Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6506 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6506 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SPRESIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte d’appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; NOME COGNOME, contenente
Letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. motivi nuovi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 27 gennaio 2025 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 15 gennaio 2024, in relazione all’imputazione di bancarotta documentale semplice ex art. 217 Legge fall., ha confermato la penale responsabilità di COGNOME NOME e la pena inflitta dal primo giudice, assolvendo i coimputati COGNOME NOME e NOME.
Il Tribunale, previa diversa qualificazione della condotta di bancarotta documentale contestata ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 2 Legge fall., lo aveva ritenuto responsabile del reato di bancarotta documentale semplice, commesso quale amministratore di fatto della ditta ‘RAGIONE_SOCIALE NOME‘,
fallita nel febbraio 2019, in concorso con NOME (quale titolare della ditta) e COGNOME NOME (cui era parimenti contestato di avere agito in qualità di amministratore di fatto), pur dando atto che, nel corso dell’istruttoria, era emersa la circostanza che la ditta non doveva fallire non avendo lo stato passivo superato la soglia di fallibilità prevista dalla legge fallimentare.
La Corte di appello ha ritenuto l’insussistenza di elementi per ritenere la COGNOME amministratore di fatto e, nei confronti del NOME, sussistenti i presupposti per dichiararne non punibile la condotta, ai sensi dell’articolo 131 bis cod. pen., considerata la modestia del danno patrimoniale ed il fatto che il suddetto, pur consapevole del suo ruolo di testa di legno, non fosse risultato specificamente coinvolto in alcuna delle operazioni causalmente ricollegabili al dissesto, in quanto, piuttosto, unico ad avere subito le conseguenze del fallimento e ad essersi attivato per soddisfare i creditori della ditta.
La sentenza impugnata, nei confronti del COGNOME, ha confermato il giudizio di penale responsabilità, escludendo la circostanza attenuante invocata di cui all’art. 219, comma 2, Legge fall. ritenendo che il danno arrecato alla massa non potesse essere configurato come ‘ di speciale tenuità ‘.
COGNOME NOME ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore articolato in due motivi.
2.1. Con primo motivo denuncia vizio di motivazione in merito al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, Legge fall.
Deduce un profilo di contraddittorietà della sentenza impugnata relativo al fatto che il coimputato COGNOME è stato assolto per particolare tenuità del fatto, sulla base della modestia del danno arrecato, mentre nei confronti del ricorrente sarebbe stata rigettata la richiesta di concessione nella circostanza attenuante invocata. Rileva, con richiamo di arresti giurisprudenziali, che la circostanza attenuante in questione, riguardo alla fattispecie di bancarotta documentale, non deve essere rapportata all’ammontare del passivo ma piuttosto alla concreta incidenza della condotta rispetto alla massa dei creditori in ragione della impossibilità di ricostruire la consistenza del patrimonio e del movimento degli affari dell’impresa fallita.
2.2. Con secondo motivo denuncia illogicità nella motivazione relativamente alla mancata esclusione della recidiva specifica infraquinquennale. Deduce che, in particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che non sussistevano i presupposti di legge perché il fallimento venisse dichiarato in quanto sottosoglia; inoltre, il reato ex art. 217 Legge fall. è a condotta colposa e la recidiva è configurabile solo rispetto a nuovi delitti non colposi.
Con memoria depositata il 27 ottobre 2025 la difesa ha presentato motivi nuovi.
3.1.Con primo motivo denuncia violazione degli artt. 125, comma 3, e 192 c.p.p. per motivazione apparente e contraddittoria per essere stata riconosciuta, in capo al ricorrente, la qualifica di amministratore di fatto senza individuare concreti atti di gestione e senza chiarire in che modo la sua condotta si fosse distinta da quella dei coimputati.
3.2.Con secondo motivo denuncia v iolazione dell’art. 131 bis cod.pen. per omessa applicazione della causa di non punibilità, pur in presenza di identiche condizioni oggettive e soggettive che avevano determinato l’assoluzione del coimputato NOME, non essendo stata spiegata la disparità di trattamento fra i due imputati.
3.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, essendo stato ignorato che la mera collaborazione operativa o di supporto, anche intensa, non è sufficiente a integrare la figura dell’amministratore di fatto, che postula l’esercizio, non episodico, di poteri decisionali in ambito amministrativo e finanziario.
3.4. Con quarto motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 217 L egge fall. ed omessa verifica sull’elemento soggettivo della condotta.
3.5. Con quinto motivo denuncia travisamento della prova non essendosi considerato che una parte significativa della documentazione contabile era stata consegnata al curatore dal coimputato COGNOME, in quanto titolare della ditta fallita, e che altra documentazione risultava depositata presso l’Agenzia delle Entrate.
3.6. Con sesto motivo denuncia viol azione dell’art. 219, comma 3, L egge fall., in relazione al diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità fondato sul solo importo del passivo.
3.7. Con settimo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’ art. 99 cod.pen. per l’ omessa valutazione in concreto della maggiore capacità a delinquere.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, Legge fall.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria difensiva con la quale ha insistito nei motivi e formulato motivi nuovi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato relativamente ad entrambi i motivi di cui al ricorso, essendo invece inammissibili i motivi nuovi.
1.Il primo motivo è fondato. Secondo l’insegnamento di questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta documentale, il danno deve essere rapportato all’ impossibilità di ricostruire, totalmente o parzialmente, la situazione contabile dell’impresa fallita, o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, ovvero nella diminuzione che l’omessa tenuta dei libri contabili ha determinato nella quota di attivo da ripartirsi fra i creditori ( Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 279098 -01; Sez. 5, n. 570: 7 del 16/04/1986, Rv. 17315601).
Dalle superiori indicazioni ermeneutiche deve ricavarsi l’erroneità dell’approccio compiuto dalla Corte territoriale nell’avere valutato la richiesta di riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 219, comma 3, Legge fall. esclusivamente in relazione alla consistenza patrimoniale del danno cagionato, per un importo di euro 140.000 corrispondente al passivo fallimentare, alla massa dei creditori, senza operare alcun riferimento specifico ad una diversa proiezione del danno collegata alla natura della condotta ascritta, non distrattiva ma collegata alla violazione degli obblighi di tenuta della contabilità. Coglie, pertanto, nel segno sul punto la censura difensiva.
2.È, altresì, fondata la doglianza espressa con secondo motivo in quanto l’art. 4 della Legge 5 dicembre 2005 n.251 ha eliminato la possibilità di contestare la recidiva per i delitti colposi. Nella fattispecie in esame, pur essendo il reato in contestazione punibile sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, dalla motivazione della sentenza impugnata non si evincono indicazioni nel senso della ricostruzione dell’elemento soggettivo in termini di dolo, avendo, piuttosto, la Corte territoriale sottolineato, in replica ad una doglianza difensiva sulla insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, la sufficienza della mera colpa (pag. 6 della sentenza impugnata). Anche relativamente a tale profilo, pertanto, la sentenza deve essere annullata.
3. Sono inammissibili, altresì, le censure ulteriori dedotte con i motivi nuovi in quanto sganciate rispetto ai motivi principali proposti. Il motivo sviluppa una censura totalmente estranea a quelle articolate con i motivi di ricorso principale andando ad investire un punto della decisione rimasto esente dal fuoco dell’impugnazione del ricorso principale. A tale proposito occorre ricordare che la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell’atto originario di gravame, poiché la «novità» è riferita ai «motivi», e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il
ricorso (Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, COGNOME e altri, Rv. 251482; Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011 – dep. 2012, COGNOME, Rv. 251780; Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, COGNOME ed altri, Rv. 210259); i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono, pertanto, avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di impugnazione a norma dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Sono, pertanto, inammissibili le doglianze sollevate in ordine alla dubbia configurabilità di un ruolo concretamente gestorio in capo all’imputato .
Sono inammissibili, oltre che manifestamente infondate, le ulteriori censure formulate con i motivi nuovi relative alla presunta disparità di trattamento, e conseguente contraddittorietà della motivazione, rispetto alla posizione dell’imputato NOME, dovendo considerarsi che la declaratoria di non punibilità emessa in favore del suddetto imputato, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., poggia su ragioni diverse, non focalizzate sulla natura particolarmente tenue del danno patrimoniale, legate piuttosto alla dimensione contenuta della condotta illecita del medesimo COGNOME, in quanto ritenuto mero prestanome dell’impresa di fatto gestita dal COGNOME, oltre che estraneo rispetto alle operazioni causalmente ricollegabili al dissesto.
Le medesime conclusioni, in punto di inammissibilità per la novità della questione introdotta, devono valere relativamente a tutte le ulteriori doglianze compresa quella relativa al presunto travisamento di prova, legato alla omessa considerazione del fatto che parte della documentazione contabile sarebbe stata consegnata al curatore dal titolare NOME e che altra documentazione risultava depositata presso l’Agenzia delle Entrate – in quanto in alcun modo collegabili alle censure poste a fondamento dei motivi principali.
4.In conclusione la sentenza deve essere annullata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’articolo 219, comma 3, Legge fall. e alla recidiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così è deciso, 12/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME