Avvocato non Cassazionista: Le Conseguenze sul Ricorso in Cassazione
L’accesso alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giustizia italiana, è regolato da norme procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale: la necessità che il ricorso sia presentato da un difensore abilitato. Il caso in esame dimostra come un errore formale, come affidarsi a un avvocato non cassazionista, possa precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni, con conseguenze economiche significative.
I Fatti del Caso
Una persona proponeva ricorso alla Corte di Cassazione avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. L’atto di impugnazione veniva regolarmente depositato dal suo difensore di fiducia. Tuttavia, da una verifica formale è emerso un ostacolo insormontabile che ha impedito alla Corte di esaminare il merito della questione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel vivo delle doglianze sollevate dal ricorrente, ma si è fermata a un controllo preliminare di carattere procedurale. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo dell’Avvocato non Cassazionista
La ragione di questa drastica decisione risiede interamente nella figura del difensore. La Corte ha rilevato che, a seguito di una consultazione dell’albo tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, l’avvocato che aveva presentato il ricorso non risultava abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Secondo l’articolo 591, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, l’inammissibilità dell’impugnazione è prevista quando questa è proposta da un soggetto non legittimato. Nel contesto del ricorso per Cassazione, la legittimazione del difensore è subordinata alla sua iscrizione nell’apposito albo speciale, comunemente noti come “cassazionisti”.
La mancanza di questo requisito essenziale costituisce un vizio insanabile che non consente al giudice di procedere oltre. La Corte ha quindi applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che permette di dichiarare l’inammissibilità “de plano”, ossia senza udienza pubblica, quando il vizio è così evidente. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica prevista dalla legge per i casi di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza cruciale della scelta del difensore per i ricorsi in Cassazione. Prima di intraprendere un’azione legale presso le giurisdizioni superiori, è fondamentale verificare che il proprio legale possieda l’abilitazione specifica. Un errore di questo tipo non solo rende vano il tentativo di ottenere giustizia, ma comporta anche un esborso economico non trascurabile. La formalità procedurale, in questo contesto, non è un mero cavillo, ma una garanzia fondamentale del corretto funzionamento del sistema giudiziario ai suoi massimi livelli.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore che lo ha presentato non era iscritto all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, come la Corte di Cassazione.
Cosa significa che un avvocato non è cassazionista?
Significa che l’avvocato, pur essendo regolarmente iscritto all’albo ordinario, non ha ancora maturato i requisiti di anzianità o superato l’esame per poter rappresentare i propri clienti davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.
Quali sono state le conseguenze per la persona che ha presentato il ricorso?
Oltre a non poter vedere esaminato il merito del suo ricorso, la persona è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26736 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SARAJEVO( BOSNIA-ERZEGOVINA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso nell’interesse di NOME è stato presentato dal difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, il quale, come risulta dalla consultazione dell’albo tenuto dal RAGIONE_SOCIALE, non è abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. peri., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 20 giugno 2024.