Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46980 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46980 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CHIUDUNO (BG) il 06/11/1960 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE d’APPELLO di BRESCIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia dell’imputato NOME COGNOME che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per il suo accogli
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna, emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Bergamo, di COGNOME NOMECOGNOME per il rea bancarotta distrattiva in relazione all’importo complessivo di euro 38.65 oggetto di bonifici effettuati, senza alcuna causale, dalla fallita RAGIONE_SOCIALE di cui il COGNOME era stato amministratore dal 28/2/2013 al 26/9/ parte a sé stesso e in parte a COGNOME NOME, tra il 17/5/2013 ed il 4/9/2
Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato.
2.1. Col primo motivo lamenta l’erronea valutazione delle risulta processuali che avevano portato alla sua condanna.
In particolare, evidenzia di essere stato amministratore della RAGIONE_SOCIALE per soli 7 mesi, avendo poi ceduto le quote sociali l’amministrazione della stessa allorché non vi era alcun debito o seg decozione, insorti successivamente per condotte altrui, a cui l’imputat estraneo, come da relazione del curatore, NOME COGNOME tanto da ess stato assolto dalla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, ave consegnato tutta la documentazione al nuovo legale rappresentante della socie Ciò paleserebbe, per il ricorrente, l’assenza di dolo non avendo egli consapevol della futura insolvenza, né di recare pregiudizio ad eventuali creditori.
Quanto alle somme oggetto di contestazione, ha dedotto che l’importo d euro 12.000,00 (per euro 2.000,00 mensili) era stato bonificato a sé stesso pagamento del suo compenso di amministratore, mentre quello di euro 26.650,00 era stato corrisposto a COGNOME NOME per il pagamento delle prestaz professionali di consulente finanziario, come da fatture dallo stesso benefi regolarmente emesse.
Ha evidenziato, altresì, che la carenza di documenti giustificativi particolare delle delibere autorizzative all’erogazione dei detti compens poteva essere valorizzata a danno del ricorrente, essendo sta documentazione, al momento dei pagamenti, presente e completa, per essere successivamente occultata o distrutta da chi si era avvicendato, per oltre due nell’amministrazione della stessa società portandola al fallimento, ovvero NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME.
2.2. Col secondo motivo, l’imputato si duole della mancata concessione del circostanze attenuanti generiche e dell’eccessività della pena.
Contesta l’assenza – affermata dal Tribunale e dalla Corte d’appello elementi tali da comportare il riconoscimento delle dette attenuanti, rimarc al riguardo, il suo comportamento collaborativo con gli inquirenti e gli o fallimentari, volto a chiarire le sue condotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
È noto che sia radicalmente inammissibile ogni censura che si risolva doglianze in fatto che sottopongano al giudice di legittimità una diversa valuta delle prove raccolte. Tanto esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma
1, lettera e), cod. proc. pen.: salvo non emergano omissioni, contraddizi illogicità manifeste. Queste ultime, in quanto «manifeste», devono essere ta apparire di lapalissiana evidenza per esser la motivazione fondata su conget implausibili o per avere la stessa trascurato dati di superiore valenza (Sez 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01): tanto più nel caso di decis di merito conformi, che, come noto, si saldano tra loro in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01).
2.1. Nella specie, fuori dai detti limiti, col primo motivo si contrappon diversa lettura delle prove e, soprattutto, una valutazione giuridica d totalmente errata, richiedendosi, in sostanza, da un lato, di ritenere irr l’omessa giustificazione documentale degli esborsi, laddove la contabilit venuta meno a causa di condotte altrui, e dando per giunta per scontato che documentazione esistesse, dall’altro lato, di non considerare rilevanti distrazioni di risorse avvenute allorché la fallita era ancora in bonis.
Trattasi di richieste manifestamente infondate.
Anzitutto, nulla impediva all’imputato, tanto più nella sua ves amministratore, di farsi copia, ancor meglio autenticata, dei docume giustificativi dei rilevanti esborsi disposti: in mancanza, la richiesta di esistente siffatta documentazione, poi asseritamente distrutta o occultata da è sostanzialmente poggiata sul nulla, come correttamente ritenuto dal giudice merito.
Ad ogni modo, è noto che non basti dedurre il diritto al compenso amministratore e neppure la sua formale delibera e/o previsione statutaria rendere lecita o, al più, qualificabile come bancarotta preferenziale la co dell’amministratore che si attribuisca emolumenti per tale carica.
Infatti, il rapporto che nasce con l’assunzione di detta carica non è, ex se, qualificabile come di lavoro subordinato e neppure di prestazione d’op continuativa e coordinata di cui all’art. 409, numero 3, cod. proc. civ., d essere ricondotto nell’ambito di un rapporto professionale autonomo: sicc fermo restando il teorico diritto al compenso, all’amministratore di società applica certamente l’art. 36, comma 1, Cost., sulla retribuzione da garantire presta lavoro subordinato o ad esso assimilabile (in tal senso Sez. 5, n. 364 11/05/2023, Rv. 285115-01 e la giurisprudenza richiamata nella sua motivazione)
Dunque, la valutazione di congruità dei compensi di chi sia amministrato di una società si deve basare su dati ed elementi, anche di confronto, c
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consentano un’adeguata e oggettiva valutazione, quali gli eventuali emolumen riconosciuti ai precedenti amministratori dall’assemblea, quelli garantiti da s del medesimo settore e della stessa dimensione, gli impegni orari osserva risultati conseguiti, gli eventuali compensi corrisposti ai dirigenti di vert società (Sez. 5, Sentenza n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639-01; Sez. 5, 3191 del 16/11/2020, Rv. 280415-01; Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Rv. 279103-01).
Nel caso di specie nulla di tutto ciò è avvenuto.
L’affermazione che le somme prelevate costituissero congrui compensi è del tutto priva di specificità e non consente, dunque, la menzionata verifica, an prescindere, pertanto, dall’assenza di qualsivoglia documento che ne giustific formalmente l’esborso: e, con essa, impedisce di ritenere in qualche modo vizi la motivazione del giudice del merito al riguardo.
Analogo discorso vale, naturalmente, per i rilevanti compensi garantiti COGNOME che, per giunta, con affermazione ancor più inammissibile, solo in que sede di legittimità si chiarisce fossero dovuti per remuneralo quete consu finanziario: in ogni caso, senza, ulteriormente, fornire alcun elemento che f comprendere in cosa esattamente una siffatta attività si sia tradotta.
È noto, poi, che non occorre che la distrazione abbia direttamente causat dissesto e che esso sia stato voluto o comunque prefigurato dall’agente, ess sufficiente, per l’integrazione del delitto di pericolo in esame, che di fallimento siano effettivamente intervenuti e che la condotta abbia causato distrazione e correlata diminuzione patrimoniale a scapito dei creditori, ove remota e non diretta a causare il dissesto, come si desume chiaramente dall’ 223 r.d. 267/1942 (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266804-0 Sez. 5, n. 29431 del 06/07/2006, Rv. 235216-01; Sez. 5, n. 11052 d 13/11/2017, dep. 2018, non massimata; Sez. 5, n. 24306 del 31/03/2015, non massimata).
2.2. Parimenti inammissibili sono le doglianze sul chiesto riconoscimen delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio in ge peraltro già contenuto, in ragione della sostanziale ammissione degli addebiti minimo edittale.
Ed infatti, sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazion manifestamente illogica, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul riconoscimento delle circos attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv 270986-01) e, in generale, sulla determinazione della pena, specie se inferiore
media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142).
In particolare, poi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenu generiche è congruamente motivato con l’assenza di elementi di segno positi (tanto che non rileva più, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l’incensuratezza dell’imputato: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01).
In sede di merito, come anticipato, s’è ritenuto di valorizzare la co processuale del ricorrente al solo fine di irrogare il minimo edittale, avend Tribunale e Corte d’appello ritenuto che tale dato non fosse ulteriorm rilevante. Trattasi di decisione che non mostra profili di manifesta illogicit vizi motivazionali.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammis segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimen e della sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, nella misur dispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell’inammissibilità ed all’ processuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinaz della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in data 11/11/2024
Il Csigliere estensore 4 7