Bancarotta Documentale: Condanna Confermata per Contabilità Incompleta
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19308 del 2024, torna a pronunciarsi sul reato di bancarotta documentale, confermando un principio fondamentale: la condanna può scattare anche se il curatore fallimentare riesce, con difficoltà, a ricostruire il patrimonio della società. Ciò che conta è la condotta dell’imprenditore che ha reso tale ricostruzione più complessa e incerta.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imprenditore in primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta preferenziale. La Corte d’Appello, in un secondo momento, ha riformato parzialmente la sentenza: pur confermando la responsabilità per la bancarotta documentale, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta preferenziale.
Di conseguenza, è stata esclusa l’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, con una rimodulazione della pena. Nonostante ciò, l’imprenditore ha deciso di ricorrere in Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza:
1. L’insussistenza del reato documentale, poiché a suo dire il curatore avrebbe potuto ricostruire facilmente il volume d’affari e il patrimonio della società fallita.
2. Un’errata determinazione della pena residua, che a suo avviso non teneva sufficientemente conto dell’esclusione dell’aggravante.
La Decisione della Cassazione sulla Bancarotta Documentale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati e generici. Analizziamo nel dettaglio le motivazioni della decisione.
Le Motivazioni
Con riferimento al primo motivo, i giudici hanno ribadito un orientamento consolidato. Il reato di bancarotta documentale “generica” si configura non solo quando la ricostruzione del patrimonio è resa impossibile, ma anche quando è semplicemente più difficoltosa a causa delle modalità di tenuta della contabilità.
Nel caso specifico, la sentenza di merito aveva evidenziato non solo le gravi carenze contabili, ma anche il fatto che la curatela era stata costretta ad acquisire la documentazione necessaria direttamente dagli istituti bancari per poter sanare tali lacune. Questo sforzo aggiuntivo, imposto alla curatela dalla condotta omissiva e confusionaria dell’imputato, è stato ritenuto sufficiente a integrare il reato. Le argomentazioni del ricorrente sono state liquidate come “meramente assertive”, in quanto non si sono confrontate con il nucleo centrale della motivazione della Corte d’Appello.
Anche il secondo motivo, relativo alla pena, è stato respinto. La Cassazione ha chiarito che, una volta venuto meno il reato di bancarotta preferenziale e, con esso, l’aggravante della pluralità dei fatti, la Corte d’Appello aveva correttamente eliminato l’aumento di pena corrispondente. La sanzione residua era, quindi, da riferirsi unicamente al reato di bancarotta documentale, e non era necessaria alcuna ulteriore diminuzione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio cardine in materia di reati fallimentari: la corretta tenuta delle scritture contabili è un obbligo posto a tutela della trasparenza e della possibilità, per i creditori e per gli organi della procedura, di avere un quadro chiaro e immediato della situazione patrimoniale dell’impresa. Il reato di bancarotta documentale punisce la condotta pericolosa per questi interessi, a prescindere dal fatto che, con un lavoro supplementare e complesso, si riesca a rimediare ex post alle mancanze dell’imprenditore. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Perché si configura il reato di bancarotta documentale anche se il curatore riesce a ricostruire il patrimonio?
Perché il reato punisce la condotta dell’imprenditore che ha reso più difficoltosa la ricostruzione del volume d’affari e del patrimonio. Il fatto che il curatore sia riuscito nell’intento, ad esempio acquisendo documenti da fonti esterne come le banche, non elimina l’illiceità del comportamento originario che ha ostacolato tale processo.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso è manifestamente infondato, generico o privo dei requisiti richiesti dalla legge. La Corte non entra nel merito della questione, ma lo respinge per ragioni procedurali o per la palese inconsistenza delle censure mosse, come avvenuto in questo caso dove le critiche sono state definite ‘meramente assertive’.
Cosa succede alla pena se uno dei reati contestati si estingue per prescrizione?
Se, come nel caso di specie, un reato (bancarotta preferenziale) si estingue e con esso viene meno un’aggravante (pluralità di reati), la pena viene ricalcolata eliminando l’aumento che era stato applicato per quel reato specifico. La pena finale si riferisce esclusivamente ai reati per cui la condanna è stata confermata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19308 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELLO DI SERRAVALLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, dichiarando invece non doversi procedere nei suoi confronti per il concorrente reato di bancarotta preferenziale per il quale era stato analogamente condanNOME in primo grado perché estinto per prescrizione, con conseguente esclusione dell’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta originariamente contestata.
Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico, atteso che la sentenza ha ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta documentale “generica”, rilevando non solo le gravi carenze nella tenuta della contabilità, ma altresì che la curatela ha dovuto acquisire presso gli istituti bancari la documentazione necessaria a sanarle, evidenziando in tal modo che la condotta dell’imputato ha reso più difficoltosa la ricostruzione del volume d’affari della fallita ed integrato il reato contestato, così co ritenuto sufficiente dal consolidato insegnamento di questa Corte. Per contro le censure del ricorrente si rivelano meramente assertive nel contestare che il curatore avrebbe potuto agevolmente ricostruire il volume d’affari e il patrimonio della fallita, evocando in maniera generica le sue dichiarazioni ed evitando di confrontarsi con la motivazione della sentenza.
Rilevato che il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato, giacchè una volta esclusa l’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta per la rilevata prescrizione d reato di bancarotta preferenziale ed elimiNOME l’aumento di pena applicato per la suddetta aggravante che ne assorbiva il trattamento sanzioNOMErio, alcuna altra diminuzione di pena era necessaria, posto che la pena residua va riferita esclusivamente al reato di bancarotta documentale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 GLYPH o 2 4