Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14200 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14200 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Cagliari il 06/04/1961
avverso la sentenza del 26/03/2024 della Corte d’appello di Cagliari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 18 febbraio 2025 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate con memoria in data 5 marzo 2025 dal difensore del ricorrente, Avvocato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 24 maggio 2022, che aveva dichiarato
NOME COGNOME responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità, per avere, nella qualità di amministratore unico – dal 27 ‘dicembre 2010 al 30 luglio 2013 – della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 24 novembre 2014, omesso di consegnare al Curatore fallimentare la documentazione contabile relativa all’anno 2014 e al triennio precedente, in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari della fallita, ritenuta la continuazione tra il reato di cui alla regiudicanda e i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Cagliari del 14 dicembre 2021, irrevocabile il 23 giugno 2023, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato a titolo di continuazione in anni uno e mesi sei di reclusione, irrogandogli la pena complessiva di anni nove di reclusione.
Il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato consta di due motivi, enunciati nei limiti necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Il primo motivo eccepisce la violazione degli artt. 522 e 516 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 217, comma 2, L.F..
E’ dedotta l’inosservanza del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, perché, contestata «l’omessa consegna al Curatore fallimentare di tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2014 e al triennio antecedente (2011, 2012 e 2013)», l’imputato era stato condannato per «l’omessa tenuta, a far data dal 2010, della detta contabilità»: in tesi difensiva, infatti, l’omessa consegna delle scritture contabili presuppone la loro istituzione, di modo che integra condotta intrinsecamente diversa da quella di omessa tenuta delle scritture medesime ed è, come tale, infungibile.
Piuttosto, l’omessa tenuta delle scritture contabili nel triennio antecedente al fallimento corrisponde alla condotta tipica del delitto di bancarotta documentale semplice.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 2 e 217, comma 2, L.F. e il vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato.
E’ dedotto che i giudici di merito avrebbero ritenuto integrato il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, nella forma del dolo eventuale, perché l’amministratore della società fallita, abbandonandola al proprio destino di insolvenza e, quindi, disinteressandosi anche della tenuta delle scritture contabili, aveva accettato il rischio di impedire agli organi della procedura fallimentare la ricostruzione del patrimonio sociale e del volume di affari,. quand’invece il descritto comportamento era tale da denotare esclusivamente una condotta colposa, perché negligente o imprudente, dell’imputato. Questi, infatti, si era disinteressato delle sorti delle scritture della RAGIONE_SOCIALE, che era la «cassaforte del gruppo», in quanto la controllata RAGIONE_SOCIALE nella quale si concentravano le attività produttive, era ormai fallita (aprile 2010), tale decisiva circostanza suffragando l’assunto difensivo secondo cui il fatto contestato al ricorrente avrebbe dovuto essere sussunto nello schema della bancarotta documentale semplice.
eccepisce, infine, che la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili sarebbe stata tale da integrare la fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta specifica, sostenuta, appunto, dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e non, invece, la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generica, sostenuta dal mero dolo generico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le sole ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo, che eccepisce l’inosservanza del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, è infondato.
Secondo il diritto vivente «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso riter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619).
Ne viene che, avuto riguardo al tenore dell’imputazione, articolata in maniera così ampia da ricomprendere sia le condotte di cui alla prima parte della disposizione stabilita dall’art. 216, comma 1, n. 2, L.F. che le condotte di cui alla seconda parte della stessa disposizione, il ricorrente è stato posto certamente nelle condizioni di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa in ordine al contenuto sostanziale della contestazione. Egli, d’altronde, non ha neppure allegato quale sia stato il concreto pregiudizio subito nell’elaborazione della propria strategia difensiva.
Coglie, invece, nel segno, il secondo motivo.
2.1. La Corte territoriale ha confermato l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta generica di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, L.F., per avere egli, da amministratore unico della fallita RAGIONE_SOCIALE, «omesso di consegnare al curatore fallimentare tutta la documentazione contabile relativa al 2014 e al triennio anteriore al fallimento in maniera tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari», rilevando come l’omessa consegna di tutte le scritture contabili societarie fosse dipesa dalla loro mancata tenuta a partire dal 2010.
Comportamento, questo, ritenuto tale da integrare la bancarotta fraudolenta documentale generica, perché «l’amministratore, il quale, come il COGNOME, ometta deliberatamente per anni di tenere le scritture contabili obbligatorie, non tenga anche alcuna scrittura facoltativa, non aggiorni i registri previsti dalla normativa tributaria, ometta di conservare anche una sola pezza giustificativa dell’ attività svolta, non depositi i bilanci, né le dichiarazioni fiscali e, sintomaticamente, non si adoperi in alcun modo per favorire l’ attività del curatore, è necessariamente consapevole che dal complesso delle sue condotte discenderà l’impossibilità di ricostruire il patrimonio della società fallita e il movimento dei suoi affari» (così, pag. 6, penultimo capoverso della sentenza impugnata). 2.2. Ciò posto, si deve dare atto che la giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata a ritenere che «In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma 1, n. 2, L.F. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904); tanto vero che, nel solco di tale interpretazione, si è precisato che «In tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall’art. 216, comma 1, n. 2, L.F. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l’ipotesi della materiale esistenza dei libri “lasciati in bianco” e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell’omessa annotazione di dati veri allorché l’omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell’omessa annotazione di specifiche operazioni» (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Ne viene che la Corte territoriale è incorsa nei seguenti errori di diritto:
nell’avere ritenuto equipollenti la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili societarie, fungibile al più solo con quella di loro occultamento, suscettibile di integrare la fattispecie di cui alla prima parte dell’art. 216, comma 1, n. 2. L.F., sostenuta dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e la condotta di fraudolenta tenuta delle stesse, suscettibile di integrare la fattispecie di cui alla seconda parte dell’ art. 216, comma 1, n. 2. L.F., sostenuta dal dolo generico di impedire la ricostruzione del patrimonio sociale e del volume di affari della società fallita;
nell’avere ritenuto che, per la configurazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale realizzata mediante l’omessa tenuta delle scritture contabili fosse sufficiente
idolo generico di impedire la ricostruzione del patrimonio sociale e del volume d’affari, in tale guisa violando anche la
regula iuris secondo cui «In tema di reati fallimentari,
l’omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, se lo scopo
dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori» (Sez. 5, n. 11115 del
22/01/2015, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, Rv. 252992).
3. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente all’elemento soggettivo della condotta contestata, affinché il giudice del rinvio rinnovi l’esame della
fattispecie concreta attenendosi ai principi di diritto enunciati.
4. S’impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari.
Così è deciso, 18/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME %rv n AAA
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Il Presidente
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE