Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8418 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8418 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PORTO TORRES il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 28/01/2026 – Consigliere COGNOME
•
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di Cui agli artt.223 co.1, 216 co.1 nn.1 e 2 del R.D. n.267/1942.
Il primo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di bancarotta patrimoniale distrattiva – è aspecifico e manifestamente infondato per le considerazioni che seguono.
Il ricorrente non fa altro che riproporre il motivo di appello, trascurando la na francamente depauperativa della condotta e incentrando, invece, le proprie critiche sull ricostruzione della situazione economico-finanziaria della società e sulla sua operatività momento del fatto.
Ebbene, innanzitutto il ricorrente trascura il dato evidenziato dal curatore e cioè che, a dicembre 2023, la società aveva un patrimonio netto negativo di 600.000 euro, dato che il ricorso sfiora, ma che non affronta.
In secondo luogo, l’enfatizzazione del tema delle condizioni economiche della società tradisce un’impostazione teorica non corretta.
Il Collegio ricorda, a questo proposito, che è patrimonio acquisito, nella giurisprudenza questa Corte, che non è richiesta l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di bancar distrattiva ed il successivo fallimento, né tra la condotta dell’autore e il dissesto dell’im essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento di quest’ultima destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, 266804; tra le altre, Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 269562 – 01, in motivazion Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271437 – 01, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME e altro, Rv. 270763 – 01, in motivazione; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, COGNOME, Rv. 269389; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, COGNOME, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, COGNOME ed altri, Rv. 261942). Ciò che occorre è che la condotta depauperativa abbia cagionato un concreto pericolo per la garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori. In quest senso va ricordato e ribadito quanto sancito da Sez. 5, COGNOME, (ripresa, tra le altre, da S COGNOME e Sez. 5, COGNOME e altro), secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta patrimonia prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l’atto di depauperamento deve risulta idoneo ad esporre a pericolo l’entità del patrimonio della società in relazione alla massa creditori e deve permanere tale fino all’epoca che precede l’apertura della procedura fallimentare. Onde scongiurare il rischio che la fisiologia dell’attività di impresa – la cui implica il compimento di operazioni che possono intaccare il patrimonio sociale e che possono essere connotate da elementi di rischio – conduca sempre ad addebiti di bancarotta prefallimentare nel caso in cui l’impresa successivamente fallisca e per individuare le operazio che esulino da quelle connaturate al rischio d’impresa e che si configurino come distrattive, giurisprudenza di legittimità ha delineato un percorso interpretativo complesso; si tratta di percorso che, mutuando le parole di Sez. 5 COGNOME, valuti l’«idoneità dell’atto di depauperamento a creare un vulnus alla integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura di proce
concorsuale – non dunque come singoli, ma come categoria-, con una analisi che deve riguardare in primo luogo l’elemento oggettivo, per investire poi in modo omogeneo l’elemento soggettivo e che certamente deve poggiare su criteri “ex ante”, in relazione alle caratteristiche complessi dell’atto stesso e della situazione finanziaria della società, laddove Imanteriorità” di regola è t relativamente al momento della azione tipica, senza però che sia esclusa dalla valutazione la permanenza o meno della stessa situazione, fino all’epoca che precede l’atto di apertura della procedura e senza, comunque, che possano acquisire rilevanza, nella prospettiva che qui interessa, fattori non imputabili come un tracollo economico».
Quanto al versante soggettivo, l’elemento psicologico della bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio a creditori, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazio diversa rispetto alle finalità dell’impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagioni danno ai creditori (Sez. U, Passarelli; Sez. 5, COGNOME, Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017 COGNOME, Rv. 269389), con la rappresentazione «della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi credit tutelati dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, COGNOME ed altri, Rv. 263801). In coerenza con la costruzione del reato come di pericolo concreto, ta consapevolezza deve riguardare, in particolare, la rappresentazione da parte dell’agente della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell’effetto depressivo garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, come consapevole volontà del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee cagionare un danno ai creditori (Sez. 5, COGNOME).
In termini di prova della natura distrattiva di un’operazione e della relativa consapevolez in capo al suo autore come sopra delineate, la sentenza COGNOME ha altresì enucleato degli “indici di fraudolenza” «della cui valenza dimostrativa il giudice penale – fuori dei casi immediata evidenza dell’estraneità o, viceversa, della riconducibilità del fatto al paradigma de fraudolenza – deve dar conto con motivazione che renda ragione della puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità e delle massime di esperienza utilizzate procedimento valutativo» A titolo esemplificativo la sentenza in esame ha indicato, tra gli anzidetti indici di fraudolenza, la «disamina del fatto distrattivo, dissipativo, etc. alla luce del condizione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e della congiuntura economica in cui l condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata;» il « contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’imprenditore o dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi;» la «”distanza” (e, segnatamente, nell’irriduc estraneità) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi di ragionevolezza imprenditoriale».
Da queste riflessioni discende non solo la già ricordata inesistenza di un nesso eziologico tr condotta predatoria e dissesto, ma anche la presa d’atto che la situazione economico-finanziaria negativa di un’impresa non costituisce la precondizione essenziale a che una condotta spoliativa
” sia considerata penalmente rilevante ex art. 216 leg. fall., potendo essa solo costituire parametro di valutazione per classificare come predatoria una condotta che determini la fuoriuscita di beni dal patrimonio sociale.
Il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hann imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concession delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2026.