Avvocato non Cassazionista: Il Ricorso è Inammissibile
Nel complesso mondo della giustizia, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma pilastri che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: un ricorso presentato alla Suprema Corte deve essere sottoscritto da un avvocato non cassazionista abilitato, pena una declaratoria di inammissibilità con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
La Vicenda Processuale
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Cremona, che aveva condannato un imputato alla pena di mille euro di ammenda per un reato previsto dalla legge sulle armi (art. 4, L. 110/1975). La sentenza includeva il beneficio della sospensione condizionale della pena e la confisca di alcuni oggetti sequestrati.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la pena pecuniaria. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato sottoscritto da un difensore che, al momento della presentazione, non risultava iscritto nell’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il Principio di Diritto: Le Conseguenze di un Ricorso Firmato da un Avvocato non Cassazionista
La questione giunta all’esame della Suprema Corte è di natura puramente procedurale, ma di importanza cruciale. La legge, in particolare l’articolo 613 del codice di procedura penale, stabilisce chiaramente che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Questo requisito non è una formalità superflua. Esso garantisce che la difesa tecnica dinanzi alla più alta giurisdizione sia affidata a professionisti che possiedono una specifica e comprovata competenza, necessaria per affrontare le complesse questioni di legittimità tipiche del giudizio di cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e senza alcuna possibilità di sanatoria. I giudici hanno sottolineato che la mancanza di iscrizione del difensore nell’albo speciale costituisce un “vizio originario dell’atto”. Questo difetto rende l’impugnazione inidonea a perseguire la sua finalità processuale e osta alla valida instaurazione del giudizio.
Basandosi sull’articolo 591 del codice di procedura penale, la Corte ha affermato che questa mancanza è una causa di inammissibilità che assorbe ogni altra possibile valutazione. Inoltre, richiamando l’articolo 610, comma 5-bis, i giudici hanno potuto dichiarare l’inammissibilità senza le consuete formalità di procedura, proprio perché il vizio era evidente e non sanabile.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata duplice:
1. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna del ricorrente al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che la legge prevede per i casi di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: L’Importanza della Scelta del Difensore
Questa decisione evidenzia un aspetto fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione: la scelta del difensore è un passo decisivo. Affidarsi a un avvocato non cassazionista per un ricorso in Cassazione non solo rende l’impugnazione destinata al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La professionalità e l’abilitazione specifica del legale non sono optional, ma requisiti essenziali per accedere al giudizio di legittimità e per tutelare efficacemente i propri diritti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’atto di impugnazione è stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha esaminato il merito della questione?
No, la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione (ovvero la contestazione sulla pena). L’inammissibilità per un vizio formale, come la mancanza di abilitazione del difensore, impedisce qualsiasi valutazione sul contenuto del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33904 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33904 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
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sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
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avverso la sentenza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di CREMONA
p ok -,1 dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cremona ha condanNOME NOME COGNOME alla pena di euro mille di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, riconosciuta l’ipotesi di cui all’art. comma 3 legge cit., con il beneficio della sospensione condizionale e la confisca dei manganelli in sequestro.
Considerato che l’impugnazione avverso il descritto provvedimento, proposta dalla difesa in data 8 settembre 2023 (cfr. appello a firma dell’AVV_NOTAIO) relativa a pena pecuniaria, è sottoscritta da difensore che non è risultato iscritto tra gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte.
Ritenuto che detta impugnazione, dunque, deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. per l’assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell’atto.
Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale con vizio originario dell’atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.
Ritenuto che ne discende l’inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 1° luglio 2024
Il Consigliere estensore
Pkesidente