Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38125 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38125 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOZZOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 del TRIBUNALE di MANTOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso – così convertito l’originario appello dalla Corte territoriale – avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova in data 19 novembre 2024, che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186 cod. strada;
rilevato che il ricorso risulta presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all’RAGIONE_SOCIALE dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; in tal senso depone l’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo il quale l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della Corte di cassazione;
considerato che la regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non è derogata per il caso di appello convertito in ricorso (cfr. Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119 – 01); verrebbero altrimenti elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, gli obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione (Sez. 4, n. 35717 del 29/05/2024, COGNOME, non mass; Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285990 – 01; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208 – 01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000 – 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256835 – 01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256998 – 01).
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025