Ricorso in Cassazione? Attenzione alla firma: il ruolo decisivo dell’avvocato cassazionista
Nel complesso mondo della procedura penale, le regole formali non sono semplici tecnicismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di un requisito cruciale per adire al massimo organo della giurisdizione: l’assistenza di un avvocato non cassazionista può determinare l’immediata fine del percorso di impugnazione. Questo principio si rivela inderogabile, anche di fronte a tentativi di ‘salvataggio’ procedurale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero. L’indagata, legale rappresentante di una società, si opponeva a tale misura presentando una richiesta di riesame al Tribunale della Libertà di Milano. Quest’ultimo, tuttavia, respingeva la richiesta, confermando la validità del sequestro. Non arrendendosi, l’indagata, tramite il proprio difensore, decideva di impugnare anche questa decisione, presentando un atto di appello.
La Decisione della Cassazione e il Triplice Vizio del Ricorso
L’atto di impugnazione giunto al vaglio della Suprema Corte viene dichiarato inammissibile. I giudici rilevano non uno, ma ben tre vizi procedurali che, sommandosi, rendono impossibile l’esame nel merito della questione.
1. Errore sul Mezzo di Impugnazione
Il primo errore, fondamentale, è stata la scelta dello strumento processuale. Contro le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame in materia di sequestro (ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p.), la legge non prevede l’appello, bensì il ricorso per cassazione. Presentare un ‘appello’ è stato, quindi, un errore di base.
2. Motivi di Merito e non di Legittimità
Il secondo vizio riguarda la sostanza dei motivi addotti. L’atto di impugnazione conteneva argomentazioni ‘di puro merito’, volte a una riconsiderazione dei fatti, senza denunciare specifiche violazioni di legge. Il ricorso in Cassazione, invece, è un giudizio ‘di legittimità’, in cui la Corte non può rivalutare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme di diritto.
3. Il Ruolo dell’Avvocato non Cassazionista: L’Errore Fatale
Il terzo e decisivo motivo di inammissibilità, che assorbe e supera i precedenti, riguarda la qualifica del difensore. L’atto è stato sottoscritto da un legale non iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questo vizio è considerato talmente grave da non poter essere sanato.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel motivare la propria decisione, si sofferma sul punto dirimente della qualifica del difensore. L’articolo 613 del codice di procedura penale è esplicito: il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’albo speciale. I giudici chiariscono che il principio di ‘conversione’ dell’impugnazione (che in teoria potrebbe trasformare un appello errato in un corretto ricorso) non può operare per sanare questo specifico difetto. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 42385/2019), la Corte afferma che la sottoscrizione da parte di un avvocato non cassazionista rende l’atto irrimediabilmente inammissibile. La ragione di tale rigore risiede nella necessità di garantire un elevato standard di professionalità e competenza tecnica nel rivolgersi al giudice di ultima istanza, la cui funzione è quella di assicurare l’uniforme interpretazione della legge.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre una lezione chiara: nel processo penale, la forma è sostanza. Sbagliare il mezzo di impugnazione o il contenuto dei motivi può essere fatale, ma affidarsi a un difensore privo della necessaria abilitazione per il giudizio di cassazione è un errore che non ammette rimedi. Per il cittadino, ciò si traduce nella necessità di verificare sempre che il proprio legale possieda le qualifiche specifiche per il grado di giudizio che si intende affrontare. Per gli avvocati, è un monito a operare sempre entro i confini della propria abilitazione professionale. La conseguenza di tale errore non è solo la fine del processo, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tre motivi principali: 1) è stato presentato come ‘appello’ anziché come ‘ricorso per cassazione’, che è l’unico mezzo previsto dalla legge in questo caso; 2) i motivi erano di merito e non di diritto; 3) l’atto è stato sottoscritto da un avvocato non iscritto all’albo speciale dei cassazionisti, un vizio considerato insanabile.
È possibile ‘correggere’ un atto di appello errato e trasformarlo in un ricorso per cassazione?
In linea generale, il principio di conversione del mezzo di impugnazione può operare. Tuttavia, come chiarisce l’ordinanza, tale principio non può sanare il vizio derivante dalla sottoscrizione dell’atto da parte di un avvocato non abilitato al patrocinio in Cassazione. Questo difetto rende l’atto inammissibile a prescindere.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12083 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12083 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 04/02/1988
avverso l’ordinanza del 04/10/2024 del TRIB. LIBERTA di MILANO
dato avviso alle parti•
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con ordinanza del 4/10/2024 il Tribunale del riesame di Milano rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da NOME COGNOME quale legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal locale Pubblico Ministero il 14/9/2024.
Rilevato che l’indagata propone appello al Tribunale, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, con i conseguenti provvedimenti di legge.
Rilevato che l’appello è inammissibile, in quanto contro le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. (quale è quella qui impugnata) è possibile proporre soltanto il ricorso per cassazione.
Rilevato che la stessa impu g nazione è proposta proprio q uale atto di appello, con ar g omenti di puro merito e senza dedurre alcuna violazione di le gg e ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.
Rilevato, ancora, che un’eventuale conversione dell’atto in ricorso non sarebbe ammissibile, in q uanto proposto da un avvocato – NOME COGNOME del foro di Roma – non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
5.1. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l’impugnazione sia stata erroneamente presentata quale atto di appello cautelare ; per costante e condiviso orientamento di le g ittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, COGNOME, Rv. 177108).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pa g amento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025
Il GLYPH liere estensore
Il Presidente