Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39726 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39726 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ARBORIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella sua qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, fallita nel gennaio del 2016.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato che, con unico motivo, deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In particolare il ricorrente osserva che oggetto di contestazione, come riconosciuto anche dalla sentenza, è la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. “specifica”, prevista nella prima parte dell’art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. Non di meno la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza del dolo specifico necessario per l’integrazione della fattispecie in questione, essendosi invece limitata ad affermare che egli avrebbe agito con la volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari della fallita, evocando in tal modo il dolo generico richiesto per l’altra fattispecie di bancarotta documentale prevista dalla disposizione incriminatrice citata e che, se riferito alle condotte specificamente contestate al COGNOME, in realtà comporta la qualificazione del fatto come bancarotta semplice documentale, esattamente come era stato richiesto con il gravame di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E’ opportuno ribadire che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2) legge fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (ex multis Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611).
L’imputato è stato condanNOME in riferimento alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. “specifica” prevista nella prima parte della disposizione succitata, atteso che, per come convenuto dai giudici del merito, la condotta accertata ai suoi danni è quella di aver sottratto od occultato la documentazione contabile della fallita.
Nel rispondere alle doglianze articolate con il gravame di merito circa la sussistenza del dolo specifico necessario, come detto, per la configurabilità del reato contestat
all’imputato, la Corte territoriale ha invece fatto riferimento alla generica volontà del medesimo di impedire la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari della fallita, mera connotazione modale della condotta integrante la diversa fattispecie prevista nella seconda parte del citato art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. e che invece, con riguardo a quella effettivamente accertata, costituisce un effetto implicito delle condotte tipizzate nella prima parte della norma, caratterizzate dall’impedimento agli organi fallimentari di accedere ai libri e alle scritture contabili, e non svolge alcuna funzione selettiva dei fatti qualificabili sotto il titolo della bancarotta fraudolen documentale rispetto a quella della bancarotta semplice di cui all’art. 217 comma 2 legge fall.
In altri termini il giudice dell’appello non ha spiegato in che termini la volontà dell’imputato debba ritenersi effettivamente orientata alle finalità descritte dalla norma incriminatrice, né perché la pur sottolineata tempistica dell’occultamento rispetto all’instaurazione della concorsualità le comproverebbe. Tanto meno possono ritrarsi argomenti dal ragionamento sviluppato nella sentenza di primo grado, che aveva legato il dolo specifico alla consumazione di condotte distrattive originariamente contestate, dalle quali però lo stesso Tribunale ha assolto il COGNOME riconoscendo che i beni oggetto della supposta distrazione erano in realtà privi di valore patrimoniale.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.
Così deciso il 10/9/2024