Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43436 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43436 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il delitto di cui agli artt. 110, 216, comma 1, n. 2 e 223 R.D. 267/1942 (fatto commesso in Taranto, il 28 maggio 2014);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole, sotto l’egida formale del vi violazione di legge e del vizio di motivazione, del travisamento delle prove, con specifi riferimento alla dichiarazione del 15 febbraio 2010 e al contenuto della relazione ex art. 33 L.F., contestando, quindi, la tenuta dell’impianto motivazionale sotteso all’affermazione d responsabilità, è affidato a doglianze generiche, che non si confrontano per nulla con il nucl significante della sentenza impugnata (ossia, che il libro giornale e il libro degli inventar erano stati aggiornati fin dal 2004 quando il ricorrente era già amministratore della società fal vedasi pag. 1 della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazion specifici, inopinabili e decisivi fraintendimenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 de 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di mac:roscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
che il secondo motivo è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all’ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di riconoscimento della contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cu la Corte territoriale ha ritenuto che la bancarotta di cui alla regiudicanda costituisse espress della specifica inclinazione dell’imputato a commettere reati tramite e nell’esercizio di att imprenditoriale); motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l’obbl argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con l sentenza n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 15/02/2012,, Rv. 251690;
che l’ulteriore censura in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui, in tem determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell’imputato riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il mero richiamo parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione de beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266460);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Fresidente