Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23881 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23881 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATTENNI NOME nato a ROMA il 08/01/1988
avverso la sentenza del 02/12/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso, così qualificato dalla Corte di appello, risulta presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria;
che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale del Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile;
che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010) ha assegnato portata generale alla norma, in quanto destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell’albo speciale in ragione del livello tecnico richiesto per redazione dell’atto;
che, ulteriormente, occorre segnalare che la disposta conversione dell’originario appello, qualificato come ricorso in cassazione dalla Corte di appello, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del ricorrente;
che la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente evidenziato l’impossibilità di realizzare sanatorie postume dell’originaria inammissibilità del gravame, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen., non risente dell’applicazione del principio di conversione o di qualificazione giuridica dell’impugnazione, espresso dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; tanto, in ragione del fatto che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito, sì da impedire la sostanziale elusione dell’art. 613 cod. proc. pen., e costituisce espressione del principio della conservazione degli atti, ispirandosi ad un favor impugnationis che, tuttavia, non può comportare, come ribadito da consolidato indirizzo ermeneutico, lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20/03/2025.