Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13193 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13193 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CUNEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette: la requisitoria scritta presentata COGNOME ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, ti. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; le conclusioni rassegnate dall’avvocato NOME COGNOME che ha insistito nei motivi di impugnazione, chiedendone l’accoglimento, e in subordine nella richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 decreto legislativo 1..0 ottobre 2022, n. 150;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 novembre 2022 la Corte di appello di Torino – per quel che qui rileva – all’esito del gravame interposto da NOME COGNOME, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE senten in data 20 marzo 2019 del Tribunale di Cuneo, ha escluso la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, comma 1, legge fall.), rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio; e ha confermato nel resto la prima decisione, che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo A. punto b. RAGIONE_SOCIALE rubrica) e concesso le circostanze attenuanti generiche, con le conseguenti statuizioni in favore del RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui a 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) e prospettando la questione di legittimità costituzionale appresso specificata.
2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione RAGIONE_SOCIALE legge penale, adducendo che erroneamente nel caso di specie la Corte territoriale avrebbe individuato l’elemento soggettivo prescritto per il reato in imputazione nel dolo generico, e non anche nel dolo specifico; e che, di conseguenza, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come bancarotta semplice.
2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, ad avviso RAGIONE_SOCIALE difesa mancante, in ordine alla chiesta concessione dell’attenuante di aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 219, comma 3, legge fall.); la stessa sentenza impugnata – nell’escludere i presupposti dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità avrebbe dato conto del difetto di certezza del pregiudizio prodotto al ceto creditorio, ragion p cui, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 46479/2014) avrebbe dovuto riconoscersi l’attenuante.
2.3. La difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 d. Igs ottobre 2022, n. 150, rassegnando: che la disciplina transitoria da esso posta in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi non disciplinerebbe espressamente l’ipotesi dei soggetti nei confronti dei quali – nel momento in cui è entrata in vigore la legge – non era più pendente il giudizio di appello e non ancora quello di cassazione; e che da ciò deriverebbe «una evidente disparità di trattamento».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti, rimanendo assorbi la rimanente censura e risultando irrilevante la questione di legittimità costituziona prospettata dalla difesa, su cui non occorre dunque immorare.
L’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., prevede due fattispecie alternative di bancarot fraudolenta documentale: quella che incrimina sottrazione, distruzione, falsificazione e occultamento (anche nella forma dell’omessa tenuta) dei libri e delle altre scritture contabi (c.d. bancarotta fraudolenta documentale specifica), per cui è prescritto il dolo specifico; quel
che sanziona la tenuta RAGIONE_SOCIALE contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio RAGIONE_SOCIALE fallita (cd. bancarotta fraudolenta documentale generica), che richiede il dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, COGNOME, Rv 280572 – 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650 – 01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, COGNOME, Rv. 269904).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha confermato la responsabilità dell’imputato resa dal Tribunale «perché ometteva di tenere la contabilità RAGIONE_SOCIALE società impedendo la ricostruzione del volume di affari», evidenziando come il curatore abbia «chiaramente affermato la totale assenza di contabilità a partire dal 2012» (poiché «per l’anno 2012 era stata tenuta una contabilità semplificata mentre per gli anni successivi sino al 2015», ossia quello in cui è st dichiarato il fallimento, «non risultava essere stata tenuta alcuna contabilità»); e tuttavia pure dato conto di come lo stesso Organo fallimentare abbia indicato in «tali lacune contabili» la causa dell’impossibilità di ricostruire il movimento degli affari e il patrimonio RAGIONE_SOCIALE fal
I Giudici distrettuali hanno qualificato il fatto del COGNOME come bancarotta documental generica e, di conseguenza, hanno ritenuto sufficiente sotto il profilo soggettivo il dolo generic Tuttavia, la bancarotta fraudolenta per sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento omessa tenuta) – per cui è prescritto il dolo specifico – ricorre anche quando l’oggetto material RAGIONE_SOCIALE condotta si individui soltanto in parte dei libri o delle altre scritture di cui all’art come si trae con evidenza dalla lettera RAGIONE_SOCIALE stessa norma incriminatrice (cfr. art. 216, comma primo, n. 2, cit.:«in tutto o in parte»; cfr. Sez. 5, n. 675 del 13/10/2021 – dep. 2022, Di Ma Rv. 282644 – 01). Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Torino, affinché provveda alla compiuta ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta, necessaria al fine RAGIONE_SOCIALE corretta qualificazione giuri del fatto, e segnatamente al fine di chiarire se ricorra una delle due fattispecie alterna previste dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., anche alla luce del diverso elemen soggettivo per esse prescritto (nei termini appena sopra esposti), rimanendo assorbita ogni ulteriore censura.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla posizione di NOME COGNOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Torino.