Ricorso in Cassazione? Attenzione alla firma: il ruolo dell’avvocato non iscritto all’albo speciale
Nel complesso mondo della procedura penale, i requisiti formali non sono semplici cavilli, ma garanzie fondamentali per il corretto funzionamento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 32084/2024, ribadisce un principio cruciale: la necessità che il ricorso sia firmato da un avvocato non iscritto all’albo speciale rende l’atto inammissibile. Questa pronuncia chiarisce che tale regola non ammette deroghe, neppure in circostanze particolari come la conversione di un appello in ricorso.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza del Giudice di Pace. Giunto all’esame della Suprema Corte, il collegio ha immediatamente rilevato un vizio insanabile. I motivi di impugnazione erano stati proposti e sottoscritti da un difensore che, pur essendo un avvocato, non risultava iscritto nell’albo speciale che abilita al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, come la Corte di Cassazione.
La Questione dell’Avvocato non Iscritto all’Albo Speciale
Il cuore della questione giuridica risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non sono sottoscritti da un difensore abilitato a esercitare davanti alle giurisdizioni superiori.
La difesa ha tentato di sostenere una tesi interessante: l’atto originario era stato presentato come un appello, e solo successivamente ‘convertito’ in ricorso per cassazione. Secondo questa linea, la rigidità della norma non dovrebbe applicarsi. Tuttavia, la Corte ha respinto fermamente questa interpretazione, allineandosi a una giurisprudenza consolidata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità basandosi su principi chiari e consolidati. In primo luogo, ha riaffermato la perentorietà dell’art. 613 c.p.p., che non prevede eccezioni. La sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto all’albo speciale è un requisito di validità essenziale.
In secondo luogo, i giudici hanno specificato che la conversione dell’appello in ricorso non sana il vizio originario. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che consentire una deroga in questi casi creerebbe una disparità di trattamento. Si finirebbe per favorire chi ha erroneamente qualificato l’impugnazione, eludendo obblighi che sono invece sanzionati per chi, correttamente, presenta sin dall’inizio un ricorso per cassazione. Citando precedenti specifici, la Corte ha sottolineato che non è prevista alcuna deroga alla regola generale per il caso di appello convertito in ricorso.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Sulla base di queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza non è stata solo la mancata analisi nel merito della questione, ma anche una condanna per la parte ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la persona è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro quattromila alla cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito: la scelta del difensore e la verifica delle sue qualifiche specifiche per ogni grado di giudizio sono passaggi fondamentali per evitare conseguenze procedurali e finanziarie gravose.
Cosa succede se un ricorso per cassazione è firmato da un avvocato non iscritto all’albo speciale?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La legge, specificamente l’articolo 613 del codice di procedura penale, richiede che l’atto sia sottoscritto da un difensore abilitato a patrocinare davanti alle giurisdizioni superiori, pena la nullità.
La regola cambia se l’atto era un appello poi ‘convertito’ in ricorso?
No, la regola non cambia. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di firma da parte di un avvocato abilitato vale anche in caso di appello convertito in ricorso, per evitare che vengano eluse le norme procedurali.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità per questo motivo?
Oltre alla mancata discussione del merito del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32084 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 32084 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza dell’11/09/2023 (depositata 1’11/12/2023) del Giudice di Pace di Scalea; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso di COGNOME NOME; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che i motivi sono stati proposti da difensore non iscritto all’albo speciale Corte di cassazione;
considerato che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell’albo speciale determina ex art. 613 cod. proc. pen. la inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19023 del 15/03/2017, Mazei, Rv. 26969001);
osservato che non rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazion giacché secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “alla regola secondo cui il rico per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscri nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni s non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebb elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati pe
abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione” (ex multis Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 25800001; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, COGNOME, Rv. 26969001);
osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la consegue condanna, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processual al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15/05/2024