Avvocato non cassazionista: quando il ricorso è destinato all’inammissibilità
Nel complesso mondo della procedura penale, i requisiti formali non sono semplici dettagli burocratici, ma pilastri che garantiscono la correttezza e la validità del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, evidenziando le gravi conseguenze che possono derivare dalla scelta di un avvocato non cassazionista per un ricorso davanti alla Suprema Corte. Questo caso dimostra come un errore procedurale possa precludere l’esame nel merito di una questione, portando a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie.
Il caso in esame: da appello a ricorso inammissibile
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale per una violazione del Codice della Strada. La formula assolutoria era ‘perché il fatto non è previsto dalla legge come reato’. Nonostante l’esito favorevole, la difesa dell’imputato decideva di impugnare la sentenza, non per contestare l’assoluzione, ma per ottenere una declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, un esito potenzialmente più vantaggioso.
L’atto veniva proposto come appello, ma, trattandosi di una sentenza inappellabile, veniva correttamente convertito in ricorso per cassazione. Tuttavia, proprio in questa fase è emerso un vizio fatale: l’impugnazione era stata redatta e sottoscritta da un difensore non iscritto all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Il ruolo cruciale dell’avvocato non cassazionista nella decisione
Il cuore della questione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, comunemente noto come avvocato cassazionista. La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha sottolineato che questo requisito è inderogabile.
La difesa non può aggirare questa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorso derivi dalla conversione di un atto di appello erroneamente proposto. La giurisprudenza citata nell’ordinanza è costante su questo punto: i requisiti formali previsti per il ricorso per cassazione devono essere rispettati in ogni caso, indipendentemente da come si è arrivati a tale fase processuale.
Le motivazioni della decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su un principio di rigore formale. L’iscrizione all’albo speciale non è una mera formalità, ma una garanzia di specifica competenza e professionalità, ritenuta necessaria per poter agire correttamente dinanzi al massimo organo giurisdizionale. La sottoscrizione dell’atto da parte di un avvocato non cassazionista integra un vizio insanabile che porta direttamente all’inammissibilità.
La Corte ha ribadito che questa regola vale ‘anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte’. Di conseguenza, l’eccezione della difesa non ha trovato accoglimento e il ricorso è stato respinto senza nemmeno entrare nel merito della richiesta di prescrizione.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è per i cittadini: è fondamentale verificare sempre che il proprio legale possieda le qualifiche necessarie per il grado di giudizio che si intende adire. Un errore in questa fase può vanificare le proprie ragioni e comportare costi aggiuntivi. La seconda è per gli operatori del diritto: il rispetto delle norme procedurali è assoluto, specialmente nei gradi più alti di giudizio. La Corte di Cassazione, con questa decisione, conferma che non ci sono scorciatoie e che l’inderogabilità dei requisiti formali è un principio cardine del sistema. La conseguenza per il ricorrente non è stata solo la mancata valutazione della sua istanza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato redatto e sottoscritto da un avvocato non iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, un requisito formale obbligatorio previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
La conversione dell’appello in ricorso per cassazione ha influito sulla decisione?
No, non ha influito. La Corte ha chiarito che il requisito della sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista si applica anche quando il ricorso per cassazione è il risultato della conversione di un atto di appello erroneamente proposto in primo luogo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42122 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2016 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
le parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre , tramite il difensore, AVV_NOTAIO avverso la sente.oza in epigrafe indicata, con la quale era stato assolto dalla fattispecie di cui all’art. 116, commi I e 13, cod. strada perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La difesa censura la sentenza impugnata, richiedendo la declaratoria di estinzione dei reato per intervenuta prescrizione.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod proc. pen.) e inammissibile.
Dalla consultazione dell’elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l’avvocato predetto, difensore di fiducia dell’imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l’impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impucinazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 dei 13/11/2013, COGNOME, Rv: 253009; Sez. 3, n. 2933 del 14/07/1998, COGNOME, Pv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208, quanto all’inderogabilità dei requisiti formali all’uopo previsti).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 17 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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