Avvocato non cassazionista: le conseguenze sul ricorso
Nel complesso mondo della giustizia, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie essenziali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: un ricorso davanti alla Suprema Corte è nullo se proposto da un avvocato non cassazionista. Questo caso evidenzia come la qualifica specifica del difensore sia un requisito imprescindibile per l’accesso al più alto grado di giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una sentenza del Giudice di Pace di Palermo, che aveva dichiarato un individuo responsabile del reato previsto dall’art. 689 del codice penale, condannandolo a una pena pecuniaria. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto appello tramite il suo difensore.
Tuttavia, in base a specifiche norme procedurali (art. 37 del d.lgs. 274/2000), l’appello è stato convertito in un ricorso per cassazione da un’ordinanza del Tribunale di Palermo. A questo punto, il fascicolo è giunto all’esame della Suprema Corte.
Il ruolo dell’avvocato non cassazionista e il vizio procedurale
Il cuore della questione non risiede nel merito della condanna, ma in un vizio puramente procedurale. Il ricorso per cassazione, anche quando deriva dalla conversione di un appello, deve rispettare tutti i requisiti di ammissibilità previsti per questo tipo di impugnazione. Uno dei requisiti più importanti è che l’atto sia sottoscritto da un avvocato iscritto all’apposito albo speciale dei cassazionisti.
Nel caso di specie, il difensore che aveva presentato l’appello iniziale, poi convertito, non possedeva tale qualifica. La Corte di Cassazione, richiamando un suo orientamento ormai consolidato, ha sottolineato che la riqualificazione dell’impugnazione da parte del giudice di merito impone che l’atto soddisfi i requisiti di forma e sostanza del nuovo mezzo processuale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, senza necessità di udienza. La motivazione è netta e inequivocabile: l’inammissibilità deriva direttamente dal fatto che il ricorso è stato proposto da un avvocato non iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
I giudici hanno citato precedenti conformi, rafforzando l’idea che non vi siano eccezioni a questa regola. La mancanza della speciale abilitazione del difensore costituisce un vizio insanabile che impedisce alla Corte di esaminare nel merito le ragioni del ricorrente.
Le Conclusioni
La decisione ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una somma di 4.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per ogni specifico grado di giudizio. La scelta di un avvocato non cassazionista per un procedimento che può arrivare dinanzi alla Suprema Corte può compromettere irrimediabilmente l’esito della causa, a prescindere dalla fondatezza delle proprie ragioni.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato che ha proposto l’impugnazione non era iscritto all’albo speciale dei cassazionisti, un requisito fondamentale per poter patrocinare davanti alla Corte di Cassazione.
Cosa accade se un appello viene convertito in ricorso per cassazione?
Quando un appello viene convertito, l’atto deve possedere tutti i requisiti formali e sostanziali propri del ricorso per cassazione. Tra questi, vi è l’obbligo che sia proposto e sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45653 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 45653 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 del GIUDICE DI PACE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 16/09/2022, il Giudice di pace di Palermo dichiarava NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 689 cod. pen. e lo condannava alla pena pecuniaria di giustizia.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto appello l’imputato, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, appello convertito in cassazione ai sensi dell’art. 37 del d. Igs. n. 274 del 2000, giusta ordinanza del Tribunale di Palermo del 13/09/2023.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da avvocato non iscritto all’albo dei cassazionisti; invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l’appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, Sentenza n.
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35830 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256835 – 01; conf. Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208 – 01).
L’inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/10/2023.