Ricorso in Cassazione: l’Errore Fatale dell’Avvocato non Cassazionista
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è una fase delicata e complessa del processo penale, dove i requisiti formali sono stringenti e inderogabili. Un errore procedurale può costare caro, non solo in termini di esito del giudizio, ma anche economicamente. Un caso emblematico è quello di un ricorso presentato da un avvocato non cassazionista, come analizzato dall’ordinanza n. 36651/2024 della Suprema Corte, che sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi a un professionista abilitato.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Rovereto, che aveva condannato un imputato alla sola pena pecuniaria. L’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, proponeva un atto di impugnazione, qualificato inizialmente come appello e successivamente convertito in ricorso per Cassazione. Tuttavia, la Corte ha rilevato un vizio formale insuperabile che ha precluso l’esame del merito della questione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel vivo delle doglianze sollevate dall’imputato, ma si è fermata a una verifica preliminare di natura puramente procedurale. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Mancata Iscrizione dell’Avvocato non Cassazionista
La ragione fondamentale dell’inammissibilità risiede in un requisito essenziale per poter patrocinare dinanzi alla Suprema Corte: l’iscrizione del difensore nell’apposito albo speciale dei Cassazionisti. Nel caso di specie, è emerso dalla certificazione in atti che l’avvocato incaricato, pur essendo regolarmente iscritto all’ordine di Trento, non possedeva la qualifica di avvocato non cassazionista, ovvero non era abilitato a esercitare davanti alle giurisdizioni superiori.
La legge processuale penale, all’articolo 616 del codice di procedura penale, stabilisce chiaramente le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso. Oltre alla condanna alle spese processuali, è prevista l’imposizione di una sanzione pecuniaria. La Corte ha ritenuto di applicare tale sanzione poiché non ha ravvisato un’assenza di colpa da parte del ricorrente nella causazione dell’inammissibilità, richiamando un principio consolidato dalla Corte Costituzionale. La scelta del difensore è una responsabilità della parte, che deve accertarsi delle qualifiche del professionista a cui si affida, specialmente per un grado di giudizio così specialistico.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la difesa tecnica davanti alla Corte di Cassazione richiede una specifica abilitazione professionale. L’inammissibilità del ricorso presentato da un avvocato non cassazionista non è un mero formalismo, ma una regola posta a garanzia della qualità e della serietà del giudizio di legittimità. Per il cittadino, la lezione è chiara: prima di intraprendere un ricorso in Cassazione, è indispensabile verificare che il proprio legale sia iscritto all’albo speciale. Un errore di questo tipo non solo rende vana l’impugnazione, ma comporta anche un significativo esborso economico, trasformando un tentativo di far valere le proprie ragioni in un ulteriore pregiudizio.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore che lo ha proposto non era iscritto all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione (Cassazionisti).
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
È sufficiente essere un avvocato per poter presentare un ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. L’ordinamento richiede una qualifica specifica: l’avvocato deve essere iscritto all’albo speciale dei Cassazionisti. La mancanza di tale requisito comporta l’inammissibilità dell’atto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36651 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di ROVERETO
L dato avviso alle – P7 – 73
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’impugnazione – qualificata come “atto di appello” e poi convertita in ricorso per cassazione essendo stata inflitta dal Tribunale di Rovereto la sola pena pecuniaria – proposta nell’interesse di NOME per il ministero del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO del foro di Trento, è inammissibile perché l’indicato difensore non è iscritto all’RAGIONE_SOCIALE dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.