Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6350 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6350 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI 05YFKTW) nato il 21/04/1983
avverso la sentenza del 01/07/2024 del GIUDICE COGNOME di ROMA
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorso, così qualificato dal Tribunale di Roma, ri presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all’albo specia difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato d cancelleria;
che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla leg giugno 2017, n. 103, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono ess sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speci Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difen non abilitato è inammissibile;
che, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte di legittimit affermato che «è inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificat giudice di merito l’appello proposto dal difensore, ove questi non risulti is all’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2 Hasani, Rv. 256835);
che, ulteriormente, occorre segnalare che la disposta conversion dell’originario appello, qualificato come ricorso in cassazione dalla Cor appello, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del ricorrent essendo possibile ipotizzare sanatorie postume dell’originaria inammissibilità gravame, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avvocato non cassazionista, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen., risente dell’applicazione del principio di conversione o di qualificazione giur dell’impugnazione, espresso dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; tanto ragione del fatto che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettiv la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito, sì da i la sostanziale elusione dell’art. 613 cod. proc. pen., e costituisce espressi principio della conservazione degli atti, ispirandosi ad un favor impugnationis che, tuttavia, non può comportare, come ribadito da consolidato indiriz ermeneutico, lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di cia mezzo di gravame (Sez. 6 , n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ric s -Cej o ozAryvv vz 51 -bSclAicon conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favo della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2024