Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10143 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10143 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sol ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SANTERAMO IN COLLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 27.1.2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che lo aveva dichiarato colpevole dei reato di bancarotta fraudolenta documentale ai medesimo contestata per avere, in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 5. tenuto i libri e le scritture contabili obbligatorie in guisa da non consentire la ricos del patrimonio e del movimento degli affari ed in particolare non consegnava (non istituiv i libri e registri contabili.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difenso di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, com disp. att. cod. proc. pen.,
2.1.Col primo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla insussistenza dell’elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato contesta l’apparenza di motivazione in ordine alle censure articolate nel primo motivo dell’atto appello. La Corte di appello, pur avendo ravvisato la fattispecie della omess consegna/tenuta dei libri contabili ha ritenuto sufficiente ai fini dell’integ dell’elemento soggettivo il dolo generico laddove secondo il costante orientamento di questa Corte la mancanza dei libri e delle scritture contabili deve essere ricondotta all’ipotesi bancarotta semplice e quindi non fraudolenta ove sia assente o insufficiente l’accertamento in ordine allo scopo che si è proposto l’agente che deve consistere nel dolo specifico profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
2.2.Col secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis, 99 e 69 cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle attenua generiche nella misura massima di 1/3 e all’insussistenza della contestata aggravante della recidiva specifica infraquinquennale. La Corte territoriale ha riconosciuto le attenu generiche prevalenti rispetto alla recidiva ma nella misura di 1/6 anziché nella misura ampia di 1/3 (pena base anni tre ridotta ad anni due, mesi sei per le attenuanti generic prevalenti sulla recidiva) laddove il contegno collaborativo avuto dall’imputato nei rapp con gli organi della procedura fallimentare, la condotta tutt’altro che fraudolenta ma tu più negligente, la mancanza di una grave offensività in danno del fallimento, la sussistenz di un precedente lieve, avrebbero potuto condurre il giudice alla concessione dell attenuanti generiche in misura più ampia, con un trattamento sanzioNOMErio più mite.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 de convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad
applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, co modificato dall’art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Fondato è il primo motivo con assorbimento del secondo.
Va premesso che l’imputazione, che menziona l’impossibilità di ricostruzione del patrimonio del movimento degli affari (riguardante l’ipotesi di tenuta irregolare), concerne fattispecie di irregolare tenuta della contabilità sia quella di omessa consegna (o istituzione) dei libri e registri contabili.
Tale essendo il tenore dell’imputazione, la Corte d’appello, in sentenza, ha affermato ch stata accertata la omessa consegna del libro giornale, libro inventari, libri IVA, libro ammortizzabili, dei quali “non vi è traccia” e che nella documentazione consegnata a curatore “non risultano le scritture obbligatorie”. La totale carenza delle scritture co secondo quanto accertato dai giudici del merito, ha impedito la ricostruzione del patrimo della società fallita e del movimento degli affari. Ciò è certamente vero ma la Corte di ap non è tuttavia andata oltre tale dato come avrebbe dovuto dal momento che in caso di omessa consegna/tenuta delle stesse scritture contabili obbligatorie, che costituiscono l’a portante dell’assetto contabile di una società, non si può ritenere, tout court, che s nella tenuta irregolare delle scritture contabili di cui alla seconda parte dell’art. 216 c n. 2 I.f., che presuppone che quanto meno alcune scritture contabili siano state consegnate.
Come noto, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma primo, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative: a) quella di sottrazione o distruzione dei delle altre scritture contabili (cui è parificata l’omessa tenuta, anche parziale), che ric il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitt recare pregiudizio ai creditori; b) quella di tenuta della contabilità in modo da r impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallit presuppone (diversamente dalla prima ipotesi) un accertamento condotto su libri contabil effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attravers falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annota originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata
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ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 508 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321), che richiede il dolo generico (ex multis, Sez. 5, 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838).
Tuttavia, va al riguardo evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito ch tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, pe cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consi nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, an forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in s all’art. 216, comma primo, lett. b), I. fai!. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai pred organi (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904, che ha censurato la sentenza impugnata che, a fronte di una contestazione di occultamento “ovvero” di irregolare tenu delle scritture contabili, pur ritenendo consumato il primo, ne aveva motivato la sussistenza attraverso una “fusione” con la seconda, trasformandola in evento della condotta occultamento e sostituendo il dolo generico sufficiente ad integrare la stessa a qu specifico necessario per l’occultamento; nonché Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv 271611: “la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 preved due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altr contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della falli richiede il dolo generico”; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753).
Tanto premesso, la sentenza impugnata appare dunque contraddittoria in quanto ha affermato la responsabilità dell’imputato per la fattispecie a dolo generico di irregolare della contabilità, nonostante non fosse emersa (quanto meno dalla motivazione) una sia pur parziale tenuta dei libri contabili; e in ogni caso nulla ha argomentato rispetto alla fat di cui all’art. 217 I.f. che nell’ottica difensiva sarebbe stata al più ravvisabile n specie; ed invero, l’avere ritenuto la fattispecie della tenuta irregolare avrebbe impo dovute differenziazioni del caso rispetto alla bancarotta semplice.
2.Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, affinché provveda ad una compiuta ricostruzi della fattispecie concreta, tenendo conto degli specifici motivi di appello art nell’interesse dell’imputato.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dell di appello di Bari.
Così deciso il 31/1/2024.