Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34457 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34457  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AMELIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha parzialmente riformato quanto alla pena la sentenza del Tribunale di Terni, in ordine alla responsabilità per bancarotta fraudolenta societaria sia patrimoniale che documentale di tipo generico;
letta la memoria della parte civile costituita, RAGIONE_SOCIALE, che conclude pe l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
Considerato che il motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del solo reato di bancarotta documentale – non è consentita ed è generica, perché fondata su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, oltre a confrontarsi solo con una parte della motivazione. La doglianza per un verso sollecita una rilettura del materiale probatorio alternativa a quella offerta dalla Corte di appello, in ordine alla sussistenza della difficoltà di ricostru movimento degli affari della fallita. A riguardo la Corte territoriale ha specificato al punto come il curatore avesse sperimentato l’impossibilità di ricostruzione della situazione
patrimoniale, confermata dall’esito della perizia disposta dalla Corte territoriale (cfr. punto che accertava come la ricostruzione dei movimenti per l’anno 2011 fosse resa incerta dall’assenza del libro giornale, considerata anche la non esaustività dei documenti di supporto. In sostanza la potenziale adeguatezza delle scritture contabili a rappresentare correttamente la situazione contabile veniva meno per l’assenza della documentazione indicata. A fronte di ciò il ricorso sollecita una rilettura, anche di fatto denunciando un travisamento della prov richiamando al fol. 4 un brano del controesame del perito. A riguardo deve ricordarsi come sia consolidato il principio per cui sono inammissibili le censure rivolte a sollecitare il giud legittimità ad una rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, COGNOME, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, COGNOME, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula, infatti, dai poteri dell Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento del decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che po integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorren adeguata, valutazione delle risultanze processualì (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099). D’altro canto, il ricorso non si confronta neanche con il punto 6-a della sentenza, quanto alla bancarotta patrimoniale distrattiva, che evidenziava come dalla documentazione contabile non risultavano le operazioni di pagamento e che la mancanza del libro giornale del 2011 aveva impedito di ricostruire la dinamica dei pagamenti in modo diretto, provvedendovi il curatore in modo induttivo attraverso l’analisi dei conti bancari. Anche quanto al vizio di motivazione, nella fo del travisamento prospettata dal ricorso, va richiamato il principio per cui è aspecifico il mo che fondi solo su una parte della prova travisata: infatti, qualora la prova omessa o travisa abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l’onere di riportarne integralmente il contenuto, limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio del dichiarazioni e, quindi, di valutare l’effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, COGNOME, rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, COGNOME, Rv. 269801). Inoltre, anche aspecifica è la doglianza che lamenta la violazione di legge quanto alla omessa riqualificazione della condotta da bancarotta documentale fraudolenta a bancarotta semplice, che fonda sulla affermazione che la prova del dolo non può essere tratta dalla sola irregolarità della tenuta: ma la Corte di appello al punto 7 chiarisce senza vizi logici le ragi esclusione della bancarotta semplice, ancorandola non alla tenuta irregolare della documentazione contabile, bensì alla connessione della stessa con le condotte distrattive, argomento decisivo e concludente con il quale non si confronta affatto il ricorso, che dunque anche sotto tale profilo è aspecifico. Pertanto, la sentenza impugnata risulta in sintonia sia il principio per cui “In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la parziale omissione de Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dovere annotativo, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma 1, n 2), legge fall., è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà d irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrinnoniali dell’impresa” (Sez. 5, Sentenza n. 15743 del 18/01/2023 Ud. (dep. 13/04/2023 ) Rv. 284677 – 02), sia anche in ordine alla circostanza che la prova del dolo scaturisce da una connessione probatoria forte, come in questo caso. Infatti, è stato evidenziato come l’affermazione di responsabilità in relazione per la bancarotta fraudolenta documentale non possa derivare dalla mera constatazione dello stato delle scritture contabili, da cui si faccia derivare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; al contrario, infatt necessario, con metodo inferenziale, chiarire dalle modalità della condotta contestata la ragione e gli elementi sulla base dei quali l’imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare l’oggettiva impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari e non, invece trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, considerato che, in tal caso, viene integrato l’atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice, di cui all’art. 217, comma secondo, legge fallimentare. In particolare, si è rilevato come il dolo generico possa essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall’accertata responsabilità dell’imputato per fatti di bancarotta fraudolent patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture conta che rappresenta la modalità fenomenica dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato, è, di regola, funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di at depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, COGNOME NOME, Rv. 283659; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, COGNOME NOME, Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, COGNOME, Rv. 262384; Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 09/01/2007, COGNOME e altro, Rv. 236032). Valutazione effettuata in modo corretto e senza vizi di motivazione dalla Corte territoriale, il che rende anche manifestamente infondato il motivo di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che la parte civile costituita è stata ammessa al patrocinio gratuito dello Stato e che ha depositato memoria non limitandosi alle sole conclusioni: pertanto, dall’inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da allegato decreto del Tribunale di Terni, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Perugia, con decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Infatti, in tema di liquidazione, nel giudizio d legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell’imputato al pagamento di tali spese
No in favore dell’Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato l sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il consig iere estensore
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Il Presidente