Avvocato non Cassazionista: Quando un Errore Formale Costa Caro
Nel complesso mondo della giustizia, i dettagli formali possono avere un peso decisivo sull’esito di una controversia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo dimostra chiaramente, evidenziando le conseguenze fatali di un ricorso presentato da un avvocato non cassazionista. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti con le specifiche abilitazioni richieste per ogni grado di giudizio.
Il Caso: Dalla Condanna per Sicurezza sul Lavoro al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine dalla condanna inflitta dal Tribunale di Genova al datore di lavoro di una palestra per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo il D.Lgs. 81/2008. Ritenendo ingiusta la sentenza, l’imputato decideva di impugnarla, affidandosi al suo difensore di fiducia per la redazione e la sottoscrizione del ricorso per cassazione.
Tuttavia, proprio questo passaggio si è rivelato un errore cruciale che ha precluso alla Corte Suprema di entrare nel merito della questione.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si è basata sulla fondatezza o meno dei motivi di ricorso, ma su un vizio procedurale insuperabile: il difensore che ha redatto e firmato l’atto non era iscritto all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori.
Di conseguenza, la condanna di primo grado è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo Cruciale dell’avvocato non cassazionista
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 613 del Codice di procedura penale, che stabilisce in modo inequivocabile i requisiti di forma per il ricorso in Cassazione. Tra questi, spicca l’obbligo che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, comunemente definito ‘cassazionista’.
I giudici hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: la mancanza di questa specifica abilitazione professionale rende l’impugnazione irrimediabilmente inammissibile. La Corte ha precisato che tale regola è inderogabile e si applica anche quando l’atto di ricorso per cassazione deriva dalla conversione di un atto di appello erroneamente proposto. La formalità non è un mero cavillo, ma una garanzia della qualità tecnica e della competenza necessarie per affrontare il complesso giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza sottolinea un aspetto fondamentale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di Cassazione, la forma è sostanza. L’errore nella scelta del difensore, o la mancata verifica della sua abilitazione, può avere conseguenze gravissime, vanificando ogni possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito. La decisione diventa un promemoria per gli imputati e i loro legali sulla necessità di una scrupolosa attenzione ai requisiti procedurali. Affidarsi a un professionista non qualificato per il grado di giudizio specifico non solo comporta la perdita del diritto a un’ulteriore revisione del caso, ma anche un aggravio economico per il condannato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato che lo ha redatto e sottoscritto non era iscritto nell’Albo speciale degli avvocati cassazionisti, ovvero non era abilitato a patrocinare davanti alla Corte di Cassazione, come richiesto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
La regola sull’abilitazione del difensore vale anche se l’atto era originariamente un appello poi convertito in ricorso per cassazione?
Sì, la Corte ha confermato che la sottoscrizione da parte di un difensore non iscritto all’albo speciale determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui l’atto derivi dalla conversione di un appello erroneamente proposto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27856 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27856 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
ato avviso alle parti•
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Genova lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 29, 55, 37 81/2008, quale datore di lavoro di una palestra.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod proc. pen.) è inammissibile. Dalla consultazione dell’RAGIONE_SOCIALE emerge infatti che l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, che ha provveduto a redigere e sottoscrivere l’impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avant Giurisdizioni superiori.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo RAGIONE_SOCIALE determina, ai sensi dell 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia s convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 4849 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, COGNOME, Rv. 211855 cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208, quanto all’inderogabilità requisiti formali all’uopo previsti).
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente