Avvocato non cassazionista: la Cassazione chiarisce i requisiti del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso presentato da un avvocato non cassazionista è irrimediabilmente inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale della scelta di un difensore abilitato per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e le gravi conseguenze che possono derivare da un errore in tal senso.
I fatti del caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale per reati ambientali, puniti con la sola pena dell’ammenda. Il difensore dell’imputato ha presentato un atto di appello contro tale sentenza. Tuttavia, la Corte d’appello ha correttamente riqualificato l’atto come ricorso per cassazione. La legge, infatti, prevede che le sentenze che irrogano la sola pena pecuniaria dell’ammenda non siano appellabili, ma direttamente ricorribili per cassazione.
La questione del difensore: il ruolo dell’avvocato non cassazionista
Una volta che l’atto è stato qualificato come ricorso per cassazione, è emerso un vizio formale insuperabile. La Corte Suprema ha rilevato che il difensore che aveva redatto e sottoscritto l’atto non era iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti. Questo albo elenca gli avvocati che, per anzianità di servizio e specifici meriti, sono autorizzati a patrocinare davanti alla Corte di Cassazione.
L’articolo 613 del Codice di Procedura Penale è esplicito nel prevedere che, a pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto da un difensore iscritto in tale albo speciale. La mancanza di questa qualifica professionale in capo al legale firmatario ha reso l’impugnazione invalida fin dall’origine.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso con una procedura semplificata, detta de plano, basandosi unicamente sugli atti. Le motivazioni della decisione sono lineari e si fondano su un’applicazione rigorosa della normativa processuale. I giudici hanno evidenziato che il requisito dell’iscrizione all’albo speciale dei cassazionisti non è un mero formalismo, ma una garanzia di competenza e professionalità specifica per il complesso giudizio di legittimità.
La violazione dell’articolo 613 del Codice di Procedura Penale costituisce una causa di inammissibilità che non ammette sanatorie. Di conseguenza, la Corte non ha potuto nemmeno entrare nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, fermandosi a questa pregiudiziale verifica formale.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Questa ordinanza serve come un severo monito: la scelta del difensore per un ricorso in Cassazione è un passo decisivo. Affidarsi a un avvocato non cassazionista non solo preclude ogni possibilità di vedere esaminate le proprie ragioni, ma comporta anche un ulteriore onere economico. È essenziale, quindi, verificare sempre le qualifiche del proprio legale prima di intraprendere un percorso giudiziario dinanzi alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, in violazione dell’art. 613 del Codice di Procedura Penale, che prevede tale requisito a pena di inammissibilità.
Qualsiasi avvocato può presentare un ricorso in Cassazione?
No. La decisione conferma che solo un avvocato cassazionista, ovvero un legale iscritto in un apposito albo speciale, è autorizzato a firmare e depositare un ricorso per cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base a quanto stabilito in questa ordinanza e dall’art. 616 c.p.p., il ricorrente la cui impugnazione viene dichiarata inammissibile è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25700 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PLATI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2018 del TRIBUNALE di LOCRI
(dato avviso alle pa – r – tip udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME COGNOME è stato condanNOME alle pene di legge per il reato degli art. 110 e 81 cpv, cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006;
Rilevato che il fascicolo va definito de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., trattandosi di ricorso o A GLYPH nn nn Rilevato che il difensore ha presentato un atto di appello qualificato dalla Corte di appello Reggio Calabria come ricorso per cassazione trattandosi di sentenza inappellabile perché recante la condanna alla sola pena dell’ammenda;
Rilevato che il difensore non è iscritto all’albo dei cassazionisti per cui il ricorso è stato prese in spregio dell’art. 613 cod. proc. pen. che stabilisce che il ricorso per cassazione dev’esser sottoscritto a pena d’inammissibilità da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte cassazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere dell spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente