Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18342 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18342 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 21/09/1967 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, avv. NOME COGNOME ricorre per cassazione avvers la sentenza della Corte d’appello di Palermo che ha confermato la pronuncia con la quale i Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell’imputato, amministratore unic e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in ordine al delitto di bancarotta distrat ex art. 216 legge fall. in relazione a tre episodi aventi ad oggetto:
la vendita in favore della società RAGIONE_SOCIALE, gestita e amministrata dal fratello NOME COGNOME, dell’autovettura Smart TARGA_VEICOLO, di proprietà della fallita, per un valor euro 5.500,00 a fronte del prezzo di acquisto di euro 14.900,00, senza il previo pagamento delle rate del finanziamento per l’acquisto del mezzo;
il pagamento in favore della società RAGIONE_SOCIALE di forniture di merce per un valore di 10.900,00, in data successiva al fallimento;
il pagamento, in favore del socio NOME COGNOME della somma di euro 17.680,00 a titolo restituzione di finanziamento infruttifero.
La difesa articola cinque motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. p pen., lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la bancarotta distrattiva in relazio vendita del veicolo, nonostante lo stesso, oggetto di un contratto di leasing, non fosse mai entrato nel patrimonio della fallita.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. p lamenta la mancata riqualificazione della condotta distrattiva contestata in relazion pagamenti in favore della società RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME nella fattispec bancarotta preferenziale, stante il rapporto di parentela intercorrente tra l’imputa destinatari delle somme, nonché l’entità limitata degli stessi a fronte del passivo fallimenta
2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. lamenta che la corte territoriale ha omesso di valutare l’esito della consulenza tecnica di pa secondo cui:
i debiti risultanti dai bilanci avevano natura commerciale e finanziaria e, quindi, e collegati al normale svolgimento dell’attività imprenditoriale;
il bilancio relativo all’anno 2012 riscontrava un risultato economico positivo;
l’analisi degli indici di bilancio dava contezza di una situazione di equilibrio strutturale
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il confronto tra i bilanci relativi agli anni 2012 e 2013 evidenziava una continuità oper gestionale, nonché l’assenza di anomalie.
2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. lamenta l’omessa motivazione in merito al mancato riconoscimento dell’istituto di cui all’ 131-bis cod. pen., nonostante l’assenza di precedenti penali, la condotta collaborati dell’imputato, che aveva restituito parte del debito in sede di transazione, nonché l’esiguit danno cagionato, pari a un totale di circa euro 20.000,00, a fronte di un passivo di circa e 1.000.000,00.
2.5 Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pen., lamenta l’omessa motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e pertanto va rigettato.
Quanto al primo motivo, che involge il trasferimento alla società RAGIONE_SOCIALE del vei RAGIONE_SOCIALE tg. CODICE_FISCALE, la difesa osserva che lo stesso non sarebbe mai entrato nel patrimonio aziendale della RAGIONE_SOCIALE in quanto oggetto di un contratto di leasing.
Sul punto, invece, i giudici di merito hanno evidenziato che dal compendio probatorio risulta la formale proprietà del veicolo da parte della fallita, l’assenza di un contratto di leasing e, in ogni caso, la vendita sotto costo del mezzo.
2.1 Ciò posto, giova osservare che la giurisprudenza di legittimità è orientata univocament nell’affermare che ove il fallimento, come nel caso di specie, riguardi l’utilizzatore del può venire in rilievo anche la sola disponibilità di fatto dello stesso, del quale il soggetto la disponibilità giuridica almeno sino alla fine rapporto e, cioè, sino a quando, previo ese del diritto di opzione, non abbia corrisposto il prezzo di riscatto, acquisendo così la prop del bene.
Tuttavia, la disponibilità di fatto del bene configurabile in capo all’utilizzatore l’avvenuta consegna del bene oggetto di contratto di leasing, sicché la relativa appropriazione da parte sua integra distrazione, in quanto la sottrazione o la dissipazione del bene comport un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore dello stesso – ch avrebbe potuto essere conseguito mediante riscatto al termine del rapporto negoziale – e, al tempo stesso, gravata di ulteriore onere economico scaturante dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione (Sez. 5, n. 15403 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279212; Sez. 5, n. 9427 de
03/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251995; Sez. 5, n. 44159 del 20/11/2008, COGNOME,
Rv 241692; Sez. 5, n. 33380 del 18/07/2008, COGNOME, Rv. 241397).
L’inadempimento dell’obbligo di restituzione, con la conseguente esposizione della societ verso chi era titolare del correlato diritto, implica una deminutio patrimoni!, coerentemente al disposto dell’art. 79 legge fall., in base ai quale se le cose delle quali il falli restituzione non si trovano più in suo possesso il giorno della dichiarazione di fallimen curatore non può riprenderle e l’avente diritto può far valere nel passivo il credito per il che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento.
Di qui, l’infondatezza del motivo.
Infondato è anche il secondo motivo che involge la mancata riqualificazione della condott distrattiva contestata in relazione ai pagamenti in favore della società RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME nella fattispecie di bancarotta preferenziale.
3.1 Per integrare il delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale, è necessario c pagamento estingua un debito effettivo, della cui esistenza l’imprenditore deve fornire pro in quanto, diversamente, non si verifica un trattamento diseguale dei creditori, bensì distrazione dei beni (Sez. 5, n. 32637 del 16/04/2018, Marcello, Rv. 273712; Sez. 5, n. 2943 del 06/07/2006, COGNOME, Rv. 235216).
3.1.1 Nel caso in esame, la corte territoriale, quanto alla somma totale di euro 10.900,00 erogata in favore della Olimpia sRAGIONE_SOCIALEr.IRAGIONE_SOCIALE ha evidenziato, per un verso, che i relativi pagamen attestavano ai giorno della dichiarazione di fallimento e a quello immediatamente successivo e, per altro verso, che degli asseriti debiti non risultava la causale stante l’assenza di f quietanzate degli importi, peraltro, erogati in contanti.
3.1.2 Quanto alla somma di euro 17.680,00, asseritamente erogata a titolo di restituzione d finanziamento infruttifero, i giudici d’appello hanno sottolineato che al pagamento avreb dovuto provvedersi, ai sensi dell’art. 2467 cod. civ., solo dopo il soddisfacimento degli creditori, in quanto, trattandosi di crediti postergati perché versati a titolo di finanziam stessi non erano liquidi ed esigibili.
Sul punto, il ricorrente non ha chiarito, né provato, a quale titolo e per quale finanziamento fosse stato conferito alla società.
Ne deriva che, atteso il contesto di riferimento, il pagamento dell’asserito finanziame assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un credi rispetto a tutti gli altri.
Invero, in rilievo non viene il tema, proposto dalla difesa, della violazione della par condicio creditorum, quanto, piuttosto, quello della distrazione della somma dal patrimonio sociale
circostanza che ha reso improponibile la configurabilità nel meno grave reato di bancarott preferenziale della condotta dell’imputato allorché ha proceduto al rimborso del suppost finanziamento erogato dal socio, in violazione della regola della postergazione di cui all 2467 cod. civ. (Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 277577; Sez. 5, n. 50188 del 10/05/2017, COGNOME, Rv. 271775; Sez. 5, n. 34505 del 06/06/2014, COGNOME, Rv. 264277; Sez. 5, n. 50495 del 14/06/2018, Sestili, Rv. 274602).
3.2 In breve, quelle profuse dalla corte territoriale sono argomentazioni a fronte delle qu difesa si è limitata, in maniera del tutto generica, a evidenziare il rapporto di par intercorrente tra l’imputato e i destinatari delle somme, nonché l’entità limitata delle s erogate a fronte del passivo fallimentare, senza provare la causale di destinazione delle stes e senza indicare a quali crediti, quelli pagati, sarebbero stati preferiti, così esclud possibilità di una riqualificazione della vicenda nel meno grave reato di bancarotta fraudole preferenziale.
4. Anche il terzo motivo non è fondato.
La censura relativa all’omessa motivazione in relazione all’eccepita insussistenza del ness causale tra i fatti di distrazione e il dissesto societario, che la difesa ricollega alla valutazione della consulenza di parte, non inficia la sentenza in verifica.
Invero, nel caso in cui la decisione della sentenza del giudice di merito sia giustificata base di una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali giuridicament logicamente idonea e sufficiente a sorreggere, da sola, la pronuncia, il ricorrente, per p conseguire il risultato pratico dell’annullamento della sentenza impugnata deve dimostrare che i motivi non esaminati fossero decisivi e rilevanti ai fini della decisione.
4.1 Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a rimarcare l’evidenza dimostrativa di elementi fattuali, ritenendoli idonei nel loro complesso a provare, con la necessaria certez l’assenza dell’elemento soggettivo del reato, senza confrontarsi con le argomentazioni rese dalla corte distrettuale, che dal compendio probatorio preso in esame ha tratto gli elementi l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, e senza spiegare in quali termin valutazione della consulenza di parte avrebbe determinato una diversa pronuncia
Infondato è il quarto motivo che investe l’omessa motivazione in merito alla mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. invocato dalla difesa.
Invero, la difesa ha subordinato l’istanza per il riconoscimento della causa di esclusione d punibilità per particolare tenuità del fatto alla previa riqualificazione del reato contes meno grave delitto di bancarotta preferenziale, cui, tuttavia, i giudici di merito non inteso aderire.
Di qui, l’assenza del lamentato vizio di motivazione.
5. Infondato è anche il quinto e ultimo motivo.
La difesa ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni rese dai giudici d’appello che rispondendo alle sollecitazioni, hanno evocato, a fronte della condotta tenuta dal ricorrent
sede di transazione con la curatela, la «non ridotta entità dei più fatti di banca distrattiva», nonché i danni causati alla massa creditoria attraverso la destinazione d
attività «ad altra società di prossimi congiunti».
6. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/01/2025.