Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16130 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PRIZZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare la sentenza limitatamente al quinto motivo;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di NOME in ordine a varie ipotesi di bancarotta fraudolenta, aggravate ai sensi dell’art. 219, comma primo legge fall., allo stesso ascritte nella veste di amministratore e liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 20 agosto 2014.
E segnatamente:
bancarotta fraudolenta documentale (capo 2) perché “al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, teneva libri le scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, non annotando gli effettivi debiti nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali, non annotando gli effettivi costi d esercizio, occultando la distrazione dell’intero patrimonio sociale e lasciando un passivo accertato pari ad euro 15.670.857” (artt. 223, comma primo, in relazione all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.);
bancarotta impropria da operazioni dolose (capo 3), consistita nell’omesso sistematico versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, accumulando debiti nei confronti dell’erario e di enti previdenziali per oltre 14,5 milioni di eur (art. 223, comma secondo comma, n. 2, legge fall.);
bancarotta impropria da reato societario (capo 4), poiché “non esponendo nei bilanci dal 2014 in poi l’ammontare reale dei debiti tributari e previdenziali e non appostando un fondo per le pressoché certe sanzioni e interessi forniva una rappresentazione alterata della situazione patrimoniale dell’impresa con uno scostamento superiore alle soglie della disciplina penale all’epoca vigente, allo scopo di occultare ai creditori l’avvenuta perdita del capitale sociale determinando in tal modo un aggravamento del dissesto della società in misura pari ai debiti erariali previdenziali, nonché ai debiti verso i fornitori maturati via via successivamente e accertati nello stato passivo del fallimento’ (art. 223, comma secondo comma, n. 1, legge fall.).
L’imputato era già stato assolto in primo grado dalla residua imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1).
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando dieci motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. I primi tre motivi denunciano, sotto vari profili, violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo 2), evidenziando che:
la Corte di appello ravvisa la responsabilità dell’imputato per l’omessa tenuta delle scritture contabili, fattispecie che però non risulta contestata in quanto il capo 2) riguarda esclusivamente la diversa ipotesi della tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita;
la irregolare tenuta viene riferita solo ai bilanci che, tuttavia, non possono costituire oggetto della condotta di cui all’art. 216, comma primo, n. 2) legge fall.;
difetta il dolo del reato in rassegna, posto che l’imputato, privo dele necessarie competenze, si era affidato allo studio del commercialista AVV_NOTAIO e non si era mai occupato delle questioni attinenti alla tenuta della contabilità.
2.2. Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al nesso di causalità e all’elemento soggettivo dei reati di bancarotta societaria e bancarotta da operazioni dolose (rispettivamente capi 4 e 3 della rubrica).
Muovendo dalla medesima premessa di fatto esposta con i primi motivi, il ricorrente sostiene di essere rimasto all’oscuro delle vicende contabili e quindi di non essersi rappresentato né le condotte materiali né l’evento dei delitti in questione.
Il ricorrente potrebbe essere rimproverato al più di un “inconsapevole comportamento negligente”.
Lamenta:
la mancanza di motivazione circa la derivazione del dissesto dalle falsificazioni in bilancio;
l ‘assenza di qualunque vaglio circa l’elemento psicologico del reato di bancarotta societaria.
2.3. Il quinto motivo evidenzia l’impossibilità di attribuire al ricorrente la responsabilità per falsi “nei bilanci dal 2014 in poi” che non sono stati da lui redatti.
Il sesto lamenta il mancato confronto con il testo dell’art. 2621 cod. civ. vigente all’epoca dei fatti, anteriore alla novella del 2015.
2.4. Il settimo motivo fa valere la mancata assunzione di una prova decisiva costituita da una perizia tecnica contabile.
2.5. L’ottavo motivo contesta la configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma primo, legge fall., perché non riferibile alle fattispecie previste dall’art. 223 legge fall.
2.6. Il nono e il decimo motivo si appuntano sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
Il difensore ha trasmesso una memoria di replica alle conclusioni del P.G., rimarcando la fondatezza dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
I motivi attinenti al delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo 2) sono fondati per le ragioni di seguito indicate.
2.1. Le questioni sollevate dall’imputato rendono necessario rammentare gli elementi costitutivi delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale disegnate dall’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall..
La prima (c.d. “specifica”) consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richied dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Anche l’ipotesi di omessa tenuta (totale o parziale) dei libri c:ontabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall.. A tal fine occorre, però, che l’omessa tenuta della contabilità sia sorretta (come le altre ipotesi) dall’indicato dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279179).
La seconda fattispecie (c.d. “AVV_NOTAIO“) è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, COGNOME, Rv. 278321); essa richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269904).
Quanto alla “falsificazione” che, in apparenza, sembra connotare entrambe le fattispecie, la Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha tracciato la seguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale “specifica” può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale “generica”, invece, si realizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. In altri termini, l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità
(ovvero l’omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall’art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. (così da ultimo in motivazione Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, COGNOME).
2.2. Nella specie l’editto accusatorio eleva a carico dell’imputato la contestazione di omessa annotazione in contabilità degli effettivi debiti maturati nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali, quindi l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale “AVV_NOTAIO“.
Già la sentenza di primo grado è anodina poiché, da un lato, rileva l’omessa registrazione dei debiti erariali e previdenziali (pag. 16), ma, dall’altro lato, sembra ancorare la responsabilità dell’imputato alla omessa consegna al curatore dei “mastrini contabili e delle altre scritture contabili” (pag. 17), così rendendo poco perspicue le ragioni della decisione e sconfinando dal perimetro delimitato dall’imputazione.
La Corte di appello, investita di specifico motivo gravame sul punto, non si preoccupava di dirimere la questione sulla diversità del fatto, ma si limita a rilevare che: “i bilanci depositati presentavano delle irregolarità”; “nessuna documentazione contabile era stata rinvenuta dalla curatela”; “l’impossibilità della ricostruzione delle ragioni del fallimento era causata dall’assenza dei documenti e delle scritture contabili obbligatorie” (pagg. 14); per poi concludere che: “COGNOME, con coscienza e volontà, ha omesso di espletare il proprio compito di tenute delle scritture contabili” (pag. 15).
È chiaro che la Corte di appello si è spostata sulla ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, riservando solo un mero cenno alla condotta indicata in imputazione lì dove parla della “irregolarità dei bilanci”.
Tuttavia:
l’omessa tenuta delle scritture contabili risulta estranea all’alveo della contestazione riferita espressamente alla omessa annotazione di debiti nelle scritture contabili effettivamente tenute ed esaminate dalla curatela;
l’irregolarità dei bilanci non rileva ai fini in esame, poiché il reato d bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggedo il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, L. fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268503, che in motivazione precisa come eventuali falsità nei bilanci, sussistendone i presupposti, possono integrare solo la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario – fattispecie, quest’ultima, che, nel presente processo, risulta contestata al capo 4).
2.3. Discende che la pronuncia risulta viziata sulla affermazione di responsabilità per il capo 2) vuoi perché non risponde al motivo di appello sulla diversità del fatto, vuoi perché, dovendosi necessariamente correlarsi alla condotta descritta in rubrica, non chiarisce in quali libri e scritture contabili diverse dai bilanci – risultino le omesse annotazioni per cui è processo.
I motivi riguardanti il delitto di bancarotta societaria (capo 4) sono fondati. La Corte di appello omette completamente di occuparsi del delitto in parola, se non per il cenno alla “irregolarità dei bilanci” ricordato al paragrafo che precede.
Il vulnus motivazionale è assoluto e, a fronte di specifici motivi di appello, non colmabile con la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, COGNOME, Rv. 268859).
I motivi sulla bancarotta impropria da condotte dolose (capo 3) sono infondati.
Va premesso che il delitto in esame viene appena toccato dal ricorso, poiché è sempre trattato promiscuamente all’interno dei motivi afferenti al delitto di bancarotta societaria con argomenti incentrati su quest’ultimo.
4.1 Si addebita al ricorrente di aver cagioNOME il fallimento della società per effetto di operazioni dolose, consistite nella sistematica e pluriennale omissione dei versamenti fiscali e contributivi.
4.2 Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta ex art. 223, comma secondo, n. 2 I. fall., le operazioni dolose devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, laddove la nozione di “operazione” postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato. Quanto all’elemento psicologico: esaurisce l’onere probatorio dell’accusa la dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura “dolosa” dell’azione costitutiva dell’operazione a cui segue il dissesto, in una con l’astratta prevedibilità dell’evento scaturito per effetto dell’azione antidoverosa (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247313 – 4 – 5).
La Corte di cassazione ha poi avuto modo di chiarire che le “operazioni dolose” possono anche non determinare un’immediata diminuzione dell’attivo.
In particolare la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come “operazione dolosa” a norma dell’art. 223, secondo comma, n. 2 I. fall., quella consistita nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità. Si
è affermato che le operazioni dolose di cui alla norma in esame possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell’impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997); sempre con riguardo ad un’ipotesi di sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive che, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rende prevedibile il conseguente dissesto della società, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come non escluda la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame l'”autofinanziamento” operato attraverso il mancato pagamento delle contribuzioni, posto che tale espressione descrive gli effetti di breve periodo – e, in ultima analisi, la ragione pratica del comportamento -, senza per questo menomare il fondamento degli effetti di medio periodo, in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, COGNOME, in motivazione).
Di conseguenza – fermo restando che «è sempre necessario, per l’integrazione della fattispecie e l’imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, da porre in relazione causale col fallimento»- «anche il protratto omesso versamento di cifre rilevanti agli enti previdenziali e agli altri enti preposti, da par dell’amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società» tale da comportarne il fallimento (Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, COGNOME, in motivazione).
4.3. Nel caso in esame la società ha sistematicamente omesso di versare le imposte e i contributi previdenziali, per circa dieci anni (dall’anno di imposta 2005 fino all’anno di imposta 2012), accumulando nei confronti dell’erario un debito per oltre 14,5 milioni di euro, dal quale, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, è poi derivato il fallimento della società.
4.4. I motivi di ricorso non toccano la materialità del fatto, ma si appuntano solo sull’elemento soggettivo del reato: il ricorrente sostiene di essere sempre rimasto all’oscuro dei reiterati inadempimenti, essendosi affidato a uno studio di commercialisti.
L’assunto, generico e assertivo, era già stato confutato dal Tribunale, il quale aveva osservato:
che la tesi difensiva era rimasta indimostrata;
che uno dei revisori, sentito in dibattimento, aveva riferito di aver ripetutamente segnalato all’imputato l’entità dell’evasione fiscale, evidenziando il superamento delle soglie di punibilità (pag. 20 sentenza di primo grado);
che la sistematica omissione dei versamenti fiscali e previdenziali, l’accumularsi dei debiti contratti, il protrarsi di tale condotta per numerose annualità consecutive conducevano a ritenere che l’imputato si fosse rappresentato il dissesto quale conseguenza di tali scelte imprenditoriali.
5. Il settimo motivo è inammissibile.
Il mancato espletamento di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (cfr. per tutte Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 – 01).
Peraltro, nella specie, la Corte di appello ha spiegato, in maniera succinta ma efficace, le ragioni della ritenuta superfluità di una perizia contabile richiesta (cfr. pag. 12).
6. L’ottavo motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente propugna una tesi contrastante con gli arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile anche ai fatti di bancarotta impropria, considerato il rinvio operato dall’art. 219, corna primo, legge fall. a tutte le fattispecie di bancarotta “propria” e il richiamo integrale dell’art. 223, comma 2, legge fall. alle pene previste dall’art. 216 legge fall. (cfr. Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249666; tra le altre Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021, COGNOME Valdemaro, Rv. 281578 – 01; Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257762; Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 255839).
Sono assorbiti il nono e il decimo motivo, che attengono al trattamento sanzioNOMErio.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi 2) e 4).
Nel resto il ricorso va rigettato.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 2) e 4) c rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 20/03/2024