Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38598 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38598 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2019 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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NOME COGNOME ricorrep -eir -assffrrerrit avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la il Tribunale lo ha condannato alla pena di € 4.000,00 di ammenda, per il reato di cui a comma 2, d.lgs.152/2006, per aver, in qualità di titolare dell’impresa individuale abbandonato uni ingente quantità di rifiuti di varia natura in modo incontrollato immetteva nelle acque superficiali o sotterranee.
Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo, lamenta vizio di motiva ordine all’affermazione della responsabilità del reato. Con il secondo, lamenta il din circostanze attenuanti generiche, facendo richiesta della non menzione della conda certificato del casellario giudiziale.
Il ricorso è inammissibile. A LA/t .4414f eto,, , , k, t n ,,Q il t eu LItZt., / e n kt,tkrt..~ ,tAA. 1, v A Ltm.vc 2 h Voi I 14 ‘ 14 49.?../1.-t. L AVV_NOTAIO, the ha sottodcritto lì ricorso, non risulta iscritta nell’albo ‘t – i ek-pft et, u cui all’art.613 cod. proc .pen. A nulla rileva ZEW:IMppellolstUIZT convertito in ric cassazione.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che “alla regola secondo cui i per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscr speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni su prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebb favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbi l’esatto mezzo di impugnazione” (cfr. ex multis Sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proced consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, d euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/09/2025
Il consigliere estensore
Il Presidente