Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46495 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46495 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha riformato solo con riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva affermato la responsabilità penale di NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, dallo stesso amministrata.
Il capo di imputazione censurava la condotta dello COGNOME che «al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, durante la procedura fallimentare, sottraeva in parte la documentazione contabile della società … tanto da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio societario e del movimento degli affari. In particolare, a seguito di formale invito e diffida del curatore, si impegnava a depositare solo gli ultimi due bilanci redatti (esercizi 2009 e 2010), libro matricola, libro cespiti e situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fallita (aggiornata alla data del fallimento), senza tuttavia ottemperare all’impegno assunto».
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi di seguito enunciati negli stretti limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Dal primo punto di vista censura la decisione di non ritenere necessario l’accertamento del dolo specifico, pur se contestato nel capo di imputazione.
Dal secondo punto di vista, anzitutto deduce travisamento della prova rappresentata dall’allegato 2 alla relazione del curatore fallimentare, laddove si dava conto della consegna al curatore di tutta la contabilità, ad eccezione dei bilanci del 2009 e 2010, anni nei quali la società era inattiva e prossima al fallimento. La Corte di appello avrebbe ravvisato la prova del dolo nella mancata consegna di bilanci relativi ad anni nei quali la società era attiva, in contrasto con le conclusioni rassegnate dal curatore fallimentare, che avevano ritenuto cessata l’attività nel 2008. Inoltre, la Corte territoriale ha ignorato il dato relativo al consegna di tutti i libri, fermandosi alla valutazione della mancata consegna degli ultimi due bilanci, che però non costituiscono scritture contabili (cita a sostegno della propria tesi Sez. 5, n. 37878 del 04/07/2019), sicché non potrebbe in ogni caso affermarsi una responsabilità per bancarotta documentale (fraudolenta o semplice) sulla base dell’omessa consegna dei bilanci.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del delitto contestato in
quello di bancarotta semplice, punibile anche a titolo di colpa. La Corte non avrebbe giustificato la decisione di ritenere provato il dolo richiesto dalla norma incriminatrice contestata.
Il Procuratore generale, concludendo per iscritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed assorbente motivo di ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Va ricordato, in premessa, che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, primo comma, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative:
quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico;
quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).
Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell’elemento materiale, nell’alveo di tipicità dell’art. 216, primo comma n. 2 legge fall. (prima ipotesi), atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d’affari, a fortiori ha inteso punire anche l’imprenditore che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell’impresa.
Le condotte riferibili alla prima ipotesi (sottrazione e distruzione, cui va equiparata l’omissione, nel senso appena precisato) integrano gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo laddove sorrette da dolo specifico; solo, cioè, qualora si accerti che scopo di esse sia quello di recare pregiudizio ai creditori. Ed è proprio tale finalità a distinguere la bancarotta fraudolenta da quella semplice documentale, prevista dall’art. 217 legge fall. e punita anche a titolo di colpa, con riferimento all’omissione della tenuta delle scritture (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179; Sez. 5, n. 11115 del
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22/01/2015, COGNOME, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, COGNOME, Rv. 252992).
Con riferimento alla linea di discrimine tra bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico e corrispondente ipotesi a dolo specifico, la giurisprudenza ha precisato (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677): «La norma incriminatrice di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, come da tempo affermato da questa Corte, tende, tra l’altro, anche a tutelare l’agevole svolgimento delle operazioni della curatela; sicché, nel caso in cui le scritture siano state tenute in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, la disposizione circoscrive nel perimetro della rilevanza penale ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari. Da tempo è stato chiarito come tale ultimo addebito si riferisca ad una condotta a forma libera che, in realtà, comprende ogni ipotesi di falsità, sia materiale che ideologica, posto che proprio l’agevole svolgimento delle operazioni della curatela non può che essere ostacolata non solo da falsità materiali dei documenti, ma anche – e soprattutto – da quelle ideologiche, che forniscono un’infedele rappresentazione del dato contabile (Sez. 5, n. 3115 del 17/12/2010, dep. 28/01/2011, COGNOME, Rv. 249267; Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992, COGNOME, Rv. 189812). In linea con tale linea interpretativa, va ulteriormente chiarito che la parziale omissione del dovere annotativo, che riguardi uno o più libri contabili, integra la fattispecie di bancarotta documentale a dolo generico; ciò in quanto la singola, omessa annotazione, o anche l’annotazione parziale, presuppongono, in ogni caso, l’esistenza della scrittura contabile di riferimento, elemento imprescindibile per la configurazione della bancarotta a dolo generico; inoltre, tali condotte di falsificazione ideologica, che rendono lacunosa e/o incompleta la rappresentazione contenuta nella scrittura, concretano, in sostanza, altrettante falsificazioni per omissione, valutabili ai fini di una impossibilità o difficoltà nella ricostruzione delle vicende contabili e patrimoniali dell’impresa (Sez. 5, n. 3114 del 17/12/2010, dep. 28/01/2011, COGNOME, Rv. 249266)… sotto l’aspetto fenomenico deve osservarsi che, in realtà, sia la tenuta confusa, incompleta, falsificata della contabilità, che l’omessa tenuta della stessa – totale o parziale che sia -, ovvero le condotte di sottrazione, distruzione, occultamento e falsificazione, determinano tutte, indistintamente, una impossibilità ricostruttiva dell’andamento dell’azienda e delle scelte imprenditoriali, nella misura in cui queste ultime rilevano sul piano penale. Tuttavia, nei soli casi di sottrazione, distruzione, occultamento … è richiesto un elemento ulteriore, ossia il pregiudizio per i creditori (o l’ingiusto profitto che l’agente intende raggiungere, per sé o per terzi), che costituisce il fuoco dell’elemento soggettivo, integrando il dolo specifico Corte di Cassazione – copia non ufficiale
richiesto dalla norma; le condotte di bancarotta documentale fraudolenta a dolo generico, invece, sono connotate esclusivamente da una peculiare modalità della condotta che, pur non costituendo l’evento del reato, individuano l’atteggiamento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice».
La stessa sentenza ha effettuato una chiara distinzione tra la bancarotta documentale a dolo generico e la bancarotta semplice, come segue: «Questa Corte regolatrice ha, da tempo e con orientamento incontrastato, affermato che il reato di cui al comma 1, n. 2, ultima parte dell’art. 216 legge fallimentare richiede il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture “con la logica ed immanente consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore, e non anche la volontà dell’effetto di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005, dep. 23/02/2006, COGNOME, Rv. 233997), mentre quello di bancarotta semplice è punibile sia a titolo di dolo che di colpa, per cui è configurabile sia che l’agente, consapevole dell’obbligo della tenuta dei libri e delle scritture ometta di tenerli con coscienza e volontà, sia che l’obbligato, per l’attività che esplica, ometta di tenerli per negligenza o anche per ignoranza delle disposizioni di legge, ignoranza che in siffatte ipotesi non scusa risolvendosi in ignoranza della legge penale.
Tuttavia, proprio tale assetto costituisce la spia del fatto che possa essere, in concreto, difficile discernere tra le due ipotesi di reato, posto che la diversità dell’oggetto giuridico non appare dirimente, in quanto esso può anche coincidere, considerato che la bancarotta documentale semplice riguarda le sole scritture obbligatorie, mentre quella fraudolenta anche tutte quelle scritture che risultano funzionali alla vita dell’impresa, come indicato dall’art. 2214, comma 2, cod. civ., ossia qualsiasi documento contabile, relativo alla vita dell’impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione e quindi, a maggior ragione, le scritture obbligatorie. Per quanto la fattispecie di bancarotta documentale semplice sia un reato di pericolo presunto, la cui sussistenza si sostanzia nel mero inadempimento un precetto formale, ossia quello individuato dall’art. 2214, comma 1, cod. civ., oltre che reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi in concreto alcun danno dei creditori, nella prassi giudiziaria è emerso evidente come la distinzione tra le fattispecie incriminatrici, che hanno un indiscutibile nucleo in comune, passi anche attraverso una chiara qualificazione dell’elemento soggettivo».
Ancora in via di necessaria premessa ricostruttiva, va evidenziato che «il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, I. fall. (In motivazione, la Corte ha
precisato che, invece, eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possono integrare solo la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario)» (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268503; conf. Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 – 03).
Fatte queste premesse, possono essere evidenziati i profili critici della sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha ritenuto di essere al cospetto di un’ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta generica, sicché all’evidenza non colgono nel segno le critiche del ricorrente che riguardano l’omessa motivazione su di un dolo specifico che non è stato ritenuto necessario.
Ciò premesso, nel rispondere al primo motivo di appello, la Corte territoriale si è concentrata in particolare sull’omesso deposito dei bilanci delle annualità 2009-2010.
A pagina 7 della sentenza, la Corte si riferisce con chiarezza ad una ridotta o assente attività della società in quel biennio: «non coglie nel segno la argomentazione difensiva secondo cui deporrebbe per la buona fede la circostanza che la parte non ha depositato solo i bilanci relativi alle annualità 2009-2010; di contro il mancato deposito limitato all’annualità 2009-2010 – anni a ridosso della declaratoria di fallimento in cui la società evidentemente era entrata in uno stato di decozione tanto da fallire nel 2011 colora di dolo la condotta contestata, non potendo attribuirsi allora, al caso o a fortuita fatalità la circostanza che invece per gli anni in cui la fallita era stata attiva, la tenuta era stata regolare». Come ha evidenziato il ricorrente, due pagine più avanti la Corte territoriale sembra affermare il contrario, e cioè che nel biennio 2009-2010 vi sia stata piena attività («gli anni in cui la società era attiva», dice la Corte nell’ultimo capoverso di pagina 9), in apparente contrasto con le risultanze della relazione del curatore.
Tuttavia, la contraddizione non appare rilevante.
La Corte territoriale si è confrontata con una contestazione che imputa all’imputato una parziale omissione di libri contabili non obbligatori ai sensi dell’art. 2214 cod. civ. (non gli è stata contestata, infatti, l’omessa o irregolare tenuta del libro giornale o del libro degli inventari), sicché correttamente ha escluso che si versasse nell’ipotesi di bancarotta documentale semplice.
Ora, poiché non sono contestate irregolarità nei libri contabili obbligatori e poiché l’omessa redazione dei bilanci è fuori dall’ambito di operatività della bancarotta documentale fraudolenta come contestata, era dirimente la risposta al primo motivo di doglianza con il quale si contestava la responsabilità dell’imputato per tale reato.
Il ricorrente ha ottemperato all’onere di autosufficienza indicando il documento allegato alla relazione del curatore dal quale risulterebbe la consegna proprio dei libri (non obbligatori) dei quali è menzione nel capo di imputazione, ed in particolare del libro cespiti.
Sul punto, però, la Corte di appello non ha fornito chiarimenti, e dunque l’affermazione di responsabilità pare fondata sostanzialmente solo sull’omesso deposito di due bilanci, che di per sé non possono integrare il reato contestato; nonché sull’omesso deposito (stando al capo di imputazione) del libro matricola e della situazione economica della società, aggiornata alla data del fallimento. A fronte dell’apparente consegna di tutta la restante contabilità, non risulta chiarito né se la Corte territoriale abbia ritenuto tale dato non attendibile né se e per quale ragione, ritenendolo invece attendibile, abbia ritenuto comunque che quanto consegnato sia stato insufficiente a consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
L’omessa valutazione del citato elemento di prova appare decisiva perché, essendo il fuoco della motivazione incentrato sul dato, di per sé non significativo, dell’omesso deposito di due bilanci, risulta evidente che il confronto con il contenuto di tale documento poteva condurre o all’esclusione del reato ovvero alla confutazione di quanto il documento apparentemente dimostra; ovvero, ancora, alla conclusione che, nonostante la consegna di parte della documentazione indicata nel capo di imputazione, nondimeno le mancanze ravvisate (esclusa quella relativa ai bilanci) siano penalmente rilevanti, perché in grado di produrre il risultato della mancata ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, con una condotta connotata dal necessario dolo (generico).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 27/10/2023