Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12861 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale in sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di bancarotta semplice perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando però la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nelle qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, fallita nel 2013;
Rilevato che il ricorso è affidato a due motivi:
con il primo, il ricorrente denuncia vizi della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 216 comma 2 I. fall., considerando che nel caso di specie la sottrazione delle scritture contabile non era sorretta in termini soggettivi del fatto dal dolo specifico;
con il secondo motivo il ricorrente chiede la riqualificazione della condotta nella fattispecie di bancarotta documentale semplice ex art. 217 comma 2 I. fall.
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibilmente declinati, in quanto genericamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
Ritenuto inoltre che i motivi risultano anche manifestamente infondati, dal momento che il dolo richiesto ai fini della integrazione della fattispecie di bancarotta c.d. generica contestata – ovvero di avere tenuto le scritture contabili in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari ( vedi a pg. 10 della sentenza impugnata) – è quello generico costituito dalla consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione del volume di affari; conseguentemente, essendo stato ravvisato il dolo nella condotta, non v’è spazio per la riqualificazione del fatto invocato dalla difesa ai sensi dell’art. 217 L.F, evidentemente non venendo in rilievo un mero disordine contabile ma una cosciente e volontaria condotta omissiva tenuta dall’imputato; dolo che, nel caso in scrutinio, è stato rinvenuto dai giudici di merito alla luce della complessa condotta tenuta dall’imputato negli anni antecedenti al fallimento, come emersa dagli accertamenti di fatto, espressivi di una condotta volontaria e finalizzata a rendere impossibile, da parte del curatore fallimentare, la ricostruzione della vita economica della società fallita, e di cui danno conto entrambe le sentenze di
merito, costituenti, sul punto, specifico della responsabilità per bancarotta documentale, una doppia conforme di condanna.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2024