Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43153 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza di condanna di pomo grado nei confronti del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella veste di amministratore di fatto della società “RAGIONE_SOCIALE“.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi a tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il COGNOME deduce violazione degli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 I.fall. e, in subordine, dell’art. 217 della medesima legge, nonché correlato vizio di motivazione.
Il ricorrente censura, in particolare, la statuizione della decisione impugnata per la quale, oltre a mancare la prova che la documentazione smaltita dal teste COGNOME fosse effettivamente quella contabile della fallita, considerato che il COGNOME amministrava anche un’altra società, l’abbandono di tale documentazione nella cantina e l’autorizzazione al COGNOME per smaltirla costituiscano una forma di distruzione mediata della documentazione contabile della società.
Secondo la prospettazione del ricorrente si tratta di argomentazione illogica e contradditoria rispetto alle dichiarazioni del COGNOME il quale aveva riferito che il materiale cartaceo che aveva rinvenuto era ormai marcito e inutilizzabile ed era stato autorizzato a smaltirlo perché illeggibile.
Né, deduce ancora l’imputato, sarebbe solo ipotetica l’affermazione che tali documenti appartenevano alla società fallita atteso che la relativa attività era di tipo edilizio e, quindi, si trattava effettivamente dei documenti sociali e non di fondi di magazzino.
Il COGNOME lamenta, altresì, che manca la prova dell’elemento soggettivo, costituito dal dolo specifico, della bancarotta fraudolenta documentale per distruzione.
Quanto alla documentazione relativa ai successivi anni 2012-2014, deduce che in realtà la società non aveva svolto alcuna attività, a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, con assunti di carattere congetturale.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 219 I.fall. e correlato vizio di motivazione per mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità contemplata dall’ultimo comma della predetta norma, asserendo l’illogicità della motivazione per la quale l’assenza della documentazione contabile avrebbe impedito una verifica circa la portata del danno arrecato, da doversi, ad ogni modo, considerare limitato in ragione della piccola dimensione dell’impresa e del ridotto movimento degli affari.
2.3. Il COGNOME censura, infine, la sentenza impugnata per l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbe stata argomentata, in contrasto con la funzione delle stesse, ripercorrendo la sola prospettazione accusatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato con riguardo all’elemento soggettivo del dolo specifico.
Invero, è principio ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa nell’ambito dell’art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un’ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (ex ceteris, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650 01).
Nella fattispecie per cui è processo, sebbene non fosse stata contestata al COGNOME alcuna condotta distrattiva dell’attivo patrimoniale, la sentenza di primo grado (§ 3.5.) ha ritenuto integrato il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori ponendo in rilievo che tanto la distruzione della documentazione esistente quanto la mancata tenuta della contabilità nel periodo successivo erano volte ad impedire la ricostruzione dei trasferimenti di beni e dei movimenti finanziari avvenuti negli anni 2009-2014, poiché ciò avrebbe messo in luce il carattere preferenziale dei pagamenti effettuati, in presenza di crediti privilegiati ammessi al passivo, e la distruzione di beni e finanze aziendali.
La sentenza impugnata, a fronte della puntuale deduzione del ricorrente in sede di appello circa l’inadeguatezza della relativa motivazione in assenza di una contestata condotta distrattiva, si è limitata ad osservare che, poiché al momento della redazione dell’inventario beni della società non erano stati rinvenuti, la condotta dell’imputato era volta ad impedire la corretta ricostruzione della situazione economica della società.
Sennonché, così argomentando, ia Corte territoriale ha trascurato di considerare che al ricorrente non è stata elevata alcuna contestazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sicché sarebbe stata necessaria una motivazione particolarmente rigorosa sull’elemento soggettivo dell’addebito di bancarotta fraudolenta documentale, non potendo la relativa prova giovarsi, in un caso come quello in esame, della presunzione per la quale l’irregolare o omessa tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 – 02, in motivazione, § 2.6.).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri, che rimangono assorbiti, e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME