Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27471 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile, che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per l’imputato, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 maggio 2023 dalla Corte di appello di Brescia, che – in riforma della sentenza di assoluzione, pronunciata,
all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo – ha condannato NOME NOME per il reato di cui all’art. 223, comma 2, n. 1), legge fall., in relazione all’art. 2621 cod. civ., perché, quale consigliere di amministrazione della società “RAGIONE_SOCIALE” (dal 26 gennaio 2017 al 26 ottobre 2017, data del fallimento), aveva esposto fatti non corrispondenti al vero nel bilancio, in tal modo concorrendo ad aggravare il dissesto della società.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dalla Corte di appello, l’imputato (che faceva parte del consiglio di amministrazione, che aveva approvato il bilancio relativo all’esercizio 2016, e che, in precedenza, aveva ricoperto il ruolo di responsabile finanziario del gruppo societario), nonostante fosse perfettamente consapevole della disastrosa situazione finanziaria delle partecipate, iscriveva, nel bilancio relativo all’esercizio 2016, le partecipazioni della fallita nelle socie controllate al valore di costo, rappresentando, in tal modo, una situazione economica e patrimoniale della società non corrispondente al vero e ciò al fine di occultare lo stato d’insolvenza in cui essa versava e consentire la prosecuzione dell’attività.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 223 legge fall. e 2621 cod. civ.
Sostiene che la Corte di appello non si sarebbe attenuta al principio giurisprudenziale secondo il quale il reato di false comunicazioni sociali, in relazione all’esposizione in bilancio di enunciati valutativi, è configurabile se l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo tale da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.
Nel caso in esame, infatti, verrebbero in rilievo enunciati valutativi da esporre in bilancio e l’imputato si sarebbe attenuto ai principi contabili nazionali e internazionali.
La valutazione del valore delle partecipazioni iscritte a bilancio, infatti sarebbe stata effettuata correttamente. In particolare, la scelta di non procedere alla svalutazione delle partecipazioni, in presenza di un serio piano di risanamento, risponderebbe ai consolidati principi contabili.
Il ricorrente richiama anche le valutazioni dei consulenti tecnici AVV_NOTAIO COGNOME e AVV_NOTAIOssa COGNOME, che hanno affermato che: le svalutazioni delle immobilizzazioni –
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e quindi del valore delle partecipate – vanno effettuate solo in presenza di una perdita durevole di valore; la perdita non è durevole quando gli amministratori come nel caso in esame – abbiano predisposto un piano di risanamento volto al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, con caratteristiche tali da far ritenere che la perdita di valore della partecipazione abbia carattere contingente.
Non sarebbe neppure vero che non fosse stata fatta alcuna svalutazione del valore delle partecipate, atteso che sarebbe stata completamente svalutata la partecipazione in “RAGIONE_SOCIALE“, per più di 2.000.000,00 di euro.
L’unico consulente tecnico che avrebbe mosso rilievi sarebbe stato quello nominato dal pubblico ministero, AVV_NOTAIO COGNOME, che tuttavia non avrebbe fatto riferimento a principi contabili consolidati in campo nazionale o internazionale, ma avrebbe tratto le proprie conclusioni basandosi solo su ragionamenti, ipotesi, previsioni e congetture.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 40 cod. pen., 223 legge fall. e 2621 cod. civ.
2.2.1. Con una prima censura, contesta la sussistenza del nesso di causalità tra le false comunicazioni sociali e il dissesto della società fallita. Secondo i ricorrente, infatti, non vi sarebbe alcun elemento dal quale desumere che l’esposizione, nel bilancio al 31 dicembre 2016, di fatti non veritieri (e in particolar la mancata svalutazione del valore delle partecipazioni) abbia determinato il fallimento della società o ne abbia aggravato il dissesto.
Il ricorrente evidenzia che il bilancio al 31 dicembre 2016 era stato approvato il 6 luglio 2017 e cioè tre mesi dopo la presentazione dell’istanza di fallimento, che era stata depositata dalla Procura di Bergamo il 3 aprile 2017. Da tale elemento, sarebbe logicamente desumibile che la società, già alla data del 3 aprile 2017, versasse in uno stato di insolvenza. Sarebbe, pertanto, illogico ritenere che la presunta condotta illecita potesse causare il dissesto, atteso che essa era stata posta in essere successivamente al manifestarsi dello stato di insolvenza della fallita.
Illogico sarebbe anche ritenere che la condotta dell’imputato possa, in ogni caso, avere aggravato lo stato di dissesto della fallita, atteso che le conseguenze legate alla presunta condotta illecita dell’imputato sarebbero legate a un aumento di passivo di qualche centinaio di migliaia di euro, a fronte delle rilevantissime perdite già conclamate e precedenti all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.
2.2.2. Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia che, nel caso di mancato annullamento della sentenza impugnata, si giungerebbe a un contrasto di
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giudicati. L’imputato, infatti, sarebbe l’unico componente del consiglio di amministrazione della società fallita a essere condannato per bancarotta fraudolenta legata al fallimento della “RAGIONE_SOCIALE“, poiché gli altri son stati ritenuti esenti da responsabilità penale.
2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 223 legge fall. e 2621 cod. civ.
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe ritenuto provato l’elemento soggettivo del reato sulla base del testo di alcuni messaggi di posta elettronica, ritenendo che da essi emergesse la consapevolezza dell’inattendibilità delle previsioni del piano di risanamento e dello stato di insolvenza delle partecipate, con conseguente obbligo di procedere integralmente alla svalutazione del loro valore in bilancio. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, con tale motivazione, la Corte di appello avrebbe palesemente violato i principi giurisprudenziali in materia, ritenendo provato il dolo generico «in re ipsa», in base alla mera violazione delle norme contabili sull’esposizione delle voci in bilancio.
Il ricorrente sostiene che, in ogni caso, i messaggi di posta elettronica utilizzati dalla Corte di appello per sostenere la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato non si riferirebbero alla situazione contabile e finanziaria della fallita nel corso dell’anno 2016, periodo temporale di riferimento del bilancio incriminato, quanto piuttosto alla situazione nel corso dell’anno 2017, che avrebbe dovuto essere oggetto di rappresentazione di un differente bilancio, nella realtà mai approvato per intervenuto fallimento della società.
Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che, nel fascicolo processuale, sarebbero presenti «numerosi elementi» (quali a esempio alcuni messaggi di posta elettronica) che dimostrerebbero l’assenza di dolo non solo nella forma del dolo specifico, come richiesto dalla norma incriminatrice, ma anche nella forma del dolo generico.
AVV_NOTAIO, per la parte civile, ha presentato una memoria scritta, con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso.
All’udienza del 10 aprile 2024 si è svolta la trattazione orale del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
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1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La tesi del ricorrente – secondo la quale l’imputato, nel redigere il bilancio, si sarebbe attenuto ai consolidati principi contabili – risulta smentita dai dat oggettivi evidenziati dai giudici di merito.
Va premesso che, come già affermato da questa Corte, in linea di principio, il criterio di valutazione più corretto per le partecipazioni in società controllate e collegate è rappresentato dal metodo del patrimonio netto, in quanto queste sono possedute non solo allo scopo di trarre i frutti diretti dell’investimento (i dividendi ma soprattutto, sul piano quantitativo, per la cointeressenza al risultato d’esercizio e alla consistenza patrimoniale della partecipata e, sul piano gestionale, per la possibilità di influire in modo dominante (società controllata), oppure in modo notevole (società collegata), sulle decisioni della partecipata (Sez. 5, n. 36012 del 14/07/2022, Santi, n.m.).
Per queste partecipazioni, il criterio del costo, «pur previsto di default nella valutazione economica delle partecipazioni, può astrattamente pregiudicare una corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, in quanto non consente, al lettore, di percepire l’effettivo valore della partecipazione ed il suo andamento diacronico». Alla fine di ogni esercizio, pertanto, «la valutazione ottenuta in applicazione del criterio del costo deve essere messa a raffronto con il valore risultante dall’adozione alla medesima data del metodo del patrimonio netto, nell’ipotesi in cui l’impresa sia tenuta a redigere il bilancio consolidato, oppure al valore corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata, qualora non vi sia l’obbligo di redigere il bilancio consolidato». Laddove dal raffronto emerga che il valore della partecipazione sia inferiore al costo e la perdita di valore sia da ritenersi durevole, nasce l’obbligo di rettificare il valore indicato (Sez. 5, 36012 del 14/07/2022, Santi, n.m.).
Nel caso di specie, come evidenziato dai giudici di merito, il fatturato del gruppo era già sceso da 39 milioni a 13 milioni e le società avevano “perso” molti appalti con aziende private e tutti i principali appalti con le RAGIONE_SOCIALE, che mai sarebbero stati “recuperati”, almeno in tempi ragionevoli. Le partecipate non solo avevano perso di redditività, ma presentavano anche un patrimonio netto negativo e il piano pluriennale predisposto era «aleatorio» e si scontrava con gli evidenti dati economici delle società, oltre che con la già presentata istanza di fallimento (cfr., in particolare, pagine 21 e 22 della sentenza impugnata).
Con motivazione immune da vizi logici, la Corte territoriale ha, dunque, concluso che – tenuto conto della grave situazione economica e finanziaria delle controllate e in assenza di oggettivi elementi di segno contrario (in assenza, in particolare, di un piano industriale di recupero concreto e ragionevolmente
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realizzabile) – doveva ritenersi che, nel breve periodo, non si sarebbero potuti ragionevolmente produrre positivi risultati economici, recuperando la situazione di grave squilibrio. Doveva, pertanto, ritenersi precluso il ricorso all’applicazione del criterio del costo.
1.2. Il secondo motivo, in tutte le censure nelle quali si articola, è infondato.
1.2.1. La prima censura, con la quale il ricorrente sostiene che non sussisterebbe il nesso di causalità tra le false comunicazioni contestate all’imputato e il dissesto della società, non è fondata.
Con il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 è stata riscritta la fattispecie dell bancarotta “da reato societario” e il dissesto è stato configurato come evento del reato. Non occorre, però, che la commissione del fatto integrante l’illecito societario sia l’unica causa del dissesto, essendo sufficiente che abbia concorso a produrlo. L’efficacia causale del “reato societario”, cioè, non è esclusa dal concorso nel dissesto di altre cause.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che rilevano anche le condotte successive all’intervenuto dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegata dall’art. art. 41 cod. pen., che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l’evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione), assegnano influenza a ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato.
Non interrompono il nesso di causalità tra condotta ed evento, dunque, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente, valendo la disciplina del concorso di cause di cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione dolosa abbia cagionato soltanto l’aggravamento di un dissesto già in atto.
Con particolare riferimento al falso in bilancio, questa Corte ha specificamente affermato che «integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell’amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare la esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell’attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l’evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto» (Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 261759; Sez. 5, n. 42272 del 13/06/2014, COGNOME, Rv. 260394; Sez. 5, n. 1754 del 20/09/2021, COGNOME, Rv. 282537).
Il nesso causale tra la falsa attestazione e il dissesto, dunque, è ravvisabile non solo in presenza di condotte che incidono direttamente sulla consistenza patrimoniale della fallita, ma anche quando la falsa rappresentazione, avendo
avuto come risultato quello di rendere indiscernibile l’esistenza di consistenti perdite nell’attività patrimoniale, ha permesso la prosecuzione dell’attività d’impresa, in assenza di interventi di ricapitalizzazione, con conseguente accumulo di ulteriori perdite. E ciò anche ove la condotta degli amministratori si sovrapponga (in applicazione del principio di cui all’art. 41 c.p. e della naturale progressione del fenomeno economico) a una situazione economica e patrimoniale di irreversibile decozione già maturata (Sez. 5, n. 16259 del 04/03/2010, Chini, Rv. 247254).
Nel caso in esame, la Corte di appello si è attenuta agli esposti principi e ha rappresentato un aggravamento del dissesto, conseguente alle condotte dell’imputato, ben più grave di quello indicato dal ricorrente (cfr. pagine 24 e 25 della sentenza impugnata).
1.2.2. La seconda censura, con la quale il ricorrente prospetta un possibile contrasto tra giudicati, è inammissibile.
In primo luogo, essa si presenta del tutto generica, essendosi il ricorrente limitato ad affermare che l’imputato sarebbe l’unico componente del consiglio di amministrazione della società fallita a essere condannato per bancarotta fraudolenta, in relazione al fallimento della “RAGIONE_SOCIALE“.
La responsabilità penale, infatti, è personale e svariati possono essere i motivi che possono avere determinato un differente giudizio in ordine alla condotta tenuta dai diversi componenti del consiglio di amministrazione.
Sotto altro profilo, va evidenziato che, nel nostro ordinamento processuale, la sentenza passata in giudicato ha soltanto un’efficacia preclusiva nei confronti del medesimo imputato e quanto al medesimo fatto. Da ciò consegue che in un processo contro altri imputati, il giudice può accertare nuovamente il medesimo fatto storico e può ritenere che sia stato commesso con diverse modalità o perfino che non sia esistito, mancando il requisito del “medesimo imputato”.
Nel nostro codice di rito, non sussistono rimedi sul contrasto sostanziale di giudicati formatisi per imputati diversi, seppur attinenti allo stesso fatto. Non esiste nemmeno una disciplina in ordine all’efficacia del giudicato nell’ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene per i rapporti fra il giudizio civile, amministrativo e disciplinare. L’art. 238 bis cod. proc. pen., sebbene consenta l’acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, dispone, tuttavia, che siano valutate a norma degli artt. 197 e 192 comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14096 del 16/01/2007, COGNOME, Rv. 236142; Sez. 6, n. 5513 del 04/03/1996, Barletta, Rv. 204983; Sez. 1, n. 13235 del 10/02/1986, COGNOME, Rv. 174394).
1.3. Il terzo motivo è inammissibile.
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La prima censura, secondo la quale la Corte di appello avrebbe ritenuto provato il dolo generico in base alla mera violazione delle norme contabili sull’esposizione delle voci in bilancio, è manifestamente infondata.
La Corte di appello, invero, ha ampiamento motivato in ordine all’elemento soggettivo, evidenziando come l’imputato fosse consapevole non solo del reale valore delle partecipazioni, ma anche della grave situazione della società, che, d’altronde, era resa palese dalla pendenza – al momento dell’approvazione del bilancio – dell’istanza di fallimento, avanzata dal pubblico ministero. Ha sì valorizzato il contenuto di alcuni messaggi di posta elettronica, ma solo per trarre conferma della circostanza che l’imputato fosse consapevole dell’inattendibilità delle previsioni del piano economico predisposto (cfr. pagine 22 e ss. della sentenza impugnata).
Le restanti censure, con le quali il ricorrente tende a valorizzare taluni elementi per contestare la sussistenza del dolo, sono completamente versate in fatto.
Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un’inammissibile rivalutazione dei fatti. Al riguardo deve essere ribadito che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME),
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente