Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39163 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 22 marzo 2024 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 28 settembre 2024 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile di due diversi reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e altrettanti reati di bancarotta fraudolenta documentale, perché, nella sua qualità
di socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 27 gennaio 2014) e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 18 dicembre 2014), avrebbe distratto il patrimonio e i ricavi economici provento dell’attività d’impresa (rivendendo le merci acquistate ad un prezzo notevolmente inferiore a quello pagato, senza corrispondere quanto dovuto ai fornitori) e avrebbe distrutto o comunque occultato le scritture contabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o arrecare danno ai creditori.
2. Il ricorso si compone di due motivi d’impugnazione.
2.1. Il primo, formulato in termini di violazione di legge e vizio di motivazione, attiene alla ritenuta sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale e deduce che non vi sarebbe prova che i beni (oggetto delle assente distrazioni) siano mai entrati nella disponibilità delle società delle quali era amministratore, essendo queste ultime delle semplici cartiere nell’ambito di un sistema di truffe carosello e non essendo mai stato accertato alcun episodio di vendita sottocosto.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, quanto, in particolare, alla ritenuta eccessività dell’aumento per la continuazione, al giudizio di prevalenza delle circostanze generiche, alla mancata valutazione di evidenti segni di resipiscenza emersi nel corso del dibattimento e, in ultimo ‘ , alla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il secondo.
Al ricorrente sono contestati, per quel che rileva in questa sede, due diversi reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, perché, nella sua diversa qualità rivestita all’interno delle due compagini sociali (socio accomandatario e amministratore), avrebbe distratto il patrimonio e i ricavi economici provento dell’attività d’impresa, rivendendo le merci acquistate ad un prezzo notevolmente inferiore a quello pagato, senza corrispondere quanto dovuto ai fornitori.
Ebbene, la motivazione offerta dalla Corte territoriale, da un canto, pur a fronte di specifico motivo di appello, non affronta in alcun modo il profilo dell’esistenza o meno di vendite sottocosto (la specifica modalità attraverso la quale si sarebbe consumata la distrazione), dall’altro, si riferisce, esplicitamente, non già al reato di bancarotta distrattiva, ma a quello di bancarotta impropria per operazioni dolose, di cui al secondo comma dell’art. 223 della legge fallimentare. Ma le due fattispecie sono radicalmente differenti, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo del coefficiente di partecipazione psichica richiesto.
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Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito (con conseguente lesione dell’interesse dei creditori alla conservazione dell’integrità patrimoniale); viceversa, il reato di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 223 I. fall. è un reato a forma libera ed è integrato da una condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge ed è strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non da una singola condotta, ma da un fatto di maggiore complessità, integrato da una pluralità di atti funzionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed eziologicamente idonei alla causazione del fallimento (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071; Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, Rv. 268207); cosicché non rileva, né è sempre immediatamente percepibile, il compimento di una singola azione dannosa, ma solo, appunto, una pluralità di atti (astrattamente legittimi nella loro dimensione individuale), tra loro funzionalmente concatenati. Ed è solo dalla valutazione sistematica di questi atti che è possibile cogliere la causa concreta dell’operazione posta in essere e, con essa, il pregiudizio subito dalla società.
E la differente struttura oggettiva della fattispecie si riverbera anche, sotto il profilo soggettivo, sulla differente ampiezza della consapevole volontà che deve animare l’agente. Seppur entrambe le fattispecie siano normativamente costruite in termini di dolo generico, per la bancarotta distrattiva si impone di verificare la consapevole volontà di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia e la piena rappresentazione dell’oggettiva pericolosità della condotta (in un’eventuale prospettiva liquidatoria e, quindi, in termini di concreta incidenza sulla consistenza della garanzia patrimoniale offerta ai creditori); per la bancarotta impropria, invece, è necessaria la consapevolezza di porre in essere un’operazione che, concretizzandosi in un abuso o in un’infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini l’astratta prevedibilità della decozione (Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Rv. 265510; Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207).
L’incoerente profilo motivazionale impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente ai delitti di bancarotta patrinnoniale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai delitti di bancarotta patrimoniale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Così deciso il 4 ottobre 2024