Ł fondato.
E’ vero che Ł principio ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza Ł necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma e alternativa – nell’ambito dell’art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un’ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (ex ceteris, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650 – 01).
SennonchØ lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito in virtø dell’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284304 – 01).
Nella fattispecie per cui Ł processo il COGNOME Ł stato condannato per aver consapevolmente sottratto le scritture contabili, attraverso una condotta da collocare in quella, piø ampia, volta a schermare attraverso la gestione apparente di una società ormai in stato di decozione, la responsabilità dei precedenti amministratori.
L’elemento decisivo con il quale la difesa del ricorrente neppure si confronta, in forza del quale Ł stato congruamente desunto il dolo specifico, e che non rende congetturale il ragionamento operato come si assume nel ricorso, Ł, in questo quadro, correlato alla circostanza che l’imputato, pur avendo affermato di non avere a disposizione le scritture contabili perchØ non gli sarebbero state consegnate dal precedente amministratore, ha predisposto il bilancio finale di liquidazione dichiarandone la conformità alle predette scritture.
Scritture che dunque – non avendo egli dedotto nel corso del giudizio di aver dichiarato il falso – dovevano essere nella sua disponibilità e che sono state occultate alla Curatela nell’ambito del disegno complessivo di spoliazione della società fallita, pregiudicando i creditori della stessa, perchØ la gestione fosse continuata sotto altra veste formale dai precedenti amministratori conservandone gli assets.
2.Il secondo motivo Ł manifestamente infondato considerato che, poichØ sono state proposte domande di ammissione al passivo fallimentare per l’importo di euro 80.000, Ł corretta la valutazione dei giudici di merito nel senso che si tratta di un danno non esiguo al punto da giustificare anche l’applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 219, terzo comma, l. fall.
La decisione impugnata ha dunque rispettato il principio per il quale la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, terzo comma, l. fall., Ł configurabile quando il danno arrecato ai creditori Ł particolarmente tenue o manchi del tutto (Sez. 5, n. 17351 del 02/03/2015, COGNOME, Rv. 263676).
E, d’altra parte, al riguardo, va anche ribadito che, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente che si limita ancora una volta a fare riferimento solo all’importo del passivo, specie in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma terzo, l. fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato potrebbero avere avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (ex ceteris, Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023, Cecere, Rv. 284943; Sez. 5, n. 7888 del
03/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275345; Sez. 5, n. 118 del 05/02/1968, COGNOME, Rv. 107497). 3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 13/05/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME